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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 81 definisce le attribuzioni degli assistenti sociali penitenziari.
  • Operano per l'osservazione, il trattamento e il reinserimento.
  • Curano i rapporti con l'esterno e con le famiglie.
  • Svolgono un ruolo centrale nelle misure alternative (UEPE).
  • Sono figure-ponte tra carcere e società.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 81 L. 354/1975 — Attribuzioni degli assistenti sociali

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Gli assistenti sociali della carriera direttiva esercitano le attribuzioni previste dagli articoli 9, 10 e 11 della legge 16 luglio 1962, n. 1085, anche nell’ambito dei centri di servizio sociale previsti dall’articolo 72 della presente legge.

Gli assistenti sociali della carriera di concetto esercitano le attività indicate nell’articolo 72 della presente legge nell’ambito dei centri di servizio sociale. Essi espletano compiti di vigilanza e di assistenza nei confronti dei sottoposti a misure alternative alla detenzione nonché compiti di sostegno e di assistenza nei confronti dei sottoposti alla libertà vigilata; partecipano, inoltre, alle attività di assistenza ai dimessi.

Commento

Il servizio sociale nell'esecuzione penale

L'art. 81 definisce le attribuzioni degli assistenti sociali dell'amministrazione penitenziaria, figure professionali centrali nell'attuazione del trattamento e nel reinserimento. Gli assistenti sociali sono i principali artefici del collegamento tra il carcere e la società, operando sia all'interno degli istituti sia, soprattutto, all'esterno, attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna (art. 72).

Le funzioni di osservazione e trattamento

Gli assistenti sociali partecipano all'osservazione della personalità e contribuiscono all'attuazione del programma di trattamento, con particolare riguardo alla dimensione sociale e relazionale del condannato. La loro azione si concentra sui rapporti con l'ambiente esterno, sulle relazioni familiari e sulle condizioni che incidono sul reinserimento.

Il ruolo nelle misure alternative

Il ruolo degli assistenti sociali è particolarmente rilevante nelle misure alternative alla detenzione: attraverso gli UEPE, svolgono l'osservazione delle persone in libertà che chiedono le misure, redigono le relazioni per la magistratura di sorveglianza e seguono l'esecuzione delle misure, verificando il rispetto delle prescrizioni e sostenendo il percorso di reinserimento.

I rapporti con l'esterno e con le famiglie

Gli assistenti sociali curano i rapporti del detenuto con la famiglia (artt. 28 e 45) e con il territorio, attivando le risorse necessarie al reinserimento (lavoro, alloggio, servizi). Sono figure-ponte: collegano la persona in esecuzione di pena con la rete dei servizi e delle opportunità esterne.

Il riferimento alla disciplina del servizio sociale

La norma richiama, per la definizione delle attribuzioni, la disciplina generale del servizio sociale (in particolare la legge che ne regola la professione). Gli assistenti sociali penitenziari operano quindi secondo i principi e le competenze proprie della professione di assistente sociale, applicati allo specifico contesto dell'esecuzione penale.

Il collegamento con il sistema

L'art. 81 si integra con le norme sul personale (art. 80), sugli UEPE (art. 72) e sull'assistenza ai dimessi e alle famiglie (artt. 45, 46, 75): gli assistenti sociali sono il filo conduttore di tutta l'azione di reinserimento, dentro e fuori il carcere, dall'osservazione iniziale al sostegno post-penitenziario.

Profili pratici

Per il detenuto e per la persona in misura alternativa, l'assistente sociale è un interlocutore fondamentale: redige le relazioni che incidono sulle decisioni della magistratura di sorveglianza, segue l'esecuzione delle misure e sostiene il reinserimento. La collaborazione con l'assistente sociale è essenziale per la riuscita del percorso.

Casi pratici

Caso 1: Relazione per la misura

L'assistente sociale dell'UEPE redige la relazione sull'osservazione di Tizio, su cui il tribunale di sorveglianza fonda la decisione sull'affidamento.

Caso 2: Rapporti con la famiglia

L'assistente sociale cura i rapporti di Caio con la famiglia e attiva le risorse del territorio per il reinserimento.

Caso 3: Esecuzione della misura

Durante l'affidamento di Sempronio, l'assistente sociale segue l'esecuzione, verifica le prescrizioni e ne sostiene il percorso.

Domande frequenti

Di cosa si occupano gli assistenti sociali penitenziari?

Partecipano all'osservazione e al trattamento, curano i rapporti con l'esterno e con le famiglie e svolgono un ruolo centrale nelle misure alternative, attraverso gli uffici di esecuzione penale esterna.

Qual è il loro ruolo nelle misure alternative?

Attraverso gli UEPE svolgono l'osservazione delle persone in libertà, redigono le relazioni per la magistratura di sorveglianza e seguono l'esecuzione delle misure, sostenendo il reinserimento.

Perché sono figure-ponte?

Perché collegano la persona in esecuzione di pena con la rete dei servizi e delle opportunità esterne (lavoro, alloggio, famiglia), dentro e fuori il carcere.

Secondo quali principi operano?

Secondo i principi e le competenze proprie della professione di assistente sociale, applicati allo specifico contesto dell'esecuzione penale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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