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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 14-bis prevede il regime di sorveglianza particolare per i detenuti pericolosi.
  • Si applica a chi turba l'ordine e la sicurezza o impedisce le attività degli altri.
  • È disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione, sentito il consiglio di disciplina.
  • Ha durata determinata (di norma non oltre sei mesi, prorogabile).
  • Non può sopprimere i diritti del detenuto: incide solo su ciò che è necessario.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14-bis L. 354/1975 — Regime di sorveglianza particolare

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

2. Il regime di cui al precedente comma 1 è disposto con provvedimento motivato dell’amministrazione penitenziaria previo parere del consiglio di disciplina, integrato da due degli esperti previsti dal quarto comma dell’articolo 80.

3. Nei confronti degli imputati il regime di sorveglianza particolare è disposto sentita anche l’autorità giudiziaria che procede.

4. In caso di necessità ed urgenza l’amministrazione può disporre in via provvisoria la sorveglianza particolare prima dei pareri prescritti, che comunque devono essere acquisiti entro dieci giorni dalla data del provvedimento. Scaduto tale termine l’amministrazione, acquisiti i pareri prescritti, decide in via definitiva entro dieci giorni decorsi i quali, senza che sia intervenuta la decisione, il provvedimento provvisorio decade.

5. Possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare, fin dal momento del loro ingresso in istituto, i condannati, gli internati e gli imputati, sulla base di precedenti comportamenti penitenziari o di altri concreti comportamenti tenuti, indipendentemente dalla natura dell’imputazione, nello stato di libertà. L’autorità giudiziaria segnala gli eventuali elementi a sua conoscenza all’amministrazione penitenziaria che decide sull’adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. Il provvedimento che dispone il regime di cui al presente articolo è comunicato immediatamente al magistrato di sorveglianza ai fini dell’esercizio del suo potere di vigilanza

Commento

Un regime per i detenuti più problematici

L'art. 14-bis introduce il regime di sorveglianza particolare, una misura di controllo rafforzato applicabile ai detenuti e agli internati che, con i loro comportamenti, compromettono la sicurezza o l'ordine dell'istituto. È diverso dal regime dell'art. 41-bis (riservato alla criminalità organizzata): la sorveglianza particolare riguarda la pericolosità interna del singolo per la vita dell'istituto.

I presupposti

Il regime può essere disposto nei confronti di chi, con i propri comportamenti, turba l'ordine e la sicurezza, ovvero ostacola le attività degli altri detenuti o internati, oppure si avvale dello stato di soggezione altrui. I presupposti attengono dunque a condotte concrete e attuali, non a generiche valutazioni di pericolosità: occorre un comportamento che giustifichi il controllo rafforzato.

Il procedimento e la motivazione

Il regime è disposto con provvedimento motivato dell'amministrazione penitenziaria, previo parere del consiglio di disciplina, integrato da esperti (psicologi, criminologi). La motivazione e il parere sono garanzie procedurali: la misura non può essere applicata in modo arbitrario, ma richiede una valutazione qualificata e una giustificazione esplicita.

La durata e la proroga

Il regime ha durata determinata, di norma non superiore a sei mesi, prorogabile con nuovo provvedimento motivato in presenza dei presupposti. La temporaneità impedisce che la sorveglianza particolare si trasformi in uno status permanente: ogni proroga richiede una rinnovata valutazione della persistente necessità della misura.

Il limite del contenuto: i diritti restano

Un principio fondamentale è che il regime di sorveglianza particolare non può comportare la soppressione dei diritti del detenuto. Le restrizioni devono essere funzionali alle esigenze di ordine e sicurezza che lo giustificano e non possono incidere su aspetti come la salute, la difesa, i rapporti essenziali, la permanenza all'aperto nei limiti garantiti. È un regime di controllo, non di privazione dei diritti.

Il reclamo e la tutela

Contro il provvedimento che dispone o proroga il regime è ammesso reclamo giurisdizionale, disciplinato dall'art. 14-ter, davanti al tribunale di sorveglianza. Il controllo giurisdizionale verifica la sussistenza dei presupposti e la proporzionalità delle restrizioni, a garanzia contro gli abusi.

Profili pratici

Per il detenuto sottoposto a sorveglianza particolare, è essenziale conoscere i motivi del provvedimento e i suoi limiti: il regime non può azzerare i diritti, ma solo introdurre i controlli necessari. Il provvedimento e le sue proroghe sono impugnabili con il reclamo dell'art. 14-ter, di norma con l'assistenza di un difensore.

Casi pratici

Caso 1: Comportamenti che turbano l'ordine

Tizio ostacola ripetutamente le attività degli altri detenuti e turba l'ordine: l'amministrazione, sentito il consiglio di disciplina, dispone con provvedimento motivato il regime di sorveglianza particolare.

Caso 2: Proroga del regime

Alla scadenza, il regime applicato a Caio è prorogato solo con un nuovo provvedimento motivato sulla persistente necessità della misura.

Caso 3: Restrizione eccessiva

A Sempronio, in sorveglianza particolare, vengono soppressi diritti non incisi dalle esigenze di sicurezza: la restrizione eccessiva è illegittima e impugnabile (art. 14-ter).

Domande frequenti

Che cos'è la sorveglianza particolare?

È un regime di controllo rafforzato per i detenuti che con i loro comportamenti turbano l'ordine e la sicurezza o ostacolano le attività degli altri; è diverso dal 41-bis, riservato alla criminalità organizzata.

Chi dispone il regime e come?

L'amministrazione penitenziaria, con provvedimento motivato, previo parere del consiglio di disciplina integrato da esperti.

Quanto dura?

Ha durata determinata, di norma non superiore a sei mesi, prorogabile con nuovo provvedimento motivato in presenza dei presupposti.

Il regime può sopprimere i diritti del detenuto?

No: non può comportare la soppressione dei diritti; le restrizioni devono essere solo quelle funzionali alle esigenze di ordine e sicurezza ed è ammesso reclamo (art. 14-ter).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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