- L'art. 14 disciplina l'assegnazione dei detenuti agli istituti e il loro raggruppamento.
- Riconosce il diritto a un istituto vicino alla famiglia o al centro di riferimento sociale.
- I raggruppamenti mirano a favorire il trattamento ed evitare influenze nocive.
- Sono separati imputati e condannati, uomini e donne, e per categorie.
- Le assegnazioni rispondono a criteri di individualizzazione e sicurezza.
Testo dell'articoloVigente
Art. 14 L. 354/1975 — Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.
Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento.
L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche.
È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione.
È consentita, in particolari circostanze, l’ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.
Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.
Commento
Dove e con chi si sconta la pena
L'art. 14 disciplina due profili strettamente connessi: l'assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti e il loro raggruppamento all'interno di essi. Si tratta di scelte che incidono in modo rilevante sulla vita detentiva e sulle possibilità di trattamento, perché determinano il contesto fisico e relazionale in cui la pena viene eseguita.
La vicinanza alla famiglia
La norma, aggiornata dalle riforme, riconosce il diritto del detenuto e dell'internato di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. È un principio di grande rilievo umano: la vicinanza ai familiari favorisce i colloqui (art. 18) e il mantenimento dei legami affettivi, condizione del reinserimento.
I criteri del raggruppamento
I raggruppamenti dei detenuti sono disposti in modo da favorire il trattamento e da evitare influenze nocive reciproche. L'obiettivo è duplice: creare contesti che agevolino il percorso rieducativo e prevenire che i soggetti più radicati nella criminalità condizionino gli altri. È una declinazione del principio di individualizzazione (art. 13) sul piano organizzativo.
Le separazioni necessarie
La legge impone alcune separazioni: tra imputati e condannati, tra uomini e donne, e in base ad altre categorie (ad esempio i giovani adulti). La separazione tra imputati e condannati è un corollario della presunzione di non colpevolezza; quella tra uomini e donne risponde a evidenti esigenze di rispetto e di sicurezza.
Il bilanciamento con la sicurezza
L'assegnazione tiene conto anche delle esigenze di ordine e sicurezza: la pericolosità del soggetto, le esigenze processuali e la disponibilità dei posti possono giustificare scelte diverse dalla mera vicinanza alla famiglia. La norma cerca un equilibrio tra il diritto del detenuto e le necessità del sistema.
Il rapporto con i trasferimenti
L'art. 14 si lega all'art. 42 sui trasferimenti: l'assegnazione iniziale può essere modificata nel corso dell'esecuzione per i motivi previsti dalla legge. Anche i trasferimenti devono tener conto, per quanto possibile, dell'esigenza di non allontanare il detenuto dal proprio contesto familiare e sociale.
Profili pratici
Per il detenuto e i suoi familiari, l'assegnazione a un istituto vicino è un'esigenza concreta, che incide sulla possibilità di mantenere i rapporti. Eventuali assegnazioni o trasferimenti che allontanino ingiustificatamente dal centro di riferimento familiare possono essere oggetto di istanza e, ove lesivi di diritti, di reclamo.
Casi pratici
Caso 1: Assegnazione vicino alla famiglia
Tizio chiede di essere assegnato a un istituto vicino alla residenza della famiglia: salvi motivi contrari, la richiesta è accolta per favorire i colloqui.
Caso 2: Separazione imputati-condannati
Caio, in custodia cautelare, è separato dai condannati definitivi, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza.
Caso 3: Raggruppamento per il trattamento
Sempronio è inserito in un gruppo che favorisce il suo percorso ed evita influenze nocive, secondo i criteri di individualizzazione.
Domande frequenti
Il detenuto ha diritto a un carcere vicino alla famiglia?
Sì: l'art. 14 riconosce il diritto a essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla dimora della famiglia o al centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.
Imputati e condannati stanno insieme?
No: la legge impone la separazione tra imputati e condannati, corollario della presunzione di non colpevolezza, oltre alla separazione tra uomini e donne e per categorie.
Con quali criteri avviene il raggruppamento?
In modo da favorire il trattamento ed evitare influenze nocive reciproche, secondo il principio di individualizzazione e tenendo conto delle esigenze di sicurezza.
Si può contestare un'assegnazione lontana dalla famiglia?
Le assegnazioni o i trasferimenti che allontanino ingiustificatamente dal centro di riferimento familiare possono essere oggetto di istanza e, se lesivi di diritti, di reclamo.
Vedi anche