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Ultimo aggiornamento: 31 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • L'art. 14 disciplina l'assegnazione dei detenuti agli istituti e il loro raggruppamento.
  • Riconosce il diritto a un istituto vicino alla famiglia o al centro di riferimento sociale.
  • I raggruppamenti mirano a favorire il trattamento ed evitare influenze nocive.
  • Sono separati imputati e condannati, uomini e donne, e per categorie.
  • Le assegnazioni rispondono a criteri di individualizzazione e sicurezza.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 14 L. 354/1975 — Assegnazione, raggruppamento e categorie dei detenuti e degli internati

Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l’individualizzazione del trattamento.

L’assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere a trattamento rieducativo comune e all’esigenza di evitare influenze nocive reciproche.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all’arresto dai condannati alla reclusione.
È consentita, in particolari circostanze, l’ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli maschili o in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le attività trattamentali.
Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all’età di tre anni. Per la cura e l’assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.
L’assegnazione dei detenuti e degli internati, per i quali si possano temere aggressioni o sopraffazioni da parte della restante popolazione detenuta, in ragione solo dell’identità di genere o dell’orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale previo consenso degli interessati i quali, in caso contrario, saranno assegnati a sezioni ordinarie. È in ogni caso garantita la partecipazione ad attività trattamentali, eventualmente anche insieme alla restante popolazione detenuta.

Commento

Dove e con chi si sconta la pena

L'art. 14 disciplina due profili strettamente connessi: l'assegnazione dei detenuti e degli internati agli istituti e il loro raggruppamento all'interno di essi. Si tratta di scelte che incidono in modo rilevante sulla vita detentiva e sulle possibilità di trattamento, perché determinano il contesto fisico e relazionale in cui la pena viene eseguita.

La vicinanza alla famiglia

La norma, aggiornata dalle riforme, riconosce il diritto del detenuto e dell'internato di essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla stabile dimora della famiglia o, se individuabile, al proprio centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari. È un principio di grande rilievo umano: la vicinanza ai familiari favorisce i colloqui (art. 18) e il mantenimento dei legami affettivi, condizione del reinserimento.

I criteri del raggruppamento

I raggruppamenti dei detenuti sono disposti in modo da favorire il trattamento e da evitare influenze nocive reciproche. L'obiettivo è duplice: creare contesti che agevolino il percorso rieducativo e prevenire che i soggetti più radicati nella criminalità condizionino gli altri. È una declinazione del principio di individualizzazione (art. 13) sul piano organizzativo.

Le separazioni necessarie

La legge impone alcune separazioni: tra imputati e condannati, tra uomini e donne, e in base ad altre categorie (ad esempio i giovani adulti). La separazione tra imputati e condannati è un corollario della presunzione di non colpevolezza; quella tra uomini e donne risponde a evidenti esigenze di rispetto e di sicurezza.

Il bilanciamento con la sicurezza

L'assegnazione tiene conto anche delle esigenze di ordine e sicurezza: la pericolosità del soggetto, le esigenze processuali e la disponibilità dei posti possono giustificare scelte diverse dalla mera vicinanza alla famiglia. La norma cerca un equilibrio tra il diritto del detenuto e le necessità del sistema.

Il rapporto con i trasferimenti

L'art. 14 si lega all'art. 42 sui trasferimenti: l'assegnazione iniziale può essere modificata nel corso dell'esecuzione per i motivi previsti dalla legge. Anche i trasferimenti devono tener conto, per quanto possibile, dell'esigenza di non allontanare il detenuto dal proprio contesto familiare e sociale.

Profili pratici

Per il detenuto e i suoi familiari, l'assegnazione a un istituto vicino è un'esigenza concreta, che incide sulla possibilità di mantenere i rapporti. Eventuali assegnazioni o trasferimenti che allontanino ingiustificatamente dal centro di riferimento familiare possono essere oggetto di istanza e, ove lesivi di diritti, di reclamo.

Casi pratici

Caso 1: Assegnazione vicino alla famiglia

Tizio chiede di essere assegnato a un istituto vicino alla residenza della famiglia: salvi motivi contrari, la richiesta è accolta per favorire i colloqui.

Caso 2: Separazione imputati-condannati

Caio, in custodia cautelare, è separato dai condannati definitivi, in coerenza con la presunzione di non colpevolezza.

Caso 3: Raggruppamento per il trattamento

Sempronio è inserito in un gruppo che favorisce il suo percorso ed evita influenze nocive, secondo i criteri di individualizzazione.

Domande frequenti

Il detenuto ha diritto a un carcere vicino alla famiglia?

Sì: l'art. 14 riconosce il diritto a essere assegnati a un istituto quanto più vicino possibile alla dimora della famiglia o al centro di riferimento sociale, salvi specifici motivi contrari.

Imputati e condannati stanno insieme?

No: la legge impone la separazione tra imputati e condannati, corollario della presunzione di non colpevolezza, oltre alla separazione tra uomini e donne e per categorie.

Con quali criteri avviene il raggruppamento?

In modo da favorire il trattamento ed evitare influenze nocive reciproche, secondo il principio di individualizzazione e tenendo conto delle esigenze di sicurezza.

Si può contestare un'assegnazione lontana dalla famiglia?

Le assegnazioni o i trasferimenti che allontanino ingiustificatamente dal centro di riferimento familiare possono essere oggetto di istanza e, se lesivi di diritti, di reclamo.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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