- L'art. 45 prevede l'assistenza alle famiglie dei detenuti.
- Integra il trattamento con un'azione a favore del nucleo familiare.
- Mira a conservare e migliorare le relazioni familiari.
- Coinvolge i servizi sociali e le risorse del territorio.
- Riconosce che la detenzione incide sull'intero nucleo.
Testo dell'articoloVigente
Art. 45 L. 354/1975
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Assistenza alle famiglie e aiuti economico-sociali
Il trattamento dei detenuti e degli internati è integrato da un’azione di assistenza alle loro famiglie.
Tale azione è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere le difficoltà che possono ostacolarne il reinserimento sociale.
È utilizzata, all’uopo, la collaborazione degli enti pubblici e privati qualificati nell’assistenza sociale.
Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall’articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328, il detenuto o l’internato privo di residenza anagrafica è iscritto, su segnalazione del direttore, nei registri della popolazione residente del comune dove è ubicata la struttura. Al condannato è richiesto di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e quella presso la struttura ove è detenuto o internato. L’opzione può essere in ogni tempo modificata.
Stesso numero, altri codici
- Art. 45 Cod. Amb. — [Abrogato]
- Art. 45 D.Lgs. 159/2011 — Confisca definitiva. Devoluzione allo Stato
- Art. 45 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 45 D.Lgs. 42/2004 — Prescrizioni di tutela indiretta
- Art. 45 CAD — Valore giuridico della trasmissione
- Art. 45 Codice Civile: Domicilio dei coniugi, del minore e
Commento
La famiglia come parte del trattamento
L'art. 45 introduce l'assistenza alle famiglie dei detenuti e degli internati come componente del trattamento. La norma stabilisce che il trattamento è integrato da un'azione di assistenza alle loro famiglie, riconoscendo che la detenzione di un congiunto incide sull'intero nucleo e che il sostegno alla famiglia è funzionale al reinserimento del detenuto.
La finalità relazionale
L'azione di assistenza è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni dei detenuti con le famiglie. Si collega così alla cura dei rapporti familiari (art. 28): sostenere la famiglia significa anche preservare i legami affettivi che sono condizione del reinserimento. La detenzione non deve tradursi nella disgregazione del nucleo familiare.
Gli aiuti economico-sociali
La rubrica richiama anche gli aiuti economico-sociali: la detenzione del componente che spesso contribuiva al reddito può gettare la famiglia in difficoltà economiche. L'azione di assistenza può comprendere il sostegno per fronteggiare tali difficoltà, anche tramite il raccordo con i servizi sociali e gli enti competenti.
Il ruolo dei servizi e del territorio
L'assistenza alle famiglie coinvolge i servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio (art. 17). La presa in carico del nucleo familiare richiede una rete di soggetti che affianchino la famiglia nelle difficoltà connesse alla detenzione del congiunto.
La tutela dei figli
Particolare rilievo assume la tutela dei figli minori dei detenuti, che subiscono in modo specifico le conseguenze della detenzione del genitore. L'assistenza alla famiglia guarda anche a loro, in coerenza con l'attenzione che l'ordinamento dedica al rapporto genitoriale (artt. 21-ter, 47-quinquies).
Il senso complessivo
L'art. 45 esprime una visione del trattamento che non si limita alla persona del detenuto, ma considera il contesto familiare in cui essa è inserita e in cui tornerà. Sostenere la famiglia è investire sul reinserimento: una rete familiare conservata e aiutata è una risorsa fondamentale per il rientro nella società.
Profili pratici
Per il detenuto e la sua famiglia, l'art. 45 è il fondamento del sostegno al nucleo durante la detenzione. È utile rivolgersi ai servizi dell'esecuzione penale esterna e ai servizi sociali del territorio per attivare gli aiuti disponibili, sia sul piano relazionale (mantenimento dei rapporti) sia su quello economico-sociale.
Casi pratici
Caso 1: Sostegno al nucleo in difficoltà
La famiglia di Tizio, privata del suo contributo economico, riceve un'azione di assistenza che si raccorda con i servizi sociali del territorio.
Caso 2: Conservazione dei rapporti
L'assistenza alla famiglia di Caio è rivolta anche a conservare e migliorare le relazioni con il detenuto, in collegamento con l'art. 28.
Caso 3: Attenzione ai figli
I figli minori di Sempronio sono seguiti nell'ambito dell'assistenza alla famiglia, a tutela del rapporto genitoriale.
Domande frequenti
Cosa prevede l'art. 45?
Che il trattamento sia integrato da un'azione di assistenza alle famiglie dei detenuti, anche con aiuti economico-sociali, e rivolta a conservare e migliorare le relazioni familiari.
Perché si assiste la famiglia del detenuto?
Perché la detenzione incide sull'intero nucleo e il sostegno alla famiglia è funzionale al reinserimento: preservare i legami affettivi è una risorsa per il rientro nella società.
Chi se ne occupa?
I servizi dell'esecuzione penale esterna, i servizi sociali degli enti locali e le realtà del territorio, in coerenza con l'art. 17.
Sono tutelati i figli dei detenuti?
Sì: l'assistenza alla famiglia guarda in particolare ai figli minori, in coerenza con l'attenzione dell'ordinamento al rapporto genitoriale (artt. 21-ter, 47-quinquies).
Vedi anche