Testo dell'articoloVigente
Art. 35-ter L. 354/1975 – Rimedi risarcitori conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
1. Quando il pregiudizio di cui all’articolo 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo di tempo non inferiore ai quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, come interpretato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, su istanza presentata dal detenuto, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, il magistrato di sorveglianza dispone, a titolo di risarcimento del danno, una riduzione della pena detentiva ancora da espiare pari, nella durata, a un giorno per ogni dieci durante il quale il richiedente ha subito il pregiudizio.
2. Quando il periodo di pena ancora da espiare è tale da non consentire la detrazione dell’intera misura percentuale di cui al comma 1, il magistrato di sorveglianza liquida altresì al richiedente, in relazione al residuo periodo e a titolo di risarcimento del danno, una somma di denaro pari a euro 8,00 per ciascuna giornata nella quale questi ha subito il pregiudizio. Il magistrato di sorveglianza provvede allo stesso modo nel caso in cui il periodo di detenzione espiato in condizioni non conformi ai criteri di cui all’articolo 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali sia stato inferiore ai quindici giorni.
3. Coloro che hanno subito il pregiudizio di cui al comma 1, in stato di custodia cautelare in carcere non computabile nella determinazione della pena da espiare ovvero coloro che hanno terminato di espiare la pena detentiva in carcere possono proporre azione, personalmente ovvero tramite difensore munito di procura speciale, di fronte al tribunale del capoluogo del distretto nel cui territorio hanno la residenza. L’azione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione dello stato di detenzione o della custodia cautelare in carcere. Il tribunale decide in composizione monocratica nelle forme di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il decreto che definisce il procedimento non è soggetto a reclamo. Il risarcimento del danno è liquidato nella misura prevista dal comma 2.
In sintesi
Indice dei contenuti
La risposta al sovraffollamento
L'art. 35-ter è stato introdotto per dare attuazione agli obblighi derivanti dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, dopo che la Corte di Strasburgo, con la nota sentenza Torreggiani del 2013, aveva condannato l'Italia per il sovraffollamento carcerario, ravvisando una violazione strutturale dell'art. 3 CEDU (divieto di trattamenti inumani o degradanti). La norma introduce rimedi risarcitori specifici per i detenuti che hanno subito condizioni detentive lesive.
Il presupposto: la violazione dell'art. 3 CEDU
Il rimedio scatta quando il pregiudizio, di cui all'art. 69, comma 6, lett. b), consiste, per un periodo non inferiore a quindici giorni, in condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della Convenzione. Il parametro è quello elaborato dalla giurisprudenza europea: rilevano in particolare lo spazio individuale disponibile (la soglia critica dei tre metri quadrati), ma anche altre condizioni come l'aerazione, l'illuminazione, l'accesso ai servizi e il tempo trascorso fuori dalla cella.
Il rimedio per chi è ancora detenuto
A chi sta ancora scontando la pena il magistrato di sorveglianza riconosce una riduzione della pena pari a un giorno per ogni dieci giorni di detenzione subita in condizioni lesive. È un rimedio in forma specifica, che incide direttamente sulla durata della pena, sottraendo i giorni corrispondenti al pregiudizio patito.
Il rimedio per chi non è più detenuto
Quando il periodo di pena residua non consente la detrazione, o quando la persona ha già terminato l'espiazione, è previsto un risarcimento in denaro, pari a otto euro per ciascuna giornata trascorsa in condizioni lesive. In questi casi la domanda si propone al tribunale civile competente, entro i termini di legge.
Il procedimento
La competenza è ripartita: il magistrato di sorveglianza per chi è detenuto, il giudice civile per chi è in libertà. La domanda richiede la documentazione delle condizioni detentive subite; l'onere probatorio è temperato dalla giurisprudenza, che valorizza i dati forniti dall'amministrazione sul sovraffollamento.
Il significato sistematico
L'art. 35-ter, insieme al reclamo giurisdizionale dell'art. 35-bis, completa il sistema di tutela contro le condizioni detentive lesive: il primo previene e fa cessare il pregiudizio, il secondo ne ripara le conseguenze. È l'attuazione concreta del principio di umanità della pena (art. 27 Cost. e art. 3 CEDU).
Profili pratici
Per il detenuto e per l'ex detenuto, l'art. 35-ter consente di ottenere un ristoro per il tempo trascorso in condizioni contrarie alla dignità. È fondamentale individuare il giudice competente (magistrato di sorveglianza o giudice civile) e rispettare i termini, documentando il periodo e le condizioni subite, di norma con l'assistenza di un difensore.
Casi pratici
Caso 1: Riduzione della pena
Tizio, ancora detenuto, ha trascorso mesi in spazi inferiori ai tre metri quadrati: il magistrato di sorveglianza gli riconosce una riduzione di un giorno ogni dieci di detenzione lesiva.
Caso 2: Risarcimento in denaro
Caio ha già finito di scontare la pena: per il periodo trascorso in condizioni inumane ottiene dal giudice civile un risarcimento di otto euro per giornata.
Caso 3: Documentazione delle condizioni
Sempronio allega i dati sul sovraffollamento del proprio istituto: la giurisprudenza tempera l'onere della prova valorizzando le informazioni dell'amministrazione.
Domande frequenti
Quando spetta il rimedio dell'art. 35-ter?
Quando il detenuto ha subito, per almeno quindici giorni, condizioni di detenzione tali da violare l'art. 3 della CEDU (trattamenti inumani o degradanti), come nel caso del grave sovraffollamento.
In cosa consiste il rimedio per chi è ancora detenuto?
In una riduzione della pena pari a un giorno ogni dieci giorni trascorsi in condizioni lesive, riconosciuta dal magistrato di sorveglianza.
E per chi non è più in carcere?
È previsto un risarcimento in denaro pari a otto euro per ciascuna giornata trascorsa in condizioni lesive, da chiedere al giudice civile.
Da dove nasce questa norma?
Dall'esigenza di dare attuazione alla CEDU dopo la sentenza Torreggiani del 2013, con cui la Corte europea condannò l'Italia per il sovraffollamento carcerario.