- L'art. 17 apre il carcere alla partecipazione della comunità esterna.
- Privati, istituzioni e associazioni possono concorrere all'azione rieducativa.
- L'accesso agli istituti richiede autorizzazione dell'amministrazione.
- Valorizza il volontariato e il legame con il territorio.
- Il reinserimento è un compito anche della società, non solo dello Stato.
Testo dell'articoloVigente
Art. 17 L. 354/1975 — Partecipazione della comunità esterna all’azione rieducativa
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all’azione rieducativa.
Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l’autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, su parere favorevole del direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l’opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.
Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore.
Commento
Il carcere non è un'isola
L'art. 17 esprime un principio di apertura: la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando e organizzando la partecipazione di privati, istituzioni e associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa. Il recupero del detenuto non è solo compito dello Stato e dell'amministrazione, ma coinvolge la comunità nel suo complesso.
I soggetti ammessi
Possono concorrere all'azione rieducativa enti, associazioni di volontariato, cooperative, soggetti del mondo della cultura, della formazione e del lavoro. Questi soggetti sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive dell'amministrazione, che ne verifica l'idoneità e ne coordina l'attività.
Il valore del volontariato
Il volontariato penitenziario svolge un ruolo prezioso: porta in istituto competenze, relazioni e attività che arricchiscono l'offerta trattamentale e creano ponti con la società esterna. È spesso il volontariato a sostenere i detenuti più fragili e a favorire i percorsi di reinserimento dopo la scarcerazione.
Il legame con il territorio
La partecipazione della comunità esterna collega il carcere al territorio: enti locali, servizi sociali, mondo del lavoro e realtà associative diventano interlocutori dell'istituto. Questo radicamento è essenziale per costruire opportunità concrete (lavoro, formazione, accoglienza) che rendano possibile il reinserimento.
Il coordinamento dell'amministrazione
L'apertura non è incondizionata: l'amministrazione autorizza l'accesso, definisce le modalità e vigila sul rispetto delle regole di sicurezza. Il bilanciamento tra apertura e controllo è funzionale a garantire che la partecipazione esterna si svolga in modo ordinato e coerente con le finalità trattamentali.
Il collegamento con gli altri istituti
L'art. 17 si integra con l'art. 78 (assistenti volontari) e con le norme sugli elementi del trattamento (art. 15): la partecipazione della comunità esterna è uno degli strumenti attraverso cui si attua, in concreto, il programma rieducativo individualizzato.
Profili pratici
Per le associazioni e i privati interessati, l'art. 17 è la base normativa per proporre all'amministrazione progetti e attività in favore dei detenuti. Per il detenuto, la presenza della comunità esterna amplia le occasioni di crescita, relazione e reinserimento, anche in vista del rientro nella società. Nella prassi, molti percorsi di reinserimento lavorativo nascono proprio dalla collaborazione tra istituto e realtà del territorio, che assicurano una continuità tra il tempo della detenzione e quello successivo alla scarcerazione, riducendo il rischio di ricaduta nel reato.
Casi pratici
Caso 1: Associazione che entra in istituto
Un'associazione di volontariato, autorizzata dall'amministrazione, avvia un laboratorio di reinserimento lavorativo a cui partecipa Tizio.
Caso 2: Cooperativa di lavoro
Una cooperativa propone un progetto di formazione e impiego per i detenuti: Caio vi è inserito, costruendo competenze spendibili dopo la scarcerazione.
Caso 3: Sostegno al rientro
In prossimità della scarcerazione, Sempronio è seguito da un'associazione del territorio che lo aiuta a trovare alloggio e lavoro.
Domande frequenti
Chi può partecipare all'azione rieducativa in carcere?
Privati, istituzioni e associazioni pubbliche o private, tra cui il volontariato e le cooperative, ammessi a frequentare gli istituti con l'autorizzazione e secondo le direttive dell'amministrazione.
Serve un'autorizzazione per entrare in istituto?
Sì: l'accesso agli istituti penitenziari è subordinato all'autorizzazione dell'amministrazione, che ne verifica l'idoneità e coordina l'attività.
Qual è il ruolo del volontariato?
Il volontariato porta in istituto competenze, attività e relazioni, sostiene i detenuti più fragili e favorisce i percorsi di reinserimento dopo la scarcerazione.
Perché coinvolgere la comunità esterna?
Perché il reinserimento è un compito che coinvolge l'intera società: il legame con il territorio crea opportunità concrete di lavoro, formazione e accoglienza.
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