Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 86 L. 354/1975 – Personale per gli uffici di sorveglianza

Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà

Con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il tesoro, è determinato, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, il contingente dai magistrati e del personale di cui all’articolo 68 da assegnare a ciascun ufficio di sorveglianza nei limiti delle attuali complessive dotazioni organiche.

In sintesi

  • L'art. 86 disciplina il personale per gli uffici di sorveglianza.
  • Prevede la copertura delle esigenze di personale dei nuovi uffici.
  • Vi si provvede con decreti del Presidente della Repubblica.
  • È funzionale al funzionamento della magistratura di sorveglianza.
  • Ha natura organizzativa e di attuazione.
Indice dei contenuti

Dotare di personale gli uffici di sorveglianza

L'art. 86 è una norma di organizzazione diretta a dotare di personale gli uffici di sorveglianza (art. 68), istituiti dalla riforma del 1975. Il nuovo assetto della magistratura di sorveglianza, con le sue accresciute competenze in materia di trattamento, permessi, liberazione anticipata e reclami, richiedeva un apparato di personale adeguato a sostenerne il funzionamento.

Lo strumento dei decreti presidenziali

La norma prevede che alle esigenze di personale degli uffici di sorveglianza si provveda con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro competente, di concerto con gli altri ministeri interessati. Il ricorso a tale strumento riflette la rilevanza dell'intervento organizzativo, connesso all'avvio di un nuovo assetto della giurisdizione di sorveglianza.

La natura organizzativa e attuativa

L'art. 86 ha natura prevalentemente organizzativa e attuativa: era diretto a costruire, al momento dell'entrata in vigore della legge, l'apparato di personale necessario al funzionamento degli uffici di sorveglianza. La sua portata operativa si è in larga parte esaurita con l'attuazione, ma testimonia l'attenzione del legislatore alla concreta operatività della riforma.

Il collegamento con la magistratura di sorveglianza

La disposizione si collega alle norme sulla magistratura di sorveglianza (artt. 68, 69, 70): l'effettività delle funzioni del magistrato e del tribunale di sorveglianza dipende dalla disponibilità di personale di supporto (cancellerie, personale amministrativo) adeguato al carico di lavoro. L'art. 86 assicurava questa dotazione in sede di avvio.

L'importanza del supporto amministrativo

Il funzionamento della giurisdizione di sorveglianza, che gestisce un numero molto elevato di procedimenti, dipende in misura significativa dall'adeguatezza del personale di supporto. La carenza di tale personale può tradursi in ritardi nelle decisioni, con ripercussioni sull'effettività dei benefici (si pensi alla tempestività della liberazione anticipata, art. 69-bis).

L'evoluzione successiva

L'organizzazione e le dotazioni di personale degli uffici giudiziari, compresi quelli di sorveglianza, sono state successivamente ridefinite da norme posteriori. L'art. 86 va quindi inquadrato come norma di prima attuazione, la cui funzione si è esaurita ma che testimonia l'impegno organizzativo connesso all'istituzione degli uffici di sorveglianza.

Profili pratici

L'art. 86 ha rilievo sul piano dell'organizzazione giudiziaria e dell'attuazione della riforma. Per il detenuto, l'adeguatezza del personale degli uffici di sorveglianza incide, indirettamente, sulla tempestività e sull'effettività delle decisioni che lo riguardano, dalle istanze di permesso alla liberazione anticipata ai reclami.

Casi pratici

Caso 1: Dotazione degli uffici

All'avvio della riforma, si provvede con decreto presidenziale a dotare di personale gli uffici di sorveglianza istituiti dall'art. 68.

Caso 2: Supporto alla giurisdizione

Il personale di supporto consente al magistrato di sorveglianza di gestire l'elevato numero di procedimenti, assicurando la tempestività delle decisioni.

Caso 3: Evoluzione delle dotazioni

Le dotazioni di personale degli uffici di sorveglianza sono state poi ridefinite da norme successive, oltre la prima attuazione dell'art. 86.

Domande frequenti

Cosa disciplina l'art. 86?

La dotazione di personale degli uffici di sorveglianza istituiti dalla riforma, cui si provvede con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro competente.

Perché serve personale per gli uffici di sorveglianza?

Perché il nuovo assetto della magistratura di sorveglianza, con accresciute competenze, richiedeva un apparato di personale adeguato a sostenerne il funzionamento.

È una norma ancora operativa?

Ha natura prevalentemente organizzativa e attuativa, diretta alla prima attuazione; le dotazioni sono state poi ridefinite da norme successive.

Che rilievo ha per il detenuto?

L'adeguatezza del personale degli uffici di sorveglianza incide indirettamente sulla tempestività ed effettività delle decisioni che lo riguardano (permessi, liberazione anticipata, reclami).

A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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