Art. 88 L. 354/1975 – Attuazione dei ruoli del personale
Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
L’istituzione del ruolo organico del personale di concetto di servizio sociale per adulti, l’ampliamento del ruolo organico del personale direttivo di servizio sociale, l’istituzione del ruolo organico della carriera di concetto degli educatori per adulti e l’ampliamento del ruolo degli operai specializzati addetti agli ospedali psichiatrici e alle case di cura e di custodia, previsti dalla presente legge, saranno attuati entro un periodo di sette anni.
Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →
In sintesi
L'art. 88 disciplina l'attuazione dei ruoli del personale previsti dalla legge.
Riguarda l'istituzione e l'ampliamento dei ruoli organici.
Ha natura transitoria e di prima attuazione.
Serviva a rendere operativa la nuova struttura di personale.
Si collega all'organizzazione del personale (artt. 80, 83).
Indice dei contenuti
Rendere operativa la nuova struttura di personale
L'art. 88 è una norma transitoria e di attuazione che disciplina la concreta realizzazione dei ruoli del personale previsti dall'ordinamento penitenziario del 1975. Riguarda in particolare l'istituzione di nuovi ruoli organici (come quello del personale di servizio sociale per adulti) e l'ampliamento di ruoli esistenti, necessari per rendere operativo il nuovo modello di trattamento.
L'istituzione e l'ampliamento dei ruoli
La norma prevede l'istituzione del ruolo organico del personale di servizio sociale per adulti e l'ampliamento del ruolo organico di altre figure necessarie all'attuazione del trattamento. Si tratta di interventi sulla struttura del personale, funzionali a dotare il sistema delle professionalità richieste dal nuovo ordinamento.
La natura transitoria
L'art. 88 ha natura spiccatamente transitoria e di prima attuazione: la sua funzione era costruire, al momento dell'entrata in vigore della legge, l'assetto del personale necessario al funzionamento del nuovo sistema. La portata operativa di queste disposizioni si è esaurita con l'attuazione, ma testimonia l'impegno organizzativo connesso alla riforma.
Il collegamento con l'organizzazione del personale
La disposizione si collega alle altre norme sull'organizzazione del personale (artt. 80, 83, 84, 85): insieme, queste disposizioni costruivano l'apparato di professionalità - educatori, assistenti sociali, esperti - necessario all'attuazione del trattamento. L'art. 88 ne curava l'aspetto della realizzazione concreta dei ruoli.
L'attuazione della riforma
Le norme transitorie come l'art. 88 sono essenziali per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema: una riforma di principi non basta se non è accompagnata dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione concreta, a partire dalla costruzione dell'apparato di personale. L'art. 88 testimonia questa consapevolezza del legislatore del 1975.
L'evoluzione successiva
I ruoli e l'organizzazione del personale penitenziario sono stati successivamente più volte ridefiniti da norme posteriori, che hanno aggiornato gli inquadramenti, le denominazioni e le dotazioni. L'art. 88 va quindi inquadrato come norma di prima attuazione, la cui portata si è esaurita ma che resta significativa nella storia della riforma.
Profili pratici
L'art. 88 ha rilievo essenzialmente storico e di attuazione della riforma. La sua importanza sta nel mostrare come l'effettività del nuovo ordinamento dipendesse dalla concreta realizzazione dei ruoli del personale specializzato, condizione del funzionamento del trattamento e dell'osservazione che riguardano i detenuti.
Casi pratici
Caso 1: Istituzione di un ruolo
In attuazione dell'art. 88, è istituito il ruolo organico del personale di servizio sociale per adulti, necessario al nuovo trattamento.
Caso 2: Ampliamento degli organici
I ruoli esistenti sono ampliati per dotare il sistema delle professionalità richieste dalla riforma.
Caso 3: Esaurimento della funzione
Realizzati i ruoli in sede di prima attuazione, la funzione transitoria dell'art. 88 si esaurisce; l'organizzazione è poi ridefinita da norme successive.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 88?
La concreta attuazione dei ruoli del personale previsti dalla riforma, con l'istituzione di nuovi ruoli organici (come il servizio sociale per adulti) e l'ampliamento di ruoli esistenti.
Perché era necessaria questa norma?
Per rendere operativo il nuovo modello di trattamento, dotando il sistema delle professionalità richieste; una riforma di principi non basta senza la costruzione dell'apparato di personale.
È una norma ancora operativa?
No: ha natura transitoria e di prima attuazione; la sua portata si è esaurita con la realizzazione dei ruoli, poi ridefiniti da norme successive.
A cosa si collega?
Alle altre norme sull'organizzazione del personale (artt. 80, 83, 84, 85), che insieme costruivano l'apparato di educatori, assistenti sociali ed esperti necessario al trattamento.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
Per fornire le migliori esperienze, utilizziamo tecnologie come i cookie per memorizzare e/o accedere alle informazioni del dispositivo. Il consenso a queste tecnologie ci permetterà di elaborare dati come il comportamento di navigazione o ID unici su questo sito. Non acconsentire o ritirare il consenso può influire negativamente su alcune caratteristiche e funzioni.
Funzionale
Sempre attivo
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono strettamente necessari al fine legittimo di consentire l'uso di un servizio specifico esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente, o al solo scopo di effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica.
Preferenze
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per lo scopo legittimo di memorizzare le preferenze che non sono richieste dall'abbonato o dall'utente.
Statistiche
L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici.L'archiviazione tecnica o l'accesso che viene utilizzato esclusivamente per scopi statistici anonimi. Senza un mandato di comparizione, una conformità volontaria da parte del vostro Fornitore di Servizi Internet, o ulteriori registrazioni da parte di terzi, le informazioni memorizzate o recuperate per questo scopo da sole non possono di solito essere utilizzate per l'identificazione.
Marketing
L'archiviazione tecnica o l'accesso sono necessari per creare profili di utenti per inviare pubblicità, o per tracciare l'utente su un sito web o su diversi siti web per scopi di marketing simili.
In sintesi
Indice dei contenuti
Rendere operativa la nuova struttura di personale
L'art. 88 è una norma transitoria e di attuazione che disciplina la concreta realizzazione dei ruoli del personale previsti dall'ordinamento penitenziario del 1975. Riguarda in particolare l'istituzione di nuovi ruoli organici (come quello del personale di servizio sociale per adulti) e l'ampliamento di ruoli esistenti, necessari per rendere operativo il nuovo modello di trattamento.
L'istituzione e l'ampliamento dei ruoli
La norma prevede l'istituzione del ruolo organico del personale di servizio sociale per adulti e l'ampliamento del ruolo organico di altre figure necessarie all'attuazione del trattamento. Si tratta di interventi sulla struttura del personale, funzionali a dotare il sistema delle professionalità richieste dal nuovo ordinamento.
La natura transitoria
L'art. 88 ha natura spiccatamente transitoria e di prima attuazione: la sua funzione era costruire, al momento dell'entrata in vigore della legge, l'assetto del personale necessario al funzionamento del nuovo sistema. La portata operativa di queste disposizioni si è esaurita con l'attuazione, ma testimonia l'impegno organizzativo connesso alla riforma.
Il collegamento con l'organizzazione del personale
La disposizione si collega alle altre norme sull'organizzazione del personale (artt. 80, 83, 84, 85): insieme, queste disposizioni costruivano l'apparato di professionalità - educatori, assistenti sociali, esperti - necessario all'attuazione del trattamento. L'art. 88 ne curava l'aspetto della realizzazione concreta dei ruoli.
L'attuazione della riforma
Le norme transitorie come l'art. 88 sono essenziali per il passaggio dal vecchio al nuovo sistema: una riforma di principi non basta se non è accompagnata dalle disposizioni che ne assicurano l'attuazione concreta, a partire dalla costruzione dell'apparato di personale. L'art. 88 testimonia questa consapevolezza del legislatore del 1975.
L'evoluzione successiva
I ruoli e l'organizzazione del personale penitenziario sono stati successivamente più volte ridefiniti da norme posteriori, che hanno aggiornato gli inquadramenti, le denominazioni e le dotazioni. L'art. 88 va quindi inquadrato come norma di prima attuazione, la cui portata si è esaurita ma che resta significativa nella storia della riforma.
Profili pratici
L'art. 88 ha rilievo essenzialmente storico e di attuazione della riforma. La sua importanza sta nel mostrare come l'effettività del nuovo ordinamento dipendesse dalla concreta realizzazione dei ruoli del personale specializzato, condizione del funzionamento del trattamento e dell'osservazione che riguardano i detenuti.
Casi pratici
Caso 1: Istituzione di un ruolo
In attuazione dell'art. 88, è istituito il ruolo organico del personale di servizio sociale per adulti, necessario al nuovo trattamento.
Caso 2: Ampliamento degli organici
I ruoli esistenti sono ampliati per dotare il sistema delle professionalità richieste dalla riforma.
Caso 3: Esaurimento della funzione
Realizzati i ruoli in sede di prima attuazione, la funzione transitoria dell'art. 88 si esaurisce; l'organizzazione è poi ridefinita da norme successive.
Domande frequenti
Cosa disciplina l'art. 88?
La concreta attuazione dei ruoli del personale previsti dalla riforma, con l'istituzione di nuovi ruoli organici (come il servizio sociale per adulti) e l'ampliamento di ruoli esistenti.
Perché era necessaria questa norma?
Per rendere operativo il nuovo modello di trattamento, dotando il sistema delle professionalità richieste; una riforma di principi non basta senza la costruzione dell'apparato di personale.
È una norma ancora operativa?
No: ha natura transitoria e di prima attuazione; la sua portata si è esaurita con la realizzazione dei ruoli, poi ridefiniti da norme successive.
A cosa si collega?
Alle altre norme sull'organizzazione del personale (artt. 80, 83, 84, 85), che insieme costruivano l'apparato di educatori, assistenti sociali ed esperti necessario al trattamento.