Legge 26 luglio 1975, n. 354 – Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
Sono abrogati gli articoli 141, 142, 143, 144, 149 e l’ultimo capoverso dell’articolo 207 del codice penale, l’articolo 585 del codice di procedura penale nonché ogni altra norma incompatibile con la presente legge.
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In sintesi
L'art. 89 elenca le norme abrogate dall'ordinamento penitenziario del 1975.
Abroga articoli del codice penale e di altre leggi superati dalla riforma.
Realizza il coordinamento con la disciplina previgente.
Evita la sovrapposizione tra vecchie e nuove norme.
Segna il passaggio al nuovo sistema.
Indice dei contenuti
Fare pulizia delle norme superate
L'art. 89 è la norma con cui l'ordinamento penitenziario del 1975 abroga espressamente le disposizioni previgenti incompatibili con il nuovo sistema. È una tipica norma di chiusura e coordinamento delle riforme: introducendo una nuova disciplina organica, il legislatore deve eliminare le norme anteriori che la nuova legge sostituisce, per evitare sovrapposizioni e incertezze.
Le norme abrogate
La disposizione abroga una serie di articoli del codice penale (tra cui quelli che disciplinavano aspetti dell'esecuzione delle pene poi regolati dalla nuova legge), nonché disposizioni di altre leggi superate dalla riforma. L'elencazione puntuale delle norme abrogate è funzionale alla certezza del diritto: chiarisce con precisione quali disposizioni cessano di avere efficacia.
La funzione di coordinamento
L'abrogazione espressa svolge una funzione di coordinamento con l'ordinamento previgente: la nuova legge sull'ordinamento penitenziario ha sostituito la disciplina contenuta in fonti diverse (codice penale, leggi speciali), e l'art. 89 elimina tali disposizioni per realizzare il passaggio ordinato al nuovo sistema, fondato sul trattamento rieducativo.
Abrogazione espressa e tacita
L'art. 89 realizza un'abrogazione espressa, individuando puntualmente le norme abrogate. Resta ferma, inoltre, l'abrogazione tacita delle eventuali altre disposizioni previgenti incompatibili con la nuova legge, secondo i principi generali. L'abrogazione espressa è però preferibile, perché assicura maggiore certezza.
Il significato del passaggio
L'art. 89 segna il passaggio dal vecchio al nuovo paradigma dell'esecuzione penale: dalla concezione prevalentemente custodialistica del periodo anteriore a quella rieducativa introdotta dalla riforma del 1975, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione. L'abrogazione delle norme superate è la condizione formale di questo cambiamento.
Il rilievo storico e interpretativo
Per l'interprete, l'art. 89 ha rilievo storico e di coordinamento: consente di ricostruire quali norme previgenti siano state superate dalla riforma e di evitare di applicare disposizioni ormai abrogate. È una norma che, pur tecnica, contribuisce alla chiarezza e alla coerenza dell'ordinamento.
Profili pratici
L'art. 89 non disciplina situazioni dei detenuti, ma ha rilievo sistematico: chiarisce che le norme da esso abrogate non sono più applicabili e che la materia da esse regolata è ora disciplinata dall'ordinamento penitenziario del 1975. È un riferimento utile per l'interpretazione e per evitare l'applicazione di disposizioni superate.
Casi pratici
Caso 1: Norma del codice penale abrogata
Un articolo del codice penale che disciplinava un aspetto dell'esecuzione, ora regolato dalla nuova legge, è abrogato dall'art. 89 e non è più applicabile.
Caso 2: Coordinamento con la riforma
L'art. 89 elimina le disposizioni previgenti superate, realizzando il passaggio ordinato al nuovo sistema fondato sul trattamento rieducativo.
Caso 3: Chiarezza interpretativa
L'interprete, grazie all'art. 89, sa quali norme anteriori siano state abrogate, evitando di applicare disposizioni non più vigenti.
Domande frequenti
Cosa fa l'art. 89?
Abroga espressamente le disposizioni previgenti incompatibili con il nuovo ordinamento penitenziario, tra cui articoli del codice penale e di altre leggi superati dalla riforma del 1975.
Perché elencare le norme abrogate?
Per realizzare il coordinamento con la disciplina previgente ed evitare sovrapposizioni e incertezze; l'elencazione puntuale assicura la certezza del diritto.
Esiste anche un'abrogazione tacita?
Sì: oltre all'abrogazione espressa dell'art. 89, opera l'abrogazione tacita delle altre eventuali disposizioni previgenti incompatibili, secondo i principi generali; l'abrogazione espressa è però preferibile per la certezza.
Che significato ha questo passaggio?
Segna il passaggio dalla concezione prevalentemente custodialistica anteriore a quella rieducativa introdotta dalla riforma del 1975, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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Fare pulizia delle norme superate
L'art. 89 è la norma con cui l'ordinamento penitenziario del 1975 abroga espressamente le disposizioni previgenti incompatibili con il nuovo sistema. È una tipica norma di chiusura e coordinamento delle riforme: introducendo una nuova disciplina organica, il legislatore deve eliminare le norme anteriori che la nuova legge sostituisce, per evitare sovrapposizioni e incertezze.
Le norme abrogate
La disposizione abroga una serie di articoli del codice penale (tra cui quelli che disciplinavano aspetti dell'esecuzione delle pene poi regolati dalla nuova legge), nonché disposizioni di altre leggi superate dalla riforma. L'elencazione puntuale delle norme abrogate è funzionale alla certezza del diritto: chiarisce con precisione quali disposizioni cessano di avere efficacia.
La funzione di coordinamento
L'abrogazione espressa svolge una funzione di coordinamento con l'ordinamento previgente: la nuova legge sull'ordinamento penitenziario ha sostituito la disciplina contenuta in fonti diverse (codice penale, leggi speciali), e l'art. 89 elimina tali disposizioni per realizzare il passaggio ordinato al nuovo sistema, fondato sul trattamento rieducativo.
Abrogazione espressa e tacita
L'art. 89 realizza un'abrogazione espressa, individuando puntualmente le norme abrogate. Resta ferma, inoltre, l'abrogazione tacita delle eventuali altre disposizioni previgenti incompatibili con la nuova legge, secondo i principi generali. L'abrogazione espressa è però preferibile, perché assicura maggiore certezza.
Il significato del passaggio
L'art. 89 segna il passaggio dal vecchio al nuovo paradigma dell'esecuzione penale: dalla concezione prevalentemente custodialistica del periodo anteriore a quella rieducativa introdotta dalla riforma del 1975, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione. L'abrogazione delle norme superate è la condizione formale di questo cambiamento.
Il rilievo storico e interpretativo
Per l'interprete, l'art. 89 ha rilievo storico e di coordinamento: consente di ricostruire quali norme previgenti siano state superate dalla riforma e di evitare di applicare disposizioni ormai abrogate. È una norma che, pur tecnica, contribuisce alla chiarezza e alla coerenza dell'ordinamento.
Profili pratici
L'art. 89 non disciplina situazioni dei detenuti, ma ha rilievo sistematico: chiarisce che le norme da esso abrogate non sono più applicabili e che la materia da esse regolata è ora disciplinata dall'ordinamento penitenziario del 1975. È un riferimento utile per l'interpretazione e per evitare l'applicazione di disposizioni superate.
Casi pratici
Caso 1: Norma del codice penale abrogata
Un articolo del codice penale che disciplinava un aspetto dell'esecuzione, ora regolato dalla nuova legge, è abrogato dall'art. 89 e non è più applicabile.
Caso 2: Coordinamento con la riforma
L'art. 89 elimina le disposizioni previgenti superate, realizzando il passaggio ordinato al nuovo sistema fondato sul trattamento rieducativo.
Caso 3: Chiarezza interpretativa
L'interprete, grazie all'art. 89, sa quali norme anteriori siano state abrogate, evitando di applicare disposizioni non più vigenti.
Domande frequenti
Cosa fa l'art. 89?
Abroga espressamente le disposizioni previgenti incompatibili con il nuovo ordinamento penitenziario, tra cui articoli del codice penale e di altre leggi superati dalla riforma del 1975.
Perché elencare le norme abrogate?
Per realizzare il coordinamento con la disciplina previgente ed evitare sovrapposizioni e incertezze; l'elencazione puntuale assicura la certezza del diritto.
Esiste anche un'abrogazione tacita?
Sì: oltre all'abrogazione espressa dell'art. 89, opera l'abrogazione tacita delle altre eventuali disposizioni previgenti incompatibili, secondo i principi generali; l'abrogazione espressa è però preferibile per la certezza.
Che significato ha questo passaggio?
Segna il passaggio dalla concezione prevalentemente custodialistica anteriore a quella rieducativa introdotta dalla riforma del 1975, in attuazione dell'art. 27 della Costituzione.