Testo dell'articoloAbrogato
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 49 L. 354/1975
Legge 26 luglio 1975, n. 354 — Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure privative e limitative della libertà
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 1981, N. 689
Stesso numero, altri codici
- Art. 49 D.Lgs. 159/2011 — Regolamento
- Art. 49 D.Lgs. 209/2005 — (Riserve tecniche)
- Art. 49 D.Lgs. 42/2004 — Manifesti e cartelli pubblicitari
- Art. 49 CAD — Segretezza della corrispondenza trasmessa per via te...
- Art. 49 Codice Civile: Dichiarazione di assenza
- Articolo 49 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Scheda in aggiornamento. Il commento professionale, i casi pratici e le FAQ per questo articolo sono in corso di redazione.
Per il testo normativo integrale e aggiornato consulta Normattiva.it.
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