Testo dell'articoloVigente
Art. 71-ter ord. penit. – Ricorso per cassazione
L. 26 luglio 1975, n. 354 – Ordinamento penitenziario
1. Avverso le ordinanze del tribunale di sorveglianza e del magistrato di sorveglianza, il pubblico ministero, l’interessato e, nei casi di cui agli articoli 14-ter e 69, comma 6, l’amministrazione penitenziaria, possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento.
Si applicano le disposizioni del terzo comma dell’articolo 640 del codice di procedura penale .
Si applica, altresì, l’ultimo comma dell’ articolo 631 del codice di procedura penale
Articolo in vigore. Alla verifica sul testo ufficiale questo articolo non risulta abrogato: la scheda lo dava erroneamente per non più vigente ed è stata corretta il 15 settembre 2026.