Testo dell'articoloVigente
Art. 11 D.Lgs. 175/2024 – Formazione continua dei giudici e magistrati tributari
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, con proprio regolamento, definisce i criteri e le modalità della formazione continua e dell'aggiornamento professionale dei giudici e dei magistrati tributari di cui all'articolo 2, comma 1, mediante la frequenza di corsi periodici di carattere teorico-pratico organizzati e gestiti sulla base di apposita convenzione, prioritariamente, dalla Scuola nazionale dell'amministrazione con modalità separate e corsi distinti rispetto ai corsi di formazione destinati all'amministrazione finanziaria o, subordinatamente, dalle università accreditate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19 o da altri enti pubblici. Agli oneri per la formazione di cui al primo periodo si provvede nell'ambito degli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore dello stesso Consiglio e sulla base di un programma di formazione annuale, comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi medesimi.
In sintesi
L'aggiornamento professionale come garanzia di qualità giurisdizionale. L'articolo 11 del D.Lgs. 175/2024 introduce un obbligo strutturato di formazione continua per giudici e magistrati tributari, affidandone la governance al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. La norma risponde a un'esigenza concreta: la materia tributaria è soggetta a continui mutamenti normativi e a elaborazioni giurisprudenziali in rapida evoluzione, che rendono indispensabile un aggiornamento professionale sistematico.
Il canale formativo privilegiato è la Scuola nazionale dell'amministrazione, ma con una cautela esplicita: i corsi devono svolgersi con modalità separate e in corsi distinti rispetto a quelli destinati all'amministrazione finanziaria. Questa separazione è funzionale a preservare l'indipendenza culturale e professionale della magistratura tributaria rispetto all'ente creditore (Agenzia delle entrate, Agenzia delle dogane e dei monopoli), evitando che i percorsi formativi condizionino l'autonomia di giudizio. In via subordinata, la formazione può essere affidata a università accreditate ai sensi del D.Lgs. 19/2012 o ad altri enti pubblici.
Sul piano finanziario, gli oneri della formazione sono coperti dagli stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore del Consiglio di presidenza; il programma formativo deve essere comunicato al Ministero dell'economia e delle finanze entro il mese di luglio dell'anno precedente, consentendo la programmazione delle risorse. La norma si raccorda con l'articolo 30, comma 1, lettera i), che attribuisce al Consiglio di presidenza il compito di assicurare l'aggiornamento professionale attraverso corsi di formazione permanente.
Casi pratici
Caso 1: Il programma di aggiornamento sulle novità normative
Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria predispone, entro luglio, il programma di formazione per l'anno successivo, che prevede corsi teorico-pratici sulle modifiche al processo tributario introdotte dal D.Lgs. 175/2024. I corsi sono affidati alla Scuola nazionale dell'amministrazione e si svolgono con sessioni dedicate esclusivamente a giudici e magistrati tributari, senza commistione con i corsi destinati ai funzionari dell'Agenzia delle entrate.
Domande frequenti
Chi organizza i corsi di formazione continua per i giudici tributari?
Principalmente la Scuola nazionale dell'amministrazione, con corsi separati da quelli per l'amministrazione finanziaria; in subordine, università accreditate ai sensi del D.Lgs. 19/2012 o altri enti pubblici.
Perché i corsi per giudici tributari devono essere separati da quelli per l'amministrazione finanziaria?
Per garantire l'indipendenza culturale e professionale della magistratura tributaria rispetto all'ente impositore, evitando sovrapposizioni che potrebbero influenzare l'autonomia di giudizio.
Come sono finanziate le attività formative?
Con stanziamenti annuali dell'apposita voce di bilancio in favore del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.
Quando il Consiglio di presidenza deve comunicare il programma formativo al Ministero?
Entro il mese di luglio dell'anno precedente lo svolgimento dei corsi.