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Categoria: Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)

Il Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024), in vigore in sostituzione del D.Lgs. 546/1992: giurisdizione, parti, ricorso, prove, udienza, sentenza e impugnazioni, spiegato articolo per articolo.

  • Articolo 121 TU Giustizia Tributaria: Proposizione della impugnazione

    Art. 121 D.Lgs. 175/2024 – Proposizione della impugnazione

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Competente per la revocazione è la stessa corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado che ha pronunciato la sentenza impugnata.

    2. A pena di inammissibilità il ricorso deve contenere gli elementi previsti dall'articolo 107, comma 1, e la specifica indicazione del motivo di revocazione e della prova dei fatti di cui ai numeri 1, 2, 3 e 6 dell'articolo 395 del codice di procedura civile nonché del giorno della scoperta o della falsità dichiarata o del recupero del documento. La prova della sentenza passata in giudicato che accerta il dolo del giudice deve essere data mediante la sua produzione in copia autentica.

    3. Il ricorso per revocazione è proposto e depositato a norma dell'articolo 107, comma 2.

    4. Le parti possono proporre istanze cautelari ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 96 e 106, in quanto compatibili.

  • Articolo 122 TU Giustizia Tributaria: Procedimento

    Art. 122 D.Lgs. 175/2024 – Procedimento

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

  • Articolo 123 TU Giustizia Tributaria: Decisione

    Art. 123 D.Lgs. 175/2024 – Decisione

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Ove ricorrano i motivi di cui all'articolo 395 del codice di procedura civile la corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado decide il merito della causa e detta ogni altro provvedimento conseguenziale.

    2. Contro la sentenza che decide il giudizio di revocazione sono ammessi i mezzi d'impugnazione ai quali era originariamente soggetta la sentenza impugnata per revocazione.

  • Articolo 124 TU Giustizia Tributaria — Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e ammi

    Art. 124 D.Lgs. 175/2024 – Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

  • Articolo 125 TU Giustizia Tributaria: Esecuzione provvisoria

    Art. 125 D.Lgs. 175/2024 – Esecuzione provvisoria

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze emesse dalle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono esecutive secondo quanto previsto dal presente capo.

  • Articolo 126 TU Giustizia Tributaria — Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del

    Art. 126 D.Lgs. 175/2024 – Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

    2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

    4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

    5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.

    6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106.

    7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127.

    8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2.

    9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

  • Articolo 127 TU Giustizia Tributaria — Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del con

    Art. 127 D.Lgs. 175/2024 – Esecuzione delle sentenze di condanna in favore del contribuente

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell'articolo 46, comma 2, sono immediatamente esecutive. Tuttavia, il pagamento di somme dell'importo superiore a 10.000 euro, diverse dalle spese di lite, può essere subordinato dal giudice, anche tenuto conto delle condizioni di solvibilità dell'istante, alla prestazione di idonea garanzia.

    2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati il contenuto della garanzia sulla base di quanto previsto dall'articolo 38-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la sua durata nonché il termine entro il quale può essere escussa, a seguito dell'inerzia del contribuente in ordine alla restituzione delle somme garantite protrattasi per un periodo di tre mesi.

    3. I costi della garanzia, anticipati dal contribuente, sono a carico della parte soccombente all'esito definitivo del giudizio.

    4. Il pagamento delle somme dovute a seguito della sentenza deve essere eseguito entro novanta giorni dalla sua notificazione ovvero dalla presentazione della garanzia di cui al comma 2, se dovuta.

    5. In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

  • Articolo 128 TU Giustizia Tributaria: Giudizio di ottemperanza

    Art. 128 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di ottemperanza

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. La parte che vi ha interesse può richiedere l'ottemperanza agli obblighi derivanti dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado mediante ricorso da depositare in doppio originale alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado, qualora la sentenza sia stata da essa pronunciata, e in ogni altro caso alla segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado.

    2. Il ricorso è proponibile solo dopo la scadenza del termine entro il quale è prescritto dalla legge l'adempimento a carico dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o del soggetto iscritto nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, degli obblighi derivanti dalla sentenza o, in mancanza di tale termine, dopo trenta giorni dalla loro messa in mora a mezzo di ufficiale giudiziario ovvero a mezzo posta elettronica certificata ai sensi del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
    e fino a quando l'obbligo non sia estinto.

    3. Il ricorso indirizzato al presidente della corte di giustizia tributaria deve contenere la sommaria esposizione dei fatti che ne giustificano la proposizione con la precisa indicazione, a pena di inammissibilità, della sentenza di cui si chiede l'ottemperanza, che deve essere prodotta in copia unitamente all'originale o copia autentica dell'atto di messa in mora notificato a norma del comma 2, se necessario.

    4. Uno dei due originali del ricorso è comunicato a cura della segreteria della corte di giustizia tributaria ai soggetti di cui al comma 2 obbligati a provvedere.

    5. Entro venti giorni dalla comunicazione l'ufficio può trasmettere le proprie osservazioni alla corte di giustizia tributaria, allegando la documentazione dell'eventuale adempimento.

    6. Il presidente della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado, scaduto il termine di cui al comma 5, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza. Il presidente della sezione fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre novanta giorni dal deposito del ricorso e ne viene data comunicazione alle parti almeno dieci giorni liberi prima a cura della segreteria.

    7. La corte di giustizia tributaria, sentite le parti in contraddittorio ed acquisita la documentazione necessaria, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l'ottemperanza in luogo dell'ufficio che li ha omessi e nelle forme amministrative per essi prescritti dalla legge, attenendosi agli obblighi risultanti espressamente dal dispositivo della sentenza e tenuto conto della relativa motivazione. La corte, se lo ritiene opportuno, può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante secondo le disposizioni del Titolo VII del Capo IV del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

    8. La corte di giustizia tributaria eseguiti i provvedimenti di cui al comma 7 e preso atto di quelli emanati ed eseguiti dal componente delegato o dal commissario nominato, dichiara chiuso il procedimento con ordinanza.

    9. Tutti i provvedimenti di cui al presente articolo sono immediatamente esecutivi.

    10. Contro la sentenza di cui al comma 7 è ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

    11. Per il pagamento di somme dell'importo fino a 20.000 euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso è deciso dalla corte in composizione monocratica.

  • Articolo 129 TU Giustizia Tributaria: Norme transitorie e finali

    Art. 129 D.Lgs. 175/2024 – Norme transitorie e finali

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria e i consigli nazionali dei professionisti abilitati alla difesa davanti alle corti di giustizia tributaria, sono emanate le norme tecniche per il processo tributario telematico, nonché approvati i modelli per la redazione degli atti processuali e per le deposizioni testimoniali, dei verbali e dei provvedimenti giurisdizionali. Il decreto indica altresì tutte le disposizioni tecnico-operative, anche di fonte regolamentare, adottate anteriormente alla data della sua adozione e che dalla medesima data restano abrogate.

    2. Con il decreto di cui al comma 1
    sono altresì stabilite, nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, le regole tecnico-operative per lo svolgimento da remoto delle udienze e camere di consiglio.

    3. Nei casi eccezionali previsti dalle norme tecniche per il processo tributario telematico, e, fino al momento della loro individuazione, previa autorizzazione espressa del Presidente della corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado ovvero, in corso di causa, del relativo Presidente di sezione, la notificazione, il deposito delle notifiche, degli atti processuali, dei documenti, e dei provvedimenti giurisdizionali e le relative comunicazioni possono essere effettuate con modalità cartacea.

  • Articolo 130 TU Giustizia Tributaria: Abrogazioni

    Art. 130 D.Lgs. 175/2024 – Abrogazioni

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Dalla data di cui all'articolo 131 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 59, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) l'articolo 61, commi 1 e 2, e l'articolo 63, commi da 3 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) gli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; f) gli articoli 21-bis e 21-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; g) l'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183; h) l'articolo 3 e l'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130; i) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192; l) l'articolo 1-ter, comma 5, e l'articolo 18, comma 2,
    del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.

    2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, l'articolo 19, commi 4 e 5, e l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.

    3. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.

  • Articolo 131 TU Giustizia Tributaria: Decorrenza

    Art. 131 D.Lgs. 175/2024 – Decorrenza

    Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

    1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano dal 1° gennaio 2027.