Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 124 D.Lgs. 175/2024 – Applicazione ed esecuzione delle sanzioni penali e amministrative

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Quando, per lo stesso fatto è stata applicata, a carico del soggetto, una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa o una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorità amministrativa, al momento della determinazione delle sanzioni di propria competenza e al fine di ridurne la relativa misura, tiene conto di quelle già irrogate con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva.

In sintesi

  • L'art. 124 del Testo unico della giustizia tributaria impone di tenere conto delle sanzioni gia irrogate per lo stesso fatto, allo scopo di ridurre la misura di quelle ancora da determinare.
  • La regola opera quando per il medesimo fatto sono state applicate una sanzione penale e una sanzione amministrativa, o una sanzione amministrativa dipendente da reato.
  • Il giudice o l'autorita amministrativa devono considerare le sanzioni gia divenute definitive al momento della determinazione delle proprie.
  • La norma e espressione del principio di proporzionalita e del divieto di duplicazione punitiva, in linea con il ne bis in idem sostanziale.
  • L'obiettivo e evitare che il cumulo di risposte sanzionatorie per lo stesso fatto si traduca in un carico afflittivo complessivamente sproporzionato.
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L'art. 124 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175, che ha riordinato in testo unico la disciplina della giustizia tributaria, affronta uno dei nodi piu delicati del diritto punitivo contemporaneo: il rapporto tra sanzione penale e sanzione amministrativa quando entrambe colpiscono il medesimo fatto. La disposizione stabilisce che, quando per lo stesso fatto sia stata applicata a carico del soggetto una sanzione penale ovvero una sanzione amministrativa, oppure una sanzione amministrativa dipendente da reato, il giudice o l'autorita amministrativa, nel determinare la sanzione di propria competenza, debbano tenere conto di quelle gia irrogate in via definitiva, al fine di ridurne la misura. La norma traduce in regola operativa un'esigenza ormai imprescindibile: evitare che il concorso di binari sanzionatori si risolva in una punizione complessivamente eccessiva.

Il problema del doppio binario sanzionatorio

Il sistema tributario conosce da tempo la coesistenza di una risposta penale e di una risposta amministrativa per le medesime condotte di evasione o di violazione degli obblighi fiscali. Questo doppio binario, pensato per assicurare effettivita alla repressione, espone tuttavia a un rischio evidente: che lo stesso soggetto, per il medesimo fatto, subisca due reazioni punitive sommandosi l'una all'altra. La giurisprudenza europea e quella costituzionale hanno progressivamente chiarito che un simile cumulo, se non temperato, puo violare il principio del ne bis in idem inteso in senso sostanziale, ossia il divieto di essere puniti due volte per lo stesso fatto. L'art. 124 si inserisce in questo solco, offrendo un meccanismo correttivo che non elimina il doppio binario ma ne neutralizza gli eccessi.

Il meccanismo dello scomputo

Il cuore della disposizione e la regola dello scomputo, o computo riduttivo. Quando una sanzione e gia stata irrogata in via definitiva per un fatto, l'autorita chiamata a determinare la seconda sanzione non puo ignorare la prima: deve considerarla e, in funzione di essa, ridurre la misura di quella che si appresta a comminare. Il risultato non e l'annullamento di una delle due risposte, bensi un riequilibrio del carico afflittivo complessivo, affinche la somma delle sanzioni resti proporzionata alla gravita effettiva del fatto. La norma richiede dunque un apprezzamento concreto: non basta applicare meccanicamente i minimi edittali, occorre verificare quale sia gia stato il sacrificio imposto al soggetto e calibrare di conseguenza l'ulteriore reazione.

Il presupposto: identita del fatto e definitivita

Due sono i presupposti che la disposizione richiede. Il primo e l'identita del fatto: deve trattarsi dello stesso accadimento storico, non semplicemente della stessa qualificazione giuridica. E' il fatto nella sua materialita a fungere da denominatore comune tra il versante penale e quello amministrativo. Il secondo presupposto e la definitivita: la sanzione di cui si deve tenere conto deve essere stata irrogata con provvedimento o con sentenza assunti in via definitiva. Cio garantisce certezza al meccanismo, perche solo una sanzione ormai stabilizzata costituisce un dato sicuro da cui muovere per il riequilibrio. Fino a quel momento, il quadro resta fluido e lo scomputo non puo operare.

La proporzionalita come chiave di lettura

L'art. 124 e, in fondo, una norma sulla proporzionalita della pena. Il principio di proporzionalita esige che la risposta sanzionatoria sia adeguata, e non eccedente, rispetto al disvalore del fatto. Quando piu sanzioni si sommano per lo stesso accadimento, il pericolo e proprio che la proporzione si rompa, trasformando una pluralita di risposte legittime in una afflizione complessivamente ingiusta. La disposizione affida al giudice e all'autorita amministrativa il compito di vigilare su questo equilibrio, imponendo loro di guardare oltre il proprio segmento di competenza e di considerare l'intero peso sanzionatorio gia gravante sul soggetto.

Il ruolo del giudice e dell'autorita amministrativa

Significativo e che la norma si rivolga indistintamente al giudice e all'autorita amministrativa. Cio significa che il dovere di tenere conto delle sanzioni gia irrogate non e appannaggio del solo organo giurisdizionale, ma vincola anche l'amministrazione finanziaria quando irroghi le proprie sanzioni. Si tratta di un dovere che permea l'intero procedimento punitivo, indipendentemente dalla sua sede. L'autorita amministrativa, in particolare, e chiamata a un esercizio di autolimitazione: deve modulare la propria pretesa sanzionatoria alla luce di cio che e gia stato deciso in sede penale, e viceversa il giudice penale deve considerare la sanzione amministrativa gia definitiva.

Coordinamento con il ne bis in idem

L'art. 124 non sancisce un divieto assoluto di doppia sanzione, soluzione che il legislatore non ha scelto; opta invece per un modello di compatibilita temperata, in cui il cumulo resta possibile ma viene addomesticato attraverso la riduzione. Questo approccio riflette l'orientamento secondo cui il ne bis in idem non impone necessariamente di rinunciare a uno dei due binari, purche tra essi esista un nesso che eviti l'eccesso afflittivo e una sufficiente connessione procedimentale. La disposizione fornisce, sul piano interno, lo strumento concreto per assicurare quel nesso: il computo riduttivo diventa la valvola che mantiene il sistema entro i confini della legittimita.

Riflessi pratici per il contribuente

Per il contribuente e per chi lo assiste, l'art. 124 rappresenta uno strumento difensivo da non trascurare. Di fronte a una pretesa sanzionatoria che si aggiunge a una sanzione gia divenuta definitiva per lo stesso fatto, e possibile invocare il dovere dell'autorita di tenere conto di quanto gia inflitto e di ridurre conseguentemente la nuova misura. La verifica dell'identita del fatto e della definitivita della prima sanzione diventa cosi il fulcro della strategia difensiva, perche solo quando ricorrono entrambi i presupposti scatta il meccanismo del computo riduttivo. La norma, in questa prospettiva, non e un mero principio teorico, ma un argomento concreto da far valere per evitare che il cumulo dei binari sanzionatori si traduca in un peso ingiustificato.

Casi pratici

Caso 1: la sanzione penale gia definitiva

Tizio e condannato in via definitiva in sede penale per un fatto fiscale e successivamente l'amministrazione finanziaria procede a irrogare la sanzione amministrativa per lo stesso fatto. In applicazione della norma, l'ufficio deve tenere conto della pena gia inflitta e ridurre proporzionalmente la sanzione amministrativa, cosi da evitare che il peso complessivo risulti eccessivo rispetto alla gravita del fatto.

Caso 2: l'ordine inverso dei procedimenti

Caio subisce dapprima una sanzione amministrativa divenuta definitiva e solo in seguito il giudice penale e chiamato a determinare la pena per il medesimo fatto. Anche in questo caso il giudice deve considerare la sanzione amministrativa gia irrogata e calibrare la pena in modo da mantenere proporzionato il carico sanzionatorio complessivo gravante su Caio.

Domande frequenti

Cosa prevede l'art. 124 del TU sulla giustizia tributaria?

Prevede che, quando per lo stesso fatto sia gia stata applicata una sanzione penale o amministrativa definitiva, il giudice o l'autorita amministrativa ne tengano conto per ridurre la misura della sanzione che devono determinare.

Quando opera il meccanismo dello scomputo?

Opera quando per il medesimo fatto sono applicate una sanzione penale e una amministrativa, o una sanzione amministrativa dipendente da reato, e la prima e gia divenuta definitiva.

La norma vieta la doppia sanzione?

No, non vieta in assoluto il cumulo: lo consente ma impone di ridurre la seconda sanzione per evitare un carico punitivo complessivamente sproporzionato.

Cosa si intende per stesso fatto?

Si intende il medesimo accadimento storico nella sua materialita, non la semplice identita della qualificazione giuridica.

A quale principio si ispira la disposizione?

Si ispira al principio di proporzionalita della sanzione e al divieto di duplicazione punitiva, espressione del ne bis in idem sostanziale.

Ultimo aggiornamento redazionale: 2026-06-20
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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