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Ultimo aggiornamento: 21 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il ricorso va proposto entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto, a pena di inammissibilità; contro il rifiuto tacito si ricorre dopo novanta giorni dalla domanda e fino alla prescrizione del diritto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 67 D.Lgs. 175/2024 – Termine per la proposizione del ricorso

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il ricorso deve essere proposto a pena di inammissibilità entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

2. Il ricorso avverso il rifiuto tacito di cui all'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione o di autotutela presentata entro i termini previsti da ciascuna legge d'imposta e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. La domanda di restituzione, in mancanza di disposizioni specifiche, non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Commento

I tempi per impugnare. L'articolo 67 fissa i termini per la proposizione del ricorso, una delle norme che il contribuente deve assolutamente rispettare. La regola generale è perentoria: il ricorso deve essere proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato. Il termine è dunque di decadenza: il suo decorso senza che il ricorso sia stato proposto rende l'atto definitivo e non più contestabile nel merito. Il dies a quo coincide con la notificazione dell'atto, la cui regolarità va valutata anche alla luce delle regole sulle comunicazioni e notificazioni degli articoli 60 e seguenti.

La norma precisa un punto pratico: la notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo. Ciò evita che il contribuente debba attendere o ricercare una separata notifica del ruolo per impugnare. Il momento della proposizione, ai fini del rispetto del termine, va calcolato secondo l'articolo 66, che per la spedizione postale àncora la proposizione alla data di spedizione del plico.

Il comma 2 disciplina l'ipotesi del silenzio dell'amministrazione, cioè il rifiuto tacito. Contro il rifiuto tacito di restituzione di tributi non dovuti o di autotutela nei casi previsti dall'articolo 65, comma 1, lettere i) e l), il ricorso può essere proposto dopo il novantesimo giorno dalla domanda, presentata entro i termini di ciascuna legge d'imposta, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto. Si forma così un termine iniziale (il novantesimo giorno, che segna il consolidarsi del silenzio-rifiuto) e un termine finale legato alla prescrizione del diritto. In mancanza di disposizioni specifiche, la domanda di restituzione non può essere presentata dopo due anni dal pagamento ovvero, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione. La disposizione si raccorda con l'articolo 65 sugli atti impugnabili e con l'articolo 58 sui limiti all'impugnazione per i terzi già decaduti.

Casi pratici

Caso 1: Silenzio dell'ufficio sulla domanda di rimborso

Un contribuente presenta domanda di restituzione di un tributo che ritiene non dovuto e l'ufficio non risponde. Trascorsi novanta giorni dalla domanda, si forma il rifiuto tacito: da quel momento il contribuente può proporre ricorso, e potrà farlo fino a quando il diritto alla restituzione non sia prescritto.

Caso 2: Cartella impugnata oltre i sessanta giorni

Il ricorrente riceve la notifica di una cartella di pagamento ma propone ricorso solo dopo settanta giorni. L'impugnazione è inammissibile per tardività, perché il termine di sessanta giorni dalla notificazione è perentorio e il suo decorso rende definitivo l'atto.

Domande frequenti

Entro quanto devo impugnare un atto tributario?

Entro sessanta giorni dalla data di notificazione dell'atto impugnato, a pena di inammissibilità. È un termine di decadenza.

La notifica della cartella vale anche per il ruolo?

Sì. La notificazione della cartella di pagamento vale anche come notificazione del ruolo.

Quando posso ricorrere contro un rifiuto tacito di rimborso?

Dopo il novantesimo giorno dalla domanda di restituzione, presentata entro i termini di legge, e fino a quando il diritto alla restituzione non è prescritto.

Entro quando va presentata la domanda di restituzione?

In mancanza di disposizioni specifiche, non oltre due anni dal pagamento o, se posteriore, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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