Testo dell'articoloVigente
Art. 130 D.Lgs. 175/2024 – Abrogazioni
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Dalla data di cui all'articolo 131 sono abrogate le seguenti disposizioni: a) l'articolo 59, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) l'articolo 61, commi 1 e 2, e l'articolo 63, commi da 3 a 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; c) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545; d) il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546; e) gli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472; f) gli articoli 21-bis e 21-ter del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74; g) l'articolo 4, comma 39-bis, della legge 12 novembre 2011, n. 183; h) l'articolo 3 e l'articolo 8, comma 1, della legge 31 agosto 2022, n. 130; i) LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 18 DICEMBRE 2025, N. 192; l) l'articolo 1-ter, comma 5, e l'articolo 18, comma 2,
del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112.
2. Restano abrogate le seguenti disposizioni: l'articolo 288 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, l'articolo 19, commi 4 e 5, e l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639, gli articoli 63, comma 5, e 68, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, l'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144.
3. I riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal presente testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti risultanti dal presente testo unico.
In sintesi
Il vecchio impianto del processo tributario lascia il posto al testo unico. L'articolo 130 chiude il cerchio della riforma abrogando le norme previgenti. L'abrogazione opera dalla data indicata dall'articolo 131, cioè dal 1° gennaio 2027, in coincidenza con l'entrata in applicazione del testo unico. È fondamentale: fino a quella data le vecchie disposizioni restano in vigore, perché l'abrogazione è differita e non immediata.
Tra le disposizioni abrogate dal comma 1 spiccano due testi cardine del sistema previgente: il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, sull'ordinamento degli organi della giustizia tributaria, e il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, sul processo tributario. È il superamento del vecchio impianto del 1992, sostituito dalla disciplina organica del testo unico. La norma abroga inoltre singole disposizioni del decreto IVA (DPR 633/1972) e del decreto sull'accertamento delle imposte sui redditi (DPR 600/1973), gli articoli 19 e 22 del D.Lgs. 472/1997, gli articoli 21-bis e 21-ter del D.Lgs. 74/2000 e altre norme indicate. La lettera i) del comma 1 è stata a sua volta abrogata dal D.Lgs. 18 dicembre 2025, n. 192.
Il comma 2 ricognisce ulteriori disposizioni risalenti che restano abrogate, tra cui il DPR 26 ottobre 1972, n. 636, antecedente storico della giurisdizione tributaria. Decisivo, sul piano operativo, è il comma 3: i riferimenti contenuti nelle norme vigenti a disposizioni abrogate dal testo unico si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti del testo unico stesso. È la clausola di continuità che evita vuoti normativi: i rinvii al vecchio D.Lgs. 546/1992 disseminati nell'ordinamento si leggeranno automaticamente come rinvii alle norme corrispondenti del testo unico. Si coordina con l'articolo 129, che a sua volta abroga le previgenti disposizioni tecnico-operative, e con l'articolo 131 sulla decorrenza.
Casi pratici
Caso 1: Il rinvio che cambia destinatario
Una legge speciale richiama un articolo del D.Lgs. 546/1992. Dopo l'applicazione del testo unico, ai sensi del comma 3 dell'articolo 130, quel rinvio si intende automaticamente riferito alla norma corrispondente del testo unico, senza necessità di modificare la legge speciale.
Domande frequenti
Da quando opera l'abrogazione del D.Lgs. 546/1992?
Dalla data indicata dall'articolo 131, cioè dal 1° gennaio 2027, in coincidenza con l'applicazione del testo unico.
Quali sono le norme più importanti abrogate?
Tra le altre, il D.Lgs. 545/1992 sull'ordinamento e il D.Lgs. 546/1992 sul processo tributario, oltre a singole disposizioni del DPR 633/1972 e del DPR 600/1973.
Cosa accade ai rinvii alle vecchie norme contenuti in altre leggi?
Si intendono effettuati agli istituti e alle previsioni corrispondenti del testo unico, secondo la clausola di continuità del comma 3.
Il vecchio sistema resta in vigore fino al 2027?
Sì, l'abrogazione è differita: le disposizioni previgenti restano applicabili fino alla data di decorrenza fissata dall'articolo 131.