Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 99 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione fuori udienza

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

2. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere. Se l'accordo conciliativo è parziale, la corte dichiara con ordinanza la cessazione parziale della materia del contendere e procede alla ulteriore trattazione della causa.

3. Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.

4. La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo di cui al comma 1, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Contenuto redatto con l’assistenza di strumenti di intelligenza artificiale (L. 132/2025). La selezione delle fonti, la verifica sui testi ufficiali e la revisione finale sono a cura del responsabile editoriale. Metodo editoriale →

In sintesi

  • Se in pendenza del giudizio le parti raggiungono un accordo conciliativo, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.
  • Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere; se l'accordo è parziale, dichiara con ordinanza la cessazione parziale e prosegue la trattazione.
  • Se la data di trattazione non è fissata, provvede con decreto il presidente della sezione.
  • La conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, che indica somme dovute, termini e modalità di pagamento e costituisce titolo per la riscossione e per il pagamento; le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti in Cassazione.

L'accordo che chiude la lite senza udienza. L'articolo 99 disciplina la conciliazione fuori udienza, lo strumento con cui le parti, raggiunto un accordo in pendenza del giudizio, lo formalizzano con istanza congiunta senza necessità di una trattazione orale. È una delle forme di definizione consensuale delle controversie tributarie, di grande interesse pratico perché consente di chiudere il contenzioso con certezza e con il beneficio della riduzione delle sanzioni previsto dall'articolo 102.

La procedura si adatta allo stato del processo. Se la data di trattazione è già fissata e sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere; in caso di accordo parziale, dichiara con ordinanza la cessazione parziale e prosegue la trattazione sulla parte residua. Se invece la data di trattazione non è ancora fissata, provvede con decreto il presidente della sezione, con un iter più snello.

Il comma 4 fissa il momento perfezionativo: la conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione dell'accordo, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo ha una duplice efficacia di titolo, per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento di quelle dovute al contribuente. La disciplina, infine, si applica in quanto compatibile anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione, estendendo la definizione consensuale fino all'ultimo grado. Versamenti e sanzioni seguono poi gli articoli 102.

Casi pratici

Caso 1: Accordo prima dell'udienza

Pendente il ricorso e non ancora fissata la data di trattazione, contribuente e ufficio raggiungono un accordo conciliativo e presentano istanza congiunta sottoscritta dai difensori. Il presidente di sezione provvede con decreto; l'accordo, una volta sottoscritto, costituisce titolo per la riscossione e per il pagamento delle somme indicate.

Domande frequenti

Come si avvia la conciliazione fuori udienza?

Le parti, raggiunto l'accordo in pendenza del giudizio, presentano istanza congiunta sottoscritta personalmente o dai difensori per la definizione totale o parziale della controversia.

Cosa fa la corte se la trattazione è già fissata?

Se sussistono le condizioni di ammissibilità, pronuncia sentenza di cessazione della materia del contendere; in caso di accordo parziale dichiara con ordinanza la cessazione parziale e prosegue la trattazione.

Quando si perfeziona la conciliazione?

Con la sottoscrizione dell'accordo, in cui sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.

Vale anche davanti alla Corte di Cassazione?

Sì: le disposizioni si applicano, in quanto compatibili, anche alle controversie pendenti davanti alla Corte di Cassazione.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.