Testo dell'articoloVigente
Art. 107 D.Lgs. 175/2024 – Forma dell’appello
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il ricorso in appello contiene l'indicazione della corte di giustizia tributaria di secondo grado a cui è diretto, dell'appellante e delle altre parti nei cui confronti è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda ed i motivi specifici dell'impugnazione. Il ricorso in appello è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi sopra indicati o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 64, comma 3.
2. Il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado e deve essere depositato a norma dell'articolo 68, commi 1, 2 e 3.
3. Subito dopo il deposito del ricorso in appello, la segreteria della corte di giustizia tributaria di secondo grado chiede alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo grado la trasmissione del fascicolo del processo, che deve contenere copia autentica della sentenza.
In sintesi
Come si confeziona l'appello. L'articolo 107 detta i requisiti di contenuto e forma del ricorso in appello, mezzo elencato dall'articolo 104. L'atto deve indicare la corte di secondo grado destinataria, l'appellante e le altre parti contro cui è proposto, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda e, soprattutto, i motivi specifici dell'impugnazione. La specificità dei motivi è il requisito qualificante: l'appellante deve indicare in modo puntuale le ragioni di critica alla sentenza, non potendo limitarsi a un generico dissenso.
La sanzione per il difetto di tali elementi è l'inammissibilità: il ricorso è inammissibile se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati, oppure se non è sottoscritto a norma dell'articolo 64, comma 3. Si tratta di un controllo formale rigoroso, posto a presidio della chiarezza del thema decidendum nel grado di appello.
Il comma 2 disciplina le modalità di proposizione e deposito, mediante rinvio alle regole del primo grado: il ricorso è proposto nelle forme dell'articolo 66, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al primo grado, e va depositato a norma dell'articolo 68, commi 1, 2 e 3. Infine, il comma 3 cura il passaggio degli atti tra i gradi: subito dopo il deposito, la segreteria della corte di secondo grado chiede a quella di primo grado la trasmissione del fascicolo, che deve contenere copia autentica della sentenza impugnata. Si raccorda così con la costituzione dell'appellato e l'eventuale appello incidentale di cui all'articolo 108.
Casi pratici
Caso 1: Appello inammissibile per motivi generici
Un appellante propone ricorso limitandosi a contestare genericamente la sentenza, senza indicare motivi specifici di impugnazione. Mancando uno degli elementi richiesti dall'articolo 107, il ricorso in appello è inammissibile, a tutela della chiarezza del thema decidendum nel secondo grado.
Domande frequenti
Cosa deve contenere il ricorso in appello?
L'indicazione della corte di secondo grado, dell'appellante e delle altre parti, gli estremi della sentenza impugnata, l'esposizione sommaria dei fatti, l'oggetto della domanda e i motivi specifici dell'impugnazione.
Quando l'appello è inammissibile?
Se manca o è assolutamente incerto uno degli elementi indicati, o se non è sottoscritto a norma dell'articolo 64, comma 3.
Come si propone e deposita l'appello?
Nelle forme dell'articolo 66, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti del primo grado, e si deposita a norma dell'articolo 68, commi 1, 2 e 3.
Chi trasmette il fascicolo di primo grado?
Subito dopo il deposito, la segreteria della corte di secondo grado lo chiede a quella di primo grado; il fascicolo deve contenere copia autentica della sentenza.
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