← Torna a Testo Unico della Giustizia Tributaria (D.Lgs. 175/2024)
Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Le sentenze tributarie si impugnano con tre mezzi tipici: appello, ricorso per cassazione e revocazione.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 D.Lgs. 175/2024 – I mezzi d’impugnazione

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. I mezzi per impugnare le sentenze delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado sono l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

Commento

I tre rimedi contro le sentenze tributarie. L'articolo 104 elenca tassativamente i mezzi d'impugnazione esperibili contro le sentenze delle corti di giustizia tributaria: l'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione. La norma traccia la mappa dei rimedi e, in combinato con le disposizioni generali richiamate dall'articolo 103, definisce il sistema delle impugnazioni del processo tributario.

L'appello è il mezzo a critica libera che devolve la controversia alla corte di secondo grado, con possibilità di riesame sia in fatto sia in diritto; la sua disciplina è dettata dagli articoli 106 e seguenti, dalla competenza alla forma del ricorso. Il ricorso per cassazione è invece il rimedio di legittimità contro le sentenze di secondo grado, governato in larga parte dalle regole del codice di procedura civile richiamate. La revocazione, infine, è il mezzo straordinario che consente di rimuovere la sentenza in presenza dei motivi tipici previsti dalla legge.

La tassatività dell'elenco è coerente con il principio per cui i mezzi d'impugnazione sono tipici: non sono ammessi rimedi diversi da quelli previsti. Il sistema si raccorda con i termini dell'articolo 105, che fissa il termine generale di sessanta giorni e ne disciplina la decorrenza, e con la revocazione, i cui motivi e la cui decorrenza sono richiamati nel medesimo articolo 105.

Casi pratici

Caso 1: Scelta del mezzo corretto

Un contribuente soccombente in primo grado intende contestare la sentenza nel merito. Il mezzo corretto, tra quelli elencati dall'articolo 104, è l'appello alla corte di secondo grado, da proporre nelle forme dell'articolo 107 e nel termine dell'articolo 105.

Domande frequenti

Quali sono i mezzi d'impugnazione delle sentenze tributarie?

L'appello, il ricorso per cassazione e la revocazione.

A cosa serve l'appello?

È il mezzo che devolve la controversia alla corte di secondo grado per un riesame in fatto e in diritto, secondo gli articoli 106 e seguenti.

Il ricorso per cassazione riesamina i fatti?

No: è un rimedio di legittimità contro le sentenze di secondo grado, disciplinato in larga parte dalle norme del codice di procedura civile.

Si possono usare rimedi diversi da questi tre?

No: l'elenco è tassativo, coerentemente con la tipicità dei mezzi d'impugnazione.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.