In sintesi
- L'articolo 104 modifica il Regolamento (UE) n. 168/2013, che disciplina l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli.
- La modifica inserisce nel processo di adozione degli atti delegati relativi ai sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi dell'AI Act il riferimento esplicito ai requisiti del Capo III, Sezione 2, del Regolamento (UE) 2024/1689.
- Si tratta di una norma di coordinamento tecnico che garantisce coerenza tra la normativa di omologazione veicolare e i requisiti essenziali per i sistemi di IA ad alto rischio integrati nei veicoli.
- L'articolo rispecchia l'approccio generale dell'AI Act di integrarsi nelle normative di armonizzazione settoriali esistenti senza sostituirle, ma orientandone gli sviluppi futuri.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 104 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) n, 168/2013
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
All'articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 168/2013 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 104 Cod. Amb. — Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee
- Art. 104 D.Lgs. 159/2011 — Attribuzioni del procuratore generale presso la Corte di cassazione in relazione all'attività di coordinamento investigativo
- Art. 104 D.Lgs. 209/2005 — Accertamenti sulla gestione contabile
- Art. 104 D.Lgs. 42/2004 — Fruizione di beni culturali di proprietà privata
- Art. 104 Codice Civile: Effetti dell'opposizione
- Articolo 104 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Finalità e contesto della modifica
L'articolo 104 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è una norma di coordinamento interregolamentare che non crea obblighi nuovi e autonomi, ma modifica un atto normativo preesistente per garantire la coerenza tra due sistemi di disciplina paralleli: quello dell'omologazione dei veicoli a due o tre ruote e dei quadricicli, da un lato, e quello dei requisiti per i sistemi di IA ad alto rischio, dall'altro.
Il Regolamento (UE) n. 168/2013 è il quadro normativo europeo che disciplina l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote (motocicli, ciclomotori, tricicli) e dei quadricicli, inclusi i quadricicli leggeri. Questo regolamento prevede tra l'altro la possibilità per la Commissione di adottare atti delegati — ai sensi del suo art. 22 — per aggiornare i requisiti tecnici applicabili ai veicoli, compresi i componenti di sicurezza.
Con l'articolo 104, l'AI Act integra nel Regolamento 168/2013 una clausola che orienta l'esercizio di questo potere delegato: quando la Commissione adotta atti delegati che riguardano sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi dell'AI Act, deve tenere conto dei requisiti di cui al Capo III, Sezione 2 del medesimo AI Act. Il Capo III, Sezione 2 è la parte del Regolamento che elenca i requisiti essenziali per i sistemi di IA ad alto rischio: gestione del rischio, qualità dei dati, documentazione tecnica, trasparenza, sorveglianza umana, robustezza e sicurezza informatica.
Il sistema di IA come componente di sicurezza del veicolo
L'AI Act definisce le categorie di sistemi di IA ad alto rischio nell'allegato III e, per rinvio, nell'allegato I che elenca le normative di armonizzazione settoriali. Il Regolamento 168/2013 rientra nell'allegato I, Sezione A dell'AI Act: ciò significa che i sistemi di IA che costituiscono componenti di sicurezza dei veicoli disciplinati dal Regolamento 168/2013 sono classificati come sistemi di IA ad alto rischio e soggetti a tutti i requisiti del Capo III, Sezione 2.
Esempi concreti di sistemi di IA che possono essere componenti di sicurezza di veicoli a due o tre ruote o di quadricicli: sistemi di controllo della stabilità assistiti da IA, sistemi di assistenza alla frenata adattiva, sistemi di rilevamento degli ostacoli e di assistenza alla guida, sistemi di gestione intelligente della trazione. Man mano che la tecnologia avanza, la quota di funzioni di sicurezza affidata a sistemi di IA nei veicoli di ogni categoria è destinata a crescere significativamente.
La tecnica legislativa dell'integrazione orizzontale
L'articolo 104, come altri articoli dello stesso tipo presenti nell'AI Act (artt. 101-109, che modificano rispettivamente vari regolamenti settoriali), rappresenta un esempio di tecnica legislativa orizzontale: invece di creare un sistema parallelo e autonomo, l'AI Act si inserisce nelle normative settoriali esistenti, modificandole per includere un rinvio ai propri requisiti. Questo approccio persegue un obiettivo di coerenza sistemica: i produttori di veicoli che già seguono le procedure di omologazione previste dal Regolamento 168/2013 non si trovano di fronte a due regimi paralleli e potenzialmente contraddittori, ma a un sistema integrato in cui i requisiti AI Act sono incorporati nel processo di omologazione settoriale.
Il rovescio della medaglia di questo approccio è una certa complessità di lettura: per comprendere appieno gli obblighi applicabili a un componente di sicurezza IA in un veicolo a due ruote, è necessario incrociare il Regolamento 168/2013 (come modificato), gli atti delegati adottati in virtù di esso, e i requisiti del Capo III, Sezione 2 dell'AI Act. I produttori di veicoli e i loro fornitori di componenti devono quindi sviluppare una competenza giuridica trasversale che integra il diritto dell'omologazione veicolare con il diritto dell'intelligenza artificiale.
Implicazioni per i fornitori di componenti e i costruttori di veicoli
Per le imprese del settore della produzione di veicoli a due o tre ruote e di quadricicli, nonché per i loro fornitori di componenti di sicurezza, l'articolo 104 ha ricadute pratiche che si manifestano principalmente attraverso i futuri atti delegati della Commissione. Quando questi atti vengono adottati o aggiornati in materie che coinvolgono sistemi di IA come componenti di sicurezza, i requisiti dell'AI Act — in particolare la gestione del rischio, la qualità dei dati, la documentazione tecnica, la sorveglianza umana e la robustezza — dovranno essere considerati come criteri di riferimento.
In pratica, ciò significa che i fornitori di sistemi di IA integrati in veicoli di questo tipo devono familiarizzare con i requisiti del Capo III, Sezione 2 dell'AI Act anche quando operano in un contesto di omologazione veicolare, e verificare con attenzione gli atti delegati futuri per comprendere come questi requisiti vengano concretamente recepiti nel quadro normativo specifico.
Calendario di applicazione
L'articolo 104, in quanto norma che modifica il Regolamento 168/2013 per orientare gli atti delegati futuri, produce i propri effetti a partire dall'entrata in vigore dell'AI Act. I suoi effetti pratici si concretizzeranno progressivamente man mano che la Commissione adotta nuovi atti delegati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento 168/2013 che riguardano sistemi di IA come componenti di sicurezza.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Perché l'AI Act modifica il Regolamento 168/2013 invece di disciplinare direttamente i veicoli?
L'AI Act sceglie un approccio di integrazione orizzontale nelle normative settoriali esistenti: invece di creare un regime parallelo, inserisce nei regolamenti di armonizzazione settoriale un rinvio ai propri requisiti essenziali. Questo garantisce coerenza tra il diritto dell'omologazione veicolare e il diritto dell'intelligenza artificiale, evitando conflitti normativi e duplicazioni procedurali.
Quali sistemi di IA nei veicoli a due ruote sono interessati dall'art. 104?
Sono interessati i sistemi di IA che costituiscono componenti di sicurezza ai sensi del Regolamento 168/2013, ovvero i sistemi il cui malfunzionamento potrebbe compromettere la sicurezza del veicolo. Esempi: sistemi di controllo della stabilità assistiti da IA, sistemi di assistenza alla frenata adattiva, sistemi di rilevamento degli ostacoli, sistemi di gestione intelligente della trazione.
Dove trovare i requisiti tecnici specifici che si applicano ai sistemi di IA in questi veicoli?
I requisiti derivano dall'incrocio tra il Regolamento 168/2013 (e i suoi atti delegati), che disciplina l'omologazione veicolare, e il Capo III, Sezione 2 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act), che elenca i requisiti essenziali per i sistemi di IA ad alto rischio. Gli atti delegati adottati dalla Commissione in futuro ai sensi dell'art. 22 del Regolamento 168/2013 incorporeranno progressivamente i requisiti AI Act per le categorie rilevanti.
Un produttore di motocicli deve seguire sia l'AI Act sia il Regolamento 168/2013?
Sì. I due regolamenti si applicano in modo complementare: il Regolamento 168/2013 disciplina l'omologazione del veicolo nel suo complesso, mentre l'AI Act impone requisiti specifici per i sistemi di IA che sono componenti di sicurezza. L'art. 104 garantisce che i due regimi siano coordinati, evitando contraddizioni.
Quando si applicano concretamente le modifiche introdotte dall'art. 104?
Le modifiche al Regolamento 168/2013 sono in vigore dall'entrata in vigore dell'AI Act. I loro effetti pratici si concretizzeranno progressivamente man mano che la Commissione adotta nuovi atti delegati ai sensi dell'art. 22 del Regolamento 168/2013 che riguardano sistemi di IA come componenti di sicurezza dei veicoli.
Vedi anche