In sintesi
- L'art. 103 modifica il Regolamento (UE) n. 167/2013 relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali.
- La modifica aggiunge un comma all'art. 17, par. 5 del regolamento veicoli agricoli: quando vengono adottati atti delegati che riguardano sistemi di IA che sono componenti di sicurezza, si devono tenere in considerazione i requisiti del capo III, sezione 2, dell'AI Act.
- L'obbligo riguarda la Commissione nella sua attività di normazione delegata: dovrà integrare i requisiti AI Act nelle future specifiche tecniche per i sistemi di IA incorporati nei veicoli agricoli.
- Si tratta di una clausola di raccordo normativo che garantisce la coerenza tra la disciplina settoriale dei veicoli e i requisiti orizzontali dell'AI Act.
- L'art. 103 è una delle numerose disposizioni di coordinamento dell'AI Act con le normative di armonizzazione UE esistenti (artt. 101-110).
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 103 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (UE) n, 167/2013
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
All'articolo 17, paragrafo 5, del regolamento (UE) n, 167/2013 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare atti delegati a norma del primo comma per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale che sono componenti di sicurezza ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 103 Cod. Amb. — scarichi sul suolo
- Art. 103 D.Lgs. 159/2011 — Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo
- Art. 103 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 103 D.Lgs. 42/2004 — Accesso agli istituti ed ai luoghi della cultura
- Art. 103 Codice Civile: Atto di opposizione
- Articolo 103 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Le disposizioni di coordinamento dell'AI Act: quadro generale
Il Regolamento (UE) 2024/1689 non opera nel vuoto normativo: il diritto europeo già contiene numerose normative di settore che disciplinano prodotti — dai dispositivi medici ai macchinari, dai veicoli alle apparecchiature radio — che sempre più frequentemente incorporano componenti di intelligenza artificiale. L'AI Act si affianca a queste normative, non le sostituisce. Per garantire la coerenza del sistema, il regolamento contiene una serie di disposizioni (artt. 101-110) che modificano le normative settoriali esistenti, inserendo in ciascuna un richiamo ai requisiti del capo III, sezione 2, per i sistemi di IA che rivestono la qualità di «componenti di sicurezza».
L'art. 103 è una di queste disposizioni di raccordo, e riguarda il Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina l'omologazione e la vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali e dei loro componenti. Si tratta di un settore apparentemente di nicchia, ma di rilevanza pratica crescente: i moderni trattori, mietitrebbie e macchine forestali incorporano sistemi di guida assistita, rilevamento ostacoli, gestione autonoma delle operazioni colturali, che sempre più spesso si configurano come sistemi di IA ai sensi del Regolamento 2024/1689.
Il meccanismo della modifica: atti delegati e componenti di sicurezza IA
La disposizione inserita nell'art. 17, par. 5 del Regolamento n. 167/2013 opera su un piano specifico: vincola la Commissione nell'esercizio del suo potere di adottare atti delegati in materia di prescrizioni tecniche per i veicoli agricoli. Quando la Commissione adotta atti delegati che riguardano sistemi di IA che sono «componenti di sicurezza» ai sensi dell'AI Act, deve tenere conto dei requisiti del capo III, sezione 2, dell'AI Act stesso.
Questa previsione risponde a una logica precisa: i requisiti del capo III, sezione 2 (accuratezza, robustezza, cibersicurezza, gestione dei dati, trasparenza, sorveglianza umana, documentazione tecnica) sono requisiti orizzontali, applicabili a tutti i sistemi di IA ad alto rischio. Quando la Commissione scende nel dettaglio tecnico attraverso atti delegati per uno specifico settore, deve assicurarsi che le specifiche settoriali siano compatibili con — e non contraddicano — questi requisiti orizzontali. La clausola di raccordo impedisce che la normativa settoriale si sviluppi in modo indipendente e potenzialmente divergente rispetto al quadro generale dell'AI Act.
Cosa sono i «componenti di sicurezza» nei veicoli agricoli
La nozione di «componente di sicurezza» è definita nell'AI Act in senso funzionale: un sistema di IA costituisce un componente di sicurezza di un prodotto quando il suo malfunzionamento o la sua assenza rappresenta un rischio per la vita o la salute delle persone, o per la sicurezza degli animali o dei beni. Nel contesto dei veicoli agricoli, esempi tipici includono: sistemi di rilevamento automatico di persone o ostacoli nelle traiettorie di manovra, sistemi di controllo della stabilità su terreni in pendenza, sistemi di guida GPS assistita che entrano in zone pericolose, sistemi di controllo della velocità in condizioni critiche. Se incorporati in un veicolo soggetto all'omologazione europea, questi sistemi possono rientrare nell'allegato I, sezione A dell'AI Act (normativa di armonizzazione) o nell'allegato III come sistemi ad alto rischio.
Impatto pratico per i produttori di macchine agricole
Per un'impresa che produce macchine agricole o forestali e intende incorporare sistemi di IA nei propri veicoli, l'art. 103 ha implicazioni operative concrete. In primo luogo, le specifiche tecniche che la Commissione adotterà per via delegata ai sensi del Regolamento n. 167/2013 includeranno, per i componenti IA, un richiamo esplicito ai requisiti del capo III, sezione 2. Questo significa che la procedura di omologazione del veicolo dovrà verificare anche la conformità ai requisiti AI Act per i sistemi di IA incorporati. In secondo luogo, come previsto dall'art. 43, par. 3 AI Act, i produttori che seguono la procedura di valutazione della conformità del Regolamento n. 167/2013 per l'omologazione del veicolo applicano contemporaneamente anche la valutazione AI Act per la componente IA: una procedura integrata, non doppia. In terzo luogo, gli organismi notificati già abilitati per l'omologazione dei veicoli agricoli dovranno acquisire la notifica integrativa per l'AI Act, se vogliono continuare a certificare i veicoli che incorporano componenti IA di sicurezza.
Il quadro sistematico delle modifiche normative dell'AI Act
L'art. 103 va letto in continuità con le altre disposizioni di coordinamento del regolamento. L'art. 101 modifica la normativa sulle macchine (Regolamento (UE) 2023/1230); l'art. 102 modifica la normativa sui trattori e rimorchi (Regolamento (UE) 167/2013); l'art. 104 modifica la normativa sui veicoli a motore; gli artt. 105-110 riguardano altri settori regolamentati. Il pattern è sempre lo stesso: inserire in ciascuna normativa settoriale una clausola che vincola la Commissione, nell'esercizio del suo potere normativo delegato, a tenere conto dei requisiti AI Act per le componenti IA di sicurezza. Questo approccio sistemico garantisce che l'AI Act non rimanga una normativa isolata, ma permei gradualmente l'intero corpo del diritto europeo dei prodotti. La coerenza normativa non è solo un valore giuridico astratto: per le imprese che operano in più settori regolamentati, sapere che i requisiti AI Act si integrano nelle normative settoriali — invece di aggiungersi come strati indipendenti — semplifica la pianificazione della compliance e riduce il rischio di requisiti contraddittori.
Profilo operativo: quando questa norma diventa rilevante
L'art. 103 diventa operativamente rilevante in due scenari. Il primo: quando la Commissione adotta nuovi atti delegati ai sensi dell'art. 17, par. 5 del Regolamento n. 167/2013 che includono specifiche per sistemi di IA. Il secondo: quando un'impresa sta pianificando l'omologazione di un veicolo agricolo che incorpora un sistema di IA di sicurezza e deve determinare quale procedura di valutazione della conformità seguire. In entrambi i casi, la verifica da compiere è: (a) il sistema di IA è una «componente di sicurezza» ai sensi dell'AI Act? (b) rientra nel campo di applicazione del Regolamento n. 167/2013? (c) esistono già atti delegati che coprono questo tipo di sistema, e se sì, includono già i requisiti AI Act? In assenza di atti delegati specifici, il fornitore deve applicare direttamente i requisiti del capo III, sezione 2, attraverso la procedura di valutazione della conformità dell'art. 43, par. 3.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
L'art. 103 si applica solo ai trattori o a tutte le macchine agricole?
Il Regolamento (UE) n. 167/2013, modificato dall'art. 103, disciplina l'omologazione e la vigilanza del mercato di veicoli agricoli e forestali e dei relativi componenti e sistemi. La clausola di raccordo con l'AI Act si applica quindi a tutti i veicoli e componenti rientranti in quel regolamento, non solo ai trattori.
Quando la Commissione adotterà gli atti delegati che incorporano i requisiti AI Act per i veicoli agricoli?
L'art. 103 vincola la Commissione a tenere conto dei requisiti AI Act nei futuri atti delegati ai sensi dell'art. 17, par. 5 del Regolamento n. 167/2013. Non è previsto un termine specifico: la clausola opera automaticamente ogniqualvolta la Commissione adotti atti delegati rilevanti che riguardano sistemi di IA come componenti di sicurezza.
Un produttore di macchine agricole deve seguire due procedure di conformità separate (una per il veicolo e una per l'IA)?
No, in linea generale. L'art. 43, par. 3 AI Act prevede che per i sistemi disciplinati dalla normativa di armonizzazione (come il Regolamento n. 167/2013), la valutazione della conformità AI Act sia integrata nella procedura settoriale esistente. L'organismo notificato che certifica il veicolo verifica anche la componente AI Act, a condizione che sia abilitato per entrambe le normative.
Cosa succede se il produttore di un veicolo acquista il sistema di IA da un fornitore terzo?
Il produttore del veicolo (assemblatore) è responsabile dell'omologazione finale del veicolo nel suo insieme. Il fornitore del sistema di IA è responsabile della conformità della componente IA ai requisiti del capo III, sezione 2. In pratica, il produttore del veicolo deve verificare che il fornitore della componente IA abbia predisposto la documentazione tecnica e, ove applicabile, ottenuto la certificazione necessaria.
L'art. 103 genera obblighi diretti per le imprese agricole che usano le macchine?
No. L'art. 103 vincola la Commissione nell'esercizio del suo potere normativo delegato, e per riflesso i produttori di macchine (fornitori). Le imprese agricole che acquistano e usano le macchine sono deployer ai sensi dell'AI Act: devono usare le macchine conformemente alle istruzioni del produttore e segnalare eventuali malfunzionamenti, ma non hanno obblighi di valutazione della conformità.
Vedi anche