In sintesi
- L'articolo 102 AI Act modifica il Regolamento (CE) n. 300/2008 sulla sicurezza dell'aviazione civile, aggiungendo all'art. 4, par. 3, un'indicazione esplicita che, nell'adottare misure tecniche per le attrezzature di sicurezza aeroportuale che impiegano sistemi di IA, si tiene conto dei requisiti del Capo III, Sezione 2, dell'AI Act.
- Si tratta di una norma di coordinamento settoriale che evita antinomie tra il regime di sicurezza aeroportuale e le nuove regole sull'IA: i sistemi di IA impiegati in aeroporti (es. scanner biometrici, rilevatori automatici di minacce) devono rispettare anche i requisiti tecnici dell'AI Act.
- La modifica è coerente con l'approccio del Regolamento: i sistemi di IA che rientrano nell'ambito di normative di armonizzazione settoriale dell'UE (allegato I) sono soggetti a entrambi i regimi.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifica del regolamento (CE) n, 300/2008
Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)
All'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n, 300/2008 è aggiunto il comma seguente:
«Nell'adottare misure dettagliate relative alle specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'uso delle attrezzature di sicurezza per quanto concerne i sistemi di intelligenza artificiale ai sensi del regolamento (UE) 2024/1689 o del Parlamento europeo e del Consiglio ( * ) , si tiene conto dei requisiti di cui al capo III, sezione 2, di tale regolamento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 102 Cod. Amb. — scarichi di acque termali
- Art. 102 D.Lgs. 159/2011 — Direzione distrettuale antimafia
- Art. 102 D.Lgs. 209/2005 — Revisione legale del bilancio
- Art. 102 D.Lgs. 42/2004 — Fruizione degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica
- Art. 102 Codice Civile: Persone che possono fare opposizione
- Articolo 102 Codice della Crisi d'Impresa e dell’Insolvenza
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Il contesto: la sicurezza aerea e l'intelligenza artificiale
L'articolo 102 del Regolamento (UE) 2024/1689 (AI Act) è una norma di coordinamento che modifica il Regolamento (CE) n. 300/2008, il testo normativo dell'Unione europea che stabilisce le norme comuni nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. La modifica si inserisce in un quadro normativo in cui i sistemi di IA sono sempre più impiegati negli aeroporti europei: dai sistemi di riconoscimento biometrico per i controlli dei passeggeri, agli scanner automatici per il rilevamento di sostanze pericolose nei bagagli, fino ai sistemi di analisi comportamentale per l'individuazione di minacce.
Prima dell'AI Act, questi sistemi erano disciplinati esclusivamente dal Regolamento 300/2008 e dai relativi atti di esecuzione della Commissione. Con l'adozione dell'AI Act, i sistemi che rientrano nell'allegato III — in particolare i sistemi di identificazione biometrica (punto 1) e i sistemi impiegati nella gestione della migrazione, dell'asilo e del controllo delle frontiere (punto 7) — sono soggetti anche ai requisiti del Capo III, Sezione 2, dell'AI Act, che include trasparenza, dati di addestramento, robustezza, accuratezza, cibersicurezza e sorveglianza umana.
La modifica normativa: testo e portata
L'art. 102 aggiunge all'art. 4, par. 3, del Regolamento (CE) n. 300/2008 un comma secondo cui, nell'adottare misure dettagliate relative alle specifiche tecniche e alle procedure per l'approvazione e l'uso di attrezzature di sicurezza aeroportuale che impiegano sistemi di IA ai sensi dell'AI Act, si tiene conto dei requisiti del Capo III, Sezione 2, di tale regolamento.
La portata applicativa è chiara: la Commissione, quando adotta atti di esecuzione che definiscono le specifiche tecniche delle attrezzature di sicurezza aeroportuale (es. requisiti per gli scanner biometrici di nuova generazione, standard per i sistemi di rilevamento automatico degli esplosivi), deve tenere conto dei requisiti tecnici che l'AI Act impone ai sistemi ad alto rischio. In altri termini, le specifiche tecniche settoriali non possono ignorare o contraddire i requisiti di trasparenza, accuratezza, robustezza e cibersicurezza previsti dall'AI Act per i sistemi ad alto rischio.
Raccordo con l'allegato I AI Act: la doppia conformità
L'art. 102 si collega sistematicamente all'allegato I dell'AI Act, che elenca la normativa di armonizzazione dell'Unione nell'ambito della quale i sistemi di IA ad alto rischio devono rispettare sia la normativa settoriale sia i requisiti dell'AI Act. La doppia conformità — al Regolamento 300/2008 e all'AI Act — non è un onere aggiuntivo discrezionale, ma una conseguenza diretta dell'architettura normativa del Regolamento.
Per i fornitori di attrezzature di sicurezza aeroportuale che impiegano sistemi di IA, ciò si traduce in obblighi concreti:
Implicazioni operative per i fornitori e per le autorità aeroportuali
Sul piano operativo, l'art. 102 ha implicazioni per due categorie di soggetti principali:
Fornitori di attrezzature di sicurezza aeroportuale: le aziende che producono e commercializzano sistemi di IA per gli aeroporti europei devono verificare se i propri sistemi rientrano nell'allegato III dell'AI Act (in particolare punto 1 per i sistemi biometrici, punto 7 per i sistemi di controllo alle frontiere) e, in caso affermativo, avviare le procedure di conformità AI Act in parallelo con quelle già previste dal Regolamento 300/2008. La marcatura CE e la dichiarazione di conformità UE AI Act si affiancano agli eventuali marchi di approvazione previsti dalla normativa aeroportuale.
Autorità aeroportuali e deployer: gli enti che gestiscono gli aeroporti e che impiegano questi sistemi in qualità di deployer devono rispettare gli obblighi dell'art. 26 AI Act (obblighi dei deployer) e, se organismi di diritto pubblico che utilizzano sistemi ad alto rischio classificabili nell'allegato III, potenzialmente anche l'obbligo di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali di cui all'art. 27 AI Act. La sorveglianza umana prevista dall'art. 14 AI Act si traduce, in ambito aeroportuale, nella garanzia che le decisioni generate dai sistemi automatici siano sempre soggette a verifica da parte di personale qualificato prima di produrre effetti sui passeggeri.
Il principio di coordinamento tra normative settoriali e AI Act
L'art. 102 è uno dei diversi articoli del Titolo IX dell'AI Act dedicati alle «Modifiche ad altri atti normativi dell'Unione» (artt. 97-110). Insieme agli artt. 103 (modifica del Regolamento (CE) n. 810/2009 sul codice visti), 104 (Frontex), 105 (Eurojust) e altri, costituisce il meccanismo di integrazione orizzontale dell'AI Act nel diritto dell'Unione settoriale. Il principio comune è che l'AI Act non sostituisce le normative settoriali, ma si affianca a esse: le attrezzature e i sistemi già regolati da normative specifiche devono rispettare anche i requisiti AI Act quando integrano sistemi di IA classificabili come ad alto rischio. Questo approccio di «layered compliance» è coerente con la struttura del mercato unico europeo, dove i prodotti sono soggetti a più regimi normativi che si intersecano.
Casi pratici
Caso 1:
Caso 2:
Caso 3:
Domande frequenti
Cosa cambia concretamente per i fornitori di attrezzature di sicurezza aeroportuale dopo l'art. 102 AI Act?
I fornitori che producono attrezzature di sicurezza aeroportuale che impiegano sistemi di IA classificabili come ad alto rischio (es. sistemi biometrici, sistemi di analisi comportamentale) devono rispettare sia il Regolamento (CE) n. 300/2008 sia i requisiti tecnici dell'AI Act (Capo III, Sezione 2). Ciò include la predisposizione della documentazione tecnica, la valutazione di conformità e, se del caso, la marcatura CE AI Act.
I sistemi di IA già approvati ai sensi del Regolamento 300/2008 devono essere ricertificati ai sensi dell'AI Act?
I sistemi già in servizio al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni AI Act per i sistemi ad alto rischio (2 agosto 2026) beneficiano di un regime transitorio ai sensi dell'art. 111 AI Act. I sistemi immessi sul mercato o messi in servizio dopo quella data devono soddisfare tutti i requisiti AI Act. Il fornitore deve valutare caso per caso la classificazione del sistema e il regime transitorio applicabile.
Chi è il deployer di sistemi di IA in un aeroporto ai fini dell'AI Act?
Il deployer è il soggetto che utilizza il sistema di IA sotto la propria autorità — tipicamente il gestore aeroportuale o la società di handling incaricata della sicurezza. Se il deployer è un organismo di diritto pubblico o eroga servizi pubblici in regime di concessione e utilizza sistemi ad alto rischio dell'allegato III, può essere soggetto anche all'obbligo di valutazione d'impatto sui diritti fondamentali ai sensi dell'art. 27 AI Act.
L'art. 102 AI Act si applica anche ai sistemi di riconoscimento facciale nei controlli alle frontiere?
Sì. I sistemi di riconoscimento biometrico impiegati ai controlli delle frontiere rientrano nell'allegato III, punto 1, e potenzialmente anche nel punto 7 (gestione della migrazione e controllo delle frontiere). Questi sistemi sono tra quelli ad alto rischio per cui l'AI Act prevede i requisiti più stringenti, incluso il coinvolgimento di organismi notificati nella valutazione della conformità.
La modifica apportata dall'art. 102 AI Act al Regolamento 300/2008 è già in vigore?
La modifica è entrata in vigore con il Regolamento (UE) 2024/1689 stesso (1° agosto 2024), ma gli obblighi tecnici per i sistemi di IA ad alto rischio del Capo III diventano pienamente applicabili il 2 agosto 2026. I fornitori e i deployer devono pianificare la conformità AI Act in funzione di questo calendario.
Vedi anche