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Ultimo aggiornamento: 2 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Se non adotta provvedimenti preliminari, il presidente fissa la trattazione e nomina il relatore; il calendario riserva udienze mensili alle cause di valore non inferiore a 51.645,69 euro e a quelle su società e abuso del diritto.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 78 D.Lgs. 175/2024 – Nomina del relatore e fissazione della data di trattazione

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti di cui all'articolo 75, il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo quanto previsto dagli articoli 81 e 82 e nomina il relatore.

2. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie per le quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore ad euro 51.645,69. Un'altra udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è comunque riservata alla trattazione di controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di controversie inerenti all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212.

Commento

Verso l'udienza: relatore e calendario. L'articolo 78 segna il passaggio dalla fase di esame preliminare a quella di trattazione del merito. La norma stabilisce che, se non ritiene di adottare preliminarmente i provvedimenti dell'articolo 75 (inammissibilità manifesta, sospensione, interruzione, estinzione), il presidente, scaduto in ogni caso il termine per la costituzione delle parti, fissa la trattazione della controversia secondo le modalità degli articoli 81 (trattazione in camera di consiglio) e 82 (discussione in pubblica udienza) e nomina il relatore. Il relatore è il giudice incaricato di studiare la causa e di esporne al collegio i fatti e le questioni, funzione che gli articoli 81 e 82 attribuiscono espressamente in apertura della trattazione.

Il comma 2 introduce un criterio di organizzazione del calendario delle udienze volto a dare priorità alle controversie di maggiore rilievo economico e sistematico. Almeno una udienza per ogni mese e per ciascuna sezione è riservata alla trattazione di controversie nelle quali l'ammontare dei tributi accertati e delle conseguenti soprattasse e pene pecuniarie non sia inferiore a euro 51.645,69. La fissazione di una soglia di valore consente di assicurare che le liti di maggiore importo trovino spazio dedicato nel ruolo di udienza.

Un'ulteriore udienza mensile per ciascuna sezione è riservata alla trattazione delle controversie nei confronti di società con personalità giuridica, nonché di quelle inerenti all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 27 luglio 2000, n. 212, cioè la disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale. La scelta di riservare spazio dedicato a queste controversie riflette la loro complessità e il loro impatto sistematico. La disposizione si raccorda con l'articolo 12 sulla formazione delle sezioni e dei collegi e con l'articolo 79 sull'avviso di trattazione, che impone di comunicare alle parti la data fissata con un congruo preavviso.

Casi pratici

Caso 1: Causa di valore elevato in udienza dedicata

Una controversia riguarda tributi accertati e relative sanzioni per un importo superiore a euro 51.645,69. La causa viene inserita in una delle udienze mensili che ciascuna sezione riserva alle controversie di questo livello di valore, con nomina del relatore da parte del presidente.

Domande frequenti

Chi nomina il relatore e fissa la trattazione?

Il presidente, scaduto il termine per la costituzione delle parti, se non adotta i provvedimenti preliminari dell'articolo 75, fissa la trattazione secondo gli articoli 81 e 82 e nomina il relatore.

Cosa fa il relatore?

È il giudice incaricato di studiare la causa ed esporre al collegio i fatti e le questioni della controversia all'inizio della trattazione, in camera di consiglio o in pubblica udienza.

Esistono udienze riservate alle cause di maggiore valore?

Sì. Almeno un'udienza al mese per ciascuna sezione è riservata alle controversie in cui l'ammontare dei tributi accertati e delle relative soprattasse e pene pecuniarie non è inferiore a euro 51.645,69.

Quali altre controversie hanno udienze dedicate?

Un'altra udienza mensile per ciascuna sezione è riservata alle controversie nei confronti di società con personalità giuridica e a quelle sull'applicazione dell'articolo 10-bis della legge 212/2000 in materia di abuso del diritto.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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