Testo dell'articoloVigente
Art. 56 D.Lgs. 175/2024 – Capacità di stare in giudizio
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le parti diverse da quelle indicate nei commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, nonché dell'agente della riscossione, nei cui confronti è proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale sovraordinata. Stanno altresì in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.
4. La regione nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante i dirigenti degli uffici finanziari e tributari, nonché mediante i funzionari individuati dall'ente con proprio provvedimento.
Stesso numero, altri codici
- Art. 56 D.Lgs. 504/1995 — Particolari modalità di pagamento dell'accisa
- Articolo 56 L. 184/1983: Competenza e modalità di espressione del consenso
- Art. 56 Reg. (UE) 2024/1689 — Codici di buone pratiche
- Art. 56 Cod. Amb. — attività di pianificazione, di programmazione e di attuazione
- Art. 56 D.Lgs. 159/2011 — Rapporti pendenti
- Art. 56 D.Lgs. 209/2005 — Regime applicabile alle particolari mutue assicuratrici
Commento
Chi può agire e difendersi in giudizio. L'articolo 56 disciplina la capacità di stare in giudizio, cioè la legittimazione a compiere gli atti del processo. Va tenuta distinta dall'assistenza tecnica regolata dall'articolo 57: una cosa è chi è parte e può stare in giudizio, altra cosa è il difensore abilitato che assiste la parte. Per le parti private la norma ammette che si stia in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale, con una semplificazione di rilievo: la procura speciale conferita al coniuge o ai parenti e affini entro il quarto grado, ai soli fini della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da semplice scrittura privata non autenticata.
Per la parte pubblica la norma adotta un regime differenziato che riflette l'organizzazione dell'amministrazione. Le Agenzie fiscali e l'agente della riscossione stanno in giudizio direttamente, ovvero mediante la struttura territoriale sovraordinata; analoga autonomia è prevista per le cancellerie e segreterie degli uffici giudiziari nelle controversie sul contributo unificato. Gli enti locali, privi spesso di una struttura legale interna, possono stare in giudizio attraverso il dirigente dell'ufficio tributi o, in mancanza, il titolare della posizione organizzativa; le Regioni mediante i dirigenti degli uffici finanziari o i funzionari da esse individuati.
La ratio è duplice: garantire l'effettività del diritto di difesa anche per le amministrazioni minori, evitando costi di rappresentanza esterna, e assicurare che davanti al giudice tributario sieda un soggetto qualificato a impegnare l'ente. La disposizione si raccorda con l'articolo 55, che individua le parti, e con l'articolo 57, che indica chi è abilitato all'assistenza tecnica e in quali casi questa è necessaria; ricordando che, sotto la soglia di valore prevista, le parti possono stare in giudizio anche senza difensore.
Casi pratici
Caso 1: Procura al coniuge per la sola udienza
Un contribuente, impossibilitato a presenziare, vuole farsi rappresentare dal coniuge alla discussione in pubblica udienza. La norma gli consente di conferire al coniuge una procura speciale limitata alla partecipazione all'udienza, che può risultare anche da una semplice scrittura privata non autenticata, senza ricorrere ad atto pubblico.
Caso 2: Il Comune che si difende con il dirigente tributi
Un piccolo Comune riceve un ricorso contro un avviso di accertamento IMU. Privo di un ufficio legale, decide di stare in giudizio mediante il dirigente dell'ufficio tributi, come consentito dalla norma; in assenza di dirigente avrebbe potuto avvalersi del titolare della posizione organizzativa dell'ufficio.
Domande frequenti
Una parte privata può farsi rappresentare in giudizio?
Sì, anche mediante procuratore generale o speciale. La procura speciale al coniuge o ai parenti e affini entro il quarto grado, ai soli fini dell'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non autenticata.
Come sta in giudizio l'Agenzia delle entrate?
Direttamente oppure mediante la struttura territoriale sovraordinata. Lo stesso vale per l'Agenzia delle dogane e dei monopoli e per l'agente della riscossione.
Un Comune può difendersi senza avvocato esterno?
Sì: l'ente locale può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi o, se manca la figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato l'ufficio.
La capacità di stare in giudizio coincide con l'assistenza tecnica?
No. La capacità di stare in giudizio riguarda chi è parte e può compiere gli atti del processo; l'assistenza tecnica, regolata dall'articolo 57, riguarda il difensore abilitato e i casi in cui è obbligatoria.
Vedi anche