Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 35 D.Lgs. 175/2024 – Scioglimento del Consiglio di presidenza

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.

In sintesi

  • L'art. 35 del TU giustizia tributaria disciplina lo scioglimento del Consiglio di presidenza.
  • Lo scioglimento avviene quando ne sia impossibile il funzionamento, con decreto del Presidente della Repubblica.
  • Il provvedimento è adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
  • Le nuove elezioni sono indette entro un mese dallo scioglimento e si svolgono entro il bimestre successivo.
  • La norma garantisce la continuità dell'organo di autogoverno della giurisdizione tributaria.
Indice dei contenuti

L'articolo 35 del Testo unico della giustizia tributaria disciplina un'ipotesi eccezionale ma istituzionalmente rilevante: lo scioglimento del Consiglio di presidenza, ossia dell'organo di autogoverno della magistratura tributaria, e la successiva ricostituzione attraverso nuove elezioni. La disposizione individua i presupposti dello scioglimento, il procedimento per la sua adozione e i tempi entro cui l'organo deve essere rinnovato, con l'obiettivo di assicurare la continuità di funzioni essenziali per l'ordinato esercizio della giurisdizione tributaria.

Il Consiglio di presidenza come organo di autogoverno

Il Consiglio di presidenza svolge, nell'ambito della giustizia tributaria, funzioni analoghe a quelle che, in altri ordini, competono agli organi di autogoverno della magistratura. A esso sono affidate attribuzioni in materia di status dei giudici tributari e di organizzazione, a presidio dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione giurisdizionale. Proprio la rilevanza di tali funzioni rende necessario prevedere un meccanismo che governi le situazioni patologiche in cui l'organo non sia in grado di operare, evitando vuoti istituzionali.

Il presupposto dello scioglimento: l'impossibilità di funzionamento

La norma àncora lo scioglimento a un presupposto preciso: l'impossibilità di funzionamento del Consiglio di presidenza. Non si tratta di una valutazione di opportunità politica, ma dell'accertamento di una situazione oggettiva in cui l'organo, per ragioni che ne paralizzano l'attività, non è in grado di assolvere ai propri compiti. La delimitazione del presupposto a questa specifica condizione è una garanzia di indipendenza: lo scioglimento non può essere utilizzato come strumento di condizionamento, ma solo come rimedio a una paralisi effettiva.

Il procedimento di scioglimento

Lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Il procedimento coinvolge quindi più livelli istituzionali, secondo uno schema che caratterizza i provvedimenti di particolare delicatezza. La deliberazione del Consiglio dei ministri e la forma del decreto presidenziale assicurano un controllo collegiale e un'adeguata ponderazione, mentre la proposta del Ministro competente per materia radica l'iniziativa nell'amministrazione di riferimento. Questa articolazione procedimentale costituisce un presidio contro decisioni affrettate o arbitrarie.

I tempi delle nuove elezioni

La disposizione si preoccupa di garantire la rapida ricostituzione dell'organo, prevedendo che le nuove elezioni siano indette entro un mese dalla data di scioglimento e abbiano luogo entro il bimestre successivo. La fissazione di termini stringenti risponde all'esigenza di ridurre al minimo il periodo in cui l'organo di autogoverno è privo della composizione ordinaria. In linea generale, la previsione di termini certi è funzionale a evitare che la fase transitoria si protragga oltre il necessario, a tutela della continuità delle funzioni.

La continuità delle funzioni di autogoverno

La ratio complessiva della norma è la salvaguardia della continuità delle funzioni di autogoverno della giurisdizione tributaria. Un organo paralizzato comprometterebbe l'esercizio di attribuzioni essenziali; al tempo stesso, un vuoto prolungato dopo lo scioglimento sarebbe altrettanto dannoso. L'art. 35 bilancia queste esigenze prevedendo, da un lato, un rimedio alla paralisi e, dall'altro, tempi rapidi per il ripristino dell'ordinaria operatività. La disposizione esprime così l'attenzione del legislatore alla tenuta istituzionale dell'autogoverno.

Le garanzie procedimentali a tutela dell'indipendenza

La scelta di affidare lo scioglimento a un procedimento articolato, che culmina in un decreto del Presidente della Repubblica, non è casuale. L'organo di autogoverno è chiamato a presidiare l'autonomia e l'indipendenza dei giudici tributari, e un meccanismo di scioglimento eccessivamente semplice o rimesso a una singola autorità potrebbe esporre l'organo a indebite pressioni. La pluralità dei passaggi procedimentali, con il coinvolgimento del Consiglio dei ministri e la forma del decreto presidenziale, costituisce una garanzia: il provvedimento, per essere adottato, deve superare un vaglio collegiale e formalizzato. In linea generale, la complessità del procedimento è funzionale a impedire usi strumentali dello scioglimento, salvaguardando l'indipendenza dell'organo proprio nella fase più delicata.

Inquadramento nel Testo unico

La norma si inserisce nel più ampio disegno del Testo unico della giustizia tributaria, che ha inteso riordinare e sistematizzare la disciplina della materia. La previsione di un meccanismo di scioglimento e ricostituzione del Consiglio di presidenza completa il quadro delle regole sull'organo di autogoverno, garantendone il funzionamento anche nelle situazioni di crisi. In definitiva, la disposizione stabilisce una procedura di garanzia che, pur destinata ad applicarsi in via eccezionale, riveste un ruolo essenziale nella architettura istituzionale della giurisdizione tributaria.

La gestione della fase transitoria

Lo scioglimento dell'organo apre una fase transitoria, nella quale occorre assicurare che le funzioni essenziali non restino prive di copertura in attesa della ricostituzione. La previsione di termini stringenti per le nuove elezioni risponde proprio a questa esigenza, comprimendo al minimo la durata della transizione. In linea generale, l'ordinamento mira a evitare che il periodo successivo allo scioglimento si traduca in una paralisi prolungata, predisponendo tempi certi per il ritorno all'ordinaria operatività. La combinazione tra un presupposto rigoroso per lo scioglimento, un procedimento garantito e tempi rapidi per la ricostituzione delinea un sistema equilibrato, che tutela al contempo l'indipendenza dell'organo e la continuità delle sue funzioni, entrambe essenziali per il buon andamento della giurisdizione tributaria.

Casi pratici

Caso 1: paralisi dell'organo

Il Consiglio di presidenza si trova in una situazione che ne impedisce stabilmente il funzionamento. In linea generale, l'art. 35 consente l'avvio del procedimento di scioglimento, che richiede la proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, la deliberazione del Consiglio dei ministri e il decreto del Presidente della Repubblica: solo all'esito di tale iter l'organo è sciolto.

Caso 2: rispetto dei termini per le elezioni

Dopo lo scioglimento, occorre ricostituire l'organo. Tipicamente, la disposizione impone di indire le nuove elezioni entro un mese e di tenerle entro il bimestre successivo: l'amministrazione competente deve programmare le operazioni elettorali nel rispetto di tali termini, per assicurare la rapida ripresa delle funzioni di autogoverno.

Domande frequenti

Quando può essere sciolto il Consiglio di presidenza?

Quando ne sia impossibile il funzionamento, ossia in presenza di una situazione oggettiva di paralisi che impedisce all'organo di assolvere ai propri compiti.

Con quale procedimento avviene lo scioglimento?

Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

Entro quanto tempo si svolgono le nuove elezioni?

Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento e hanno luogo entro il bimestre successivo.

Perché il presupposto è limitato all'impossibilità di funzionamento?

Per garantire l'indipendenza dell'organo: lo scioglimento è un rimedio a una paralisi effettiva e non può essere usato come strumento di condizionamento.

Qual è la finalità della norma?

Assicurare la continuità delle funzioni di autogoverno della giurisdizione tributaria, prevedendo un rimedio alla paralisi dell'organo e tempi rapidi per la sua ricostituzione.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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