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Art. 35 D.Lgs. 175/2024 – Scioglimento del Consiglio di presidenza
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il Consiglio di presidenza, qualora ne sia impossibile il funzionamento, è sciolto con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.
2. Le nuove elezioni sono indette entro un mese dalla data di scioglimento ed hanno luogo entro il bimestre successivo.
Stesso numero, altri codici
- Art. 35 D.Lgs. 504/1995 — Accertamento dell'accisa sulla birra
- Articolo 35 L. 184/1983: Riconoscimento dell'adozione pronunciata all'estero
- Art. 35 Reg. (UE) 2024/1689 — Numeri di identificazione ed elenchi di organismi notificati
- Art. 35 Cod. Amb. — Disposizioni transitorie e finali
- Art. 35 D.Lgs. 148/2015 — Equilibrio finanziario dei fondi
- Art. 35 D.Lgs. 159/2011 — Nomina e revoca dell'amministratore giudiziario