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Art. 80 D.Lgs. 175/2024 – Deposito di documenti e di memorie
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 70, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Stesso numero, altri codici
- Articolo 80 L. 184/1983: Benefici economici e previdenziali per gli affidatari
- Art. 80 Reg. (UE) 2024/1689 — Procedura per i sistemi di IA classificati dal fornitore come non ad alto rischio in applicazione dell'allegato III
- Art. 80 Cod. Amb. — acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile
- Art. 80 D.Lgs. 159/2011 — Obbligo di comunicazione
- Art. 80 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 80 D.Lgs. 42/2004 — Pagamento dell'indennizzo