Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 80 D.Lgs. 175/2024 – Deposito di documenti e di memorie
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le parti possono depositare documenti fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione osservato l'articolo 70, comma 1.
2. Fino a dieci giorni liberi prima della data di cui al comma 1 ciascuna delle parti può depositare memorie illustrative con le copie per le altre parti.
3. Nel solo caso di trattazione della controversia in camera di consiglio sono consentite brevi repliche scritte fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
In sintesi
Le scadenze per documenti, memorie e repliche. L'articolo 80 scandisce il calendario delle attività difensive che precedono la trattazione, fissando tre termini progressivi calcolati in giorni liberi rispetto alla data di trattazione comunicata con l'avviso dell'articolo 79. È una norma di grande utilità pratica, perché definisce con precisione fino a quando le parti possono integrare il materiale processuale, a garanzia del contraddittorio e della parità delle armi.
Il primo termine riguarda i documenti: le parti possono depositarli fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, fermo l'obbligo di elencarli secondo l'articolo 70, comma 1. Il secondo termine concerne le memorie illustrative, con cui le parti sviluppano e approfondiscono le proprie argomentazioni: possono essere depositate fino a dieci giorni liberi prima della trattazione, con le copie per le altre parti, così da consentire a tutti di prenderne conoscenza. La scansione a cascata (prima i documenti, poi le memorie) assicura che ciascuna parte possa replicare sulle produzioni altrui.
Il terzo termine, di natura più ristretta, riguarda le brevi repliche scritte, ammesse nel solo caso di trattazione in camera di consiglio: possono essere depositate fino a cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio. La limitazione si spiega con la natura della trattazione camerale, che si svolge senza la presenza delle parti (articolo 81): in assenza della discussione orale, la replica scritta consente un'ultima interlocuzione difensiva. Nella discussione in pubblica udienza (articolo 82), invece, la dialettica si sviluppa oralmente davanti al collegio. Il rispetto di questi termini è presidiato anche dall'articolo 59 e dall'articolo 63 in punto di chiarezza e sinteticità degli atti.
Casi pratici
Caso 1: Calendario delle difese prima dell'udienza
Ricevuto l'avviso di trattazione, un difensore deposita i documenti ventidue giorni liberi prima dell'udienza e la memoria illustrativa dodici giorni liberi prima. Trattandosi però di discussione in pubblica udienza, non potrà avvalersi delle brevi repliche scritte, riservate ai soli casi di trattazione in camera di consiglio.
Domande frequenti
Entro quando posso depositare documenti prima della trattazione?
Fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione, fermo l'obbligo di elencare i documenti secondo l'articolo 70, comma 1.
Entro quando posso depositare memorie illustrative?
Fino a dieci giorni liberi prima della data di trattazione, allegando le copie per le altre parti.
Posso depositare repliche scritte?
Sì, ma solo nel caso di trattazione in camera di consiglio, ed entro cinque giorni liberi prima della data della camera di consiglio.
Perché le repliche sono ammesse solo in camera di consiglio?
Perché la trattazione camerale si svolge senza la presenza delle parti: in assenza di discussione orale, la breve replica scritta consente un'ultima interlocuzione difensiva.