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Art. 90 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 76.
Stesso numero, altri codici
- Art. 90 Reg. (UE) 2024/1689 — Segnalazioni di rischi sistemici da parte del gruppo di esperti scientifici
- Art. 90 Cod. Amb. — norme sanitarie
- Art. 90 D.Lgs. 159/2011 — Competenza al rilascio dell'informazione antimafia
- Art. 90 D.Lgs. 209/2005 — Schemi
- Art. 90 D.Lgs. 42/2004 — Scoperte fortuite
- Art. 90 CAD — Oneri finanziari