Art. 90 D.Lgs. 175/2024 – Provvedimenti sulla sospensione e sull’interruzione del processo
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza.
2. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 76.
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In sintesi
La sospensione del processo tributario è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte con ordinanza.
Distingue la forma del provvedimento a seconda dell'organo: decreto presidenziale od ordinanza collegiale.
Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 76.
Garantisce un controllo sui provvedimenti che arrestano il processo.
Si colloca nel Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024).
Indice dei contenuti
L'art. 90 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) disciplina la forma dei provvedimenti con cui il processo tributario viene sospeso o interrotto. La norma stabilisce che la sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza, e che avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 76. La disposizione completa la disciplina della stasi del giudizio, individuando l'organo competente, la forma dell'atto e il rimedio esperibile.
La ratio: ordinare le fasi di stasi del giudizio
Sospensione e interruzione sono istituti che arrestano temporaneamente il processo. perché tale arresto avvenga in modo ordinato e controllabile, occorre stabilire chi possa disporlo e in quale forma. La norma risponde a questa esigenza, attribuendo il potere ora al presidente della sezione, ora alla corte in composizione collegiale, e prevedendo per ciascuno la forma propria del provvedimento. In tal modo si assicura certezza sul momento e sulle modalità con cui il giudizio entra nella fase di stallo.
La distinzione tra decreto e ordinanza
La disposizione differenzia la forma del provvedimento a seconda dell'organo che lo adotta. Il presidente della sezione provvede con decreto, atto di natura monocratica adottato in forma più snella; la corte di giustizia tributaria, organo collegiale, provvede con ordinanza. La distinzione riflette la diversa natura dei due organi e la diversa fase processuale in cui interviene il provvedimento: il presidente può agire in via più rapida, mentre la decisione collegiale presuppone la cognizione dell'organo nella sua composizione piena.
Il reclamo avverso il decreto presidenziale
Un profilo centrale è la previsione del reclamo avverso il decreto del presidente, ai sensi dell'articolo 76. La scelta è coerente con l'esigenza di garantire un controllo sui provvedimenti che incidono sull'andamento del processo: poiché il decreto è atto monocratico, l'ordinamento appronta un rimedio che consente di sottoporre la questione a una verifica. Il reclamo costituisce lo strumento attraverso cui la parte che ritenga ingiustificato o erroneo il provvedimento può farne valere le ragioni, assicurando un bilanciamento tra celerità e garanzie.
Il raccordo con la disciplina degli effetti (art. 91)
L'art. 90 va letto in stretto collegamento con l'articolo 91, che ne disciplina gli effetti: una volta disposta la sospensione o dichiarata l'interruzione con il provvedimento previsto da questa norma, scatta il divieto di compiere atti del processo e l'interruzione dei termini, destinati a ricominciare con l'impulso di ripresa. Le due disposizioni formano un sistema coerente: l'art. 90 individua la fonte formale dell'arresto, l'art. 91 ne regola le conseguenze sostanziali e processuali.
Profili pratici
Per la parte e per il difensore, la norma è di immediato rilievo operativo. Conoscere l'organo competente e la forma del provvedimento consente di individuare il momento esatto in cui il processo entra in stasi e di reagire correttamente: in particolare, la previsione del reclamo avverso il decreto presidenziale offre uno strumento concreto di tutela quando si ritenga che la sospensione o l'interruzione non avrebbe dovuto essere disposta. Una gestione attenta di questi provvedimenti e dei relativi rimedi è essenziale per non compromettere la posizione processuale della parte.
Casi pratici
Caso 1: reclamo avverso il decreto
Tizio, parte di un giudizio tributario, ritiene ingiustificato il decreto con cui il presidente della sezione ha disposto la sospensione del processo. La norma gli consente di proporre reclamo ai sensi dell'art. 76, sottoponendo a controllo la decisione monocratica e facendo valere le proprie ragioni.
Caso 2: forma del provvedimento collegiale
Caio segue un giudizio in cui l'interruzione viene dichiarata dalla corte di giustizia tributaria. Egli verifica che, trattandosi di organo collegiale, la forma corretta è l'ordinanza, distinta dal decreto presidenziale, e comprende così il diverso regime dei due provvedimenti.
Domande frequenti
Chi dispone la sospensione o l'interruzione del processo tributario?
Il presidente della sezione con decreto oppure la corte di giustizia tributaria con ordinanza, a seconda dell'organo che interviene e della fase processuale.
Che differenza c'è tra decreto e ordinanza?
Il decreto è l'atto monocratico del presidente della sezione, in forma più snella; l'ordinanza è l'atto del collegio. La forma dipende dalla natura dell'organo che provvede.
Si può contestare il provvedimento del presidente?
Sì. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 76, che consente di sottoporre a controllo la decisione monocratica.
Che rapporto c'è tra questa norma e l'art. 91?
L'art. 90 individua chi dispone la stasi e con quale forma; l'art. 91 ne regola gli effetti, cioè il divieto di atti e l'interruzione dei termini fino alla ripresa.
Perché è previsto il reclamo?
Per garantire un controllo sui provvedimenti che arrestano il processo, bilanciando la celerità del decreto monocratico con il diritto della parte a farne verificare la correttezza.
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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In sintesi
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L'art. 90 del Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175) disciplina la forma dei provvedimenti con cui il processo tributario viene sospeso o interrotto. La norma stabilisce che la sospensione è disposta e l'interruzione è dichiarata dal presidente della sezione con decreto o dalla corte di giustizia tributaria con ordinanza, e che avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 76. La disposizione completa la disciplina della stasi del giudizio, individuando l'organo competente, la forma dell'atto e il rimedio esperibile.
La ratio: ordinare le fasi di stasi del giudizio
Sospensione e interruzione sono istituti che arrestano temporaneamente il processo. perché tale arresto avvenga in modo ordinato e controllabile, occorre stabilire chi possa disporlo e in quale forma. La norma risponde a questa esigenza, attribuendo il potere ora al presidente della sezione, ora alla corte in composizione collegiale, e prevedendo per ciascuno la forma propria del provvedimento. In tal modo si assicura certezza sul momento e sulle modalità con cui il giudizio entra nella fase di stallo.
La distinzione tra decreto e ordinanza
La disposizione differenzia la forma del provvedimento a seconda dell'organo che lo adotta. Il presidente della sezione provvede con decreto, atto di natura monocratica adottato in forma più snella; la corte di giustizia tributaria, organo collegiale, provvede con ordinanza. La distinzione riflette la diversa natura dei due organi e la diversa fase processuale in cui interviene il provvedimento: il presidente può agire in via più rapida, mentre la decisione collegiale presuppone la cognizione dell'organo nella sua composizione piena.
Il reclamo avverso il decreto presidenziale
Un profilo centrale è la previsione del reclamo avverso il decreto del presidente, ai sensi dell'articolo 76. La scelta è coerente con l'esigenza di garantire un controllo sui provvedimenti che incidono sull'andamento del processo: poiché il decreto è atto monocratico, l'ordinamento appronta un rimedio che consente di sottoporre la questione a una verifica. Il reclamo costituisce lo strumento attraverso cui la parte che ritenga ingiustificato o erroneo il provvedimento può farne valere le ragioni, assicurando un bilanciamento tra celerità e garanzie.
Il raccordo con la disciplina degli effetti (art. 91)
L'art. 90 va letto in stretto collegamento con l'articolo 91, che ne disciplina gli effetti: una volta disposta la sospensione o dichiarata l'interruzione con il provvedimento previsto da questa norma, scatta il divieto di compiere atti del processo e l'interruzione dei termini, destinati a ricominciare con l'impulso di ripresa. Le due disposizioni formano un sistema coerente: l'art. 90 individua la fonte formale dell'arresto, l'art. 91 ne regola le conseguenze sostanziali e processuali.
Profili pratici
Per la parte e per il difensore, la norma è di immediato rilievo operativo. Conoscere l'organo competente e la forma del provvedimento consente di individuare il momento esatto in cui il processo entra in stasi e di reagire correttamente: in particolare, la previsione del reclamo avverso il decreto presidenziale offre uno strumento concreto di tutela quando si ritenga che la sospensione o l'interruzione non avrebbe dovuto essere disposta. Una gestione attenta di questi provvedimenti e dei relativi rimedi è essenziale per non compromettere la posizione processuale della parte.
Casi pratici
Caso 1: reclamo avverso il decreto
Tizio, parte di un giudizio tributario, ritiene ingiustificato il decreto con cui il presidente della sezione ha disposto la sospensione del processo. La norma gli consente di proporre reclamo ai sensi dell'art. 76, sottoponendo a controllo la decisione monocratica e facendo valere le proprie ragioni.
Caso 2: forma del provvedimento collegiale
Caio segue un giudizio in cui l'interruzione viene dichiarata dalla corte di giustizia tributaria. Egli verifica che, trattandosi di organo collegiale, la forma corretta è l'ordinanza, distinta dal decreto presidenziale, e comprende così il diverso regime dei due provvedimenti.
Domande frequenti
Chi dispone la sospensione o l'interruzione del processo tributario?
Il presidente della sezione con decreto oppure la corte di giustizia tributaria con ordinanza, a seconda dell'organo che interviene e della fase processuale.
Che differenza c'è tra decreto e ordinanza?
Il decreto è l'atto monocratico del presidente della sezione, in forma più snella; l'ordinanza è l'atto del collegio. La forma dipende dalla natura dell'organo che provvede.
Si può contestare il provvedimento del presidente?
Sì. Avverso il decreto del presidente è ammesso reclamo ai sensi dell'art. 76, che consente di sottoporre a controllo la decisione monocratica.
Che rapporto c'è tra questa norma e l'art. 91?
L'art. 90 individua chi dispone la stasi e con quale forma; l'art. 91 ne regola gli effetti, cioè il divieto di atti e l'interruzione dei termini fino alla ripresa.
Perché è previsto il reclamo?
Per garantire un controllo sui provvedimenti che arrestano il processo, bilanciando la celerità del decreto monocratico con il diritto della parte a farne verificare la correttezza.
Fonti consultate: 1 fonte verificata