Testo dell'articoloVigente
Art. 23 D.Lgs. 175/2024 – Procedimento disciplinare
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Il procedimento disciplinare è promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
2. Il Consiglio di presidenza, nel termine di dieci giorni dalla richiesta di apertura del procedimento disciplinare, affida ad un suo componente l'incarico di procedere agli accertamenti preliminari da svolgersi entro trenta giorni.
3. Il Consiglio di presidenza, sulla base delle risultanze emerse provvede a contestare i fatti all'incolpato con invito a presentare entro trenta giorni le sue giustificazioni, a seguito delle quali, se non ritiene di archiviare gli atti, incarica un proprio componente di procedere alla istruttoria, che deve essere conclusa entro novanta giorni col deposito degli atti relativi presso la segreteria. Di tali deliberazioni deve essere data immediata comunicazione all'incolpato.
4. Il presidente del Consiglio di presidenza, trascorso comunque il termine di cui al comma 3, fissa la data della discussione davanti allo stesso con decreto da notificare almeno quaranta giorni prima all'incolpato, il quale può prendere visione ed estrarre copia degli atti e depositare le sue difese non oltre dieci giorni prima della discussione.
5. Nella seduta fissata per la discussione, il componente del Consiglio di presidenza di cui al comma 3 svolge la relazione. L'incolpato ha per ultimo la parola e può farsi assistere da altro componente di corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
6. La sanzione disciplinare deliberata dal Consiglio di presidenza è applicata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.
7. Per quanto non contemplato dal presente testo unico si applicano le disposizioni sul procedimento disciplinare vigenti per i magistrati ordinari in quanto compatibili.
In sintesi
Il procedimento disciplinare: garanzie del contraddittorio e ruolo del Consiglio di presidenza. L'articolo 23 del D.Lgs. 175/2024 disciplina il procedimento con cui si accerta la responsabilità disciplinare dei giudici e magistrati tributari e si irrogano le sanzioni previste dall'articolo 22. La struttura del procedimento è ispirata ai principi del giusto processo: iniziativa esterna, accertamenti preliminari, contestazione degli addebiti, difesa dell'incolpato, istruttoria, decisione collegiale, applicazione ministeriale.
I soggetti legittimati a promuovere il procedimento sono due: il Presidente del Consiglio dei ministri - che esprime il potere di impulso dell'esecutivo in materia di corretto funzionamento della giustizia - e il presidente della corte di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato, quale organo di vertice della vigilanza territoriale. L'istruzione del procedimento è affidata dal Consiglio di presidenza a un suo componente che, in due fasi successive, svolge prima gli accertamenti preliminari (entro trenta giorni) e poi, se il Consiglio non archivia, l'istruttoria vera e propria (da concludersi entro novanta giorni).
Le garanzie del contraddittorio sono robuste: l'incolpato è messo a conoscenza dei fatti contestati, ha trenta giorni per presentare giustificazioni, può prendere visione degli atti e depositare difese fino a dieci giorni prima dell'udienza, e ha per ultimo la parola nella discussione. Può farsi assistere da altro componente delle corti tributarie. La sanzione deliberata dal Consiglio di presidenza - organo collegiale - è poi formalizzata con decreto ministeriale. Il rinvio al procedimento disciplinare dei magistrati ordinari «in quanto compatibili» assicura un quadro di garanzie ulteriori.
Casi pratici
Caso 1: Il procedimento archiviato dopo le giustificazioni
Il presidente di una corte tributaria di secondo grado promuove un procedimento disciplinare nei confronti di un componente di corte di primo grado per asserita scarsa laboriosità. Il Consiglio di presidenza affida a un suo componente gli accertamenti preliminari entro trenta giorni. Alla contestazione formale, il giudice incolpato presenta entro trenta giorni le proprie giustificazioni, documentando un periodo di malattia che spiega il calo di produttività. Il Consiglio, valutate le giustificazioni, ritiene sufficiente il chiarimento e delibera l'archiviazione del procedimento.
Domande frequenti
Chi può avviare il procedimento disciplinare nei confronti di un giudice tributario?
Il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione presta servizio l'incolpato.
Entro quanto tempo si svolgono gli accertamenti preliminari?
Entro trenta giorni dall'affidamento dell'incarico a un componente del Consiglio di presidenza.
L'incolpato può difendersi nel procedimento?
Sì: ha trenta giorni per presentare giustificazioni dopo la contestazione, può prendere visione degli atti, depositare difese fino a dieci giorni prima dell'udienza e ha per ultimo la parola nella discussione. Può farsi assistere da altro componente delle corti tributarie.
Chi emette la sanzione disciplinare?
Il Consiglio di presidenza delibera la sanzione; il Ministro dell'economia e delle finanze la applica formalmente con proprio decreto.
Fonti consultate: 1 fonte verificate