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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
La conciliazione riduce le sanzioni al 40, 50 o 60 per cento secondo il grado; le somme si pagano entro venti giorni, pena iscrizione a ruolo con sanzione maggiorata.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 102 D.Lgs. 175/2024 – Definizione e pagamento delle somme dovute

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del primo grado di giudizio e nella misura del cinquanta per cento del minimo previsto dalla legge, in caso di perfezionamento nel corso del secondo grado di giudizio e nella misura del sessanta per cento del minimo previsto dalla legge in caso di perfezionamento della conciliazione nel corso del giudizio di Cassazione.

2. Il versamento delle somme dovute ovvero, in caso di rateizzazione, della prima rata deve essere effettuato entro venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo conciliativo di cui all'articolo 99 o di redazione del processo verbale di cui agli articoli 100 e 101.

3. In caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una delle rate, compresa la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, il competente ufficio provvede all'iscrizione a ruolo o, nei casi di cui all'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, all'intimazione ad adempiere al pagamento delle residue somme dovute a titolo di imposta, interessi e sanzioni, nonché della sanzione di cui all'articolo 38 del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta.

4. Per il versamento rateale delle somme dovute si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste per l'accertamento con adesione dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Commento

Il conto economico della conciliazione. L'articolo 102 quantifica il beneficio e disciplina il pagamento delle somme dovute a seguito delle conciliazioni regolate dagli articoli 99, 100 e 101. Il vantaggio principale è la riduzione delle sanzioni, modulata in funzione del grado in cui l'accordo si perfeziona: quaranta per cento del minimo di legge in primo grado, cinquanta per cento in secondo grado, sessanta per cento nel giudizio di Cassazione. La scala crescente premia chi concilia prima, incentivando la definizione anticipata della lite.

Quanto ai tempi, il versamento delle somme dovute, o della prima rata in caso di rateizzazione, deve avvenire entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo dell'articolo 99 o dalla redazione del processo verbale degli articoli 100 e 101. È il momento che consolida l'efficacia della conciliazione sul piano del pagamento.

Il comma 3 disciplina l'inadempimento: in caso di mancato pagamento delle somme dovute o di una rata, anche la prima, entro il termine di pagamento della rata successiva, l'ufficio iscrive a ruolo o, nei casi previsti dall'articolo 29 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, intima ad adempiere le residue somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni, oltre a una sanzione, prevista dalla disciplina sanzionatoria tributaria, aumentata della metà e applicata sul residuo importo dovuto a titolo di imposta. Per la rateazione si applicano infine, in quanto compatibili, le regole dell'accertamento con adesione di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.

Casi pratici

Caso 1: Sanzioni ridotte al quaranta per cento

Un contribuente concilia la controversia nel corso del primo grado di giudizio: le sanzioni si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo previsto dalla legge. Versa la prima rata entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo, beneficiando della rateazione secondo le regole dell'accertamento con adesione.

Domande frequenti

Di quanto si riducono le sanzioni con la conciliazione?

Si applicano nella misura del quaranta per cento del minimo in primo grado, del cinquanta per cento in secondo grado e del sessanta per cento nel giudizio di Cassazione.

Entro quanto vanno pagate le somme dovute?

Entro venti giorni dalla sottoscrizione dell'accordo conciliativo o dalla redazione del processo verbale, anche limitatamente alla prima rata in caso di rateizzazione.

Cosa accade se non si paga?

L'ufficio iscrive a ruolo o intima ad adempiere le residue somme a titolo di imposta, interessi e sanzioni, oltre a una sanzione aumentata della metà sul residuo importo a titolo di imposta.

Si può rateizzare?

Sì: per il versamento rateale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sull'accertamento con adesione di cui all'articolo 8 del D.Lgs. 218/1997.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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