Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 95 D.Lgs. 175/2024 – Estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere.

2. La cessazione della materia del contendere è dichiarata, con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale è reclamabile a norma dell'articolo 76.

3. Nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.

In sintesi

  • L'art. 95 del TU giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024) regola l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
  • Il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze e quando cessa la materia del contendere.
  • La cessazione è dichiarata con decreto del presidente (reclamabile, art. 76) o con sentenza.
  • Nelle definizioni delle pendenze, le spese restano a carico di chi le ha anticipate.
  • Norma di chiusura del processo tributario.
Indice dei contenuti

L'art. 95 del decreto legislativo 14 novembre 2024, n. 175, recante il Testo unico della giustizia tributaria, disciplina una delle cause di chiusura del processo tributario: l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. La cessazione della materia del contendere si verifica quando viene meno l'interesse delle parti alla decisione, perché la controversia ha perso il proprio oggetto: ciò avviene tipicamente quando la pretesa azionata si sia esaurita o composta al di fuori del giudizio, sicché non residua più alcun contrasto da dirimere. La norma individua i presupposti, le forme della dichiarazione e il regime delle spese di questo particolare epilogo processuale.

I presupposti dell'estinzione

Il primo comma stabilisce che il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso di cessazione della materia del contendere. La disposizione contempla due ordini di ipotesi. Il primo riguarda le definizioni delle pendenze tributarie previste dalla legge: si tratta delle misure, ricorrenti nel diritto tributario, che consentono al contribuente di chiudere le liti pendenti con il fisco mediante il pagamento di somme determinate secondo criteri di favore. Quando la lite viene definita in questo modo, viene meno l'oggetto del giudizio e il processo si estingue. Il secondo ordine di ipotesi è formulato in termini generali e residuali: ogni altro caso in cui, per qualsiasi ragione, sia cessata la materia del contendere.

L'estinzione parziale

Un profilo significativo è la previsione dell'estinzione 'in tutto o in parte'. La cessazione della materia del contendere può investire l'intera controversia oppure soltanto una porzione di essa. Si pensi al caso in cui la definizione agevolata o il venir meno dell'interesse riguardino solo alcuni dei rilievi o degli atti impugnati, restando invece in piedi il contrasto su altri capi della pretesa. In tale eventualità il giudizio si estingue limitatamente alla parte definita, mentre prosegue per il resto. La norma consente così di calibrare l'effetto estintivo sull'effettiva consistenza del residuo contenzioso.

Le forme della dichiarazione

Il secondo comma disciplina le modalità con cui la cessazione della materia del contendere viene dichiarata. La dichiarazione può avvenire con decreto del presidente oppure con sentenza della corte di giustizia tributaria. La scelta tra le due forme dipende dallo stato del procedimento e dalle valutazioni dell'organo giudicante. Il provvedimento presidenziale, adottato in forma di decreto, è espressamente reclamabile a norma dell'articolo 76 del medesimo testo unico: la parte che non condivida la dichiarazione di cessazione può quindi attivare il rimedio del reclamo, ottenendo un riesame della questione. La previsione del reclamo garantisce un controllo sulla correttezza della dichiarazione resa in forma di decreto, assicurando il rispetto del contraddittorio.

Il regime delle spese nelle definizioni delle pendenze

Il terzo comma detta una regola specifica sulle spese di lite per il caso di estinzione conseguente alla definizione delle pendenze tributarie previste dalla legge: in tali ipotesi le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Si tratta di un criterio diverso dalla regola generale della soccombenza: quando l'estinzione deriva da una definizione agevolata, non vi è un vincitore e un soccombente da individuare, perché la lite si è chiusa per effetto di una scelta del contribuente di aderire a una misura definitoria. Coerentemente, la legge dispone che ciascuna parte sopporti le spese che ha sostenuto, senza diritto di rivalsa sull'altra.

Il coordinamento con il sistema delle definizioni agevolate

L'art. 95 si colloca al crocevia tra il diritto processuale tributario e la disciplina sostanziale delle definizioni delle liti. Le definizioni delle pendenze tributarie sono strumenti deflattivi del contenzioso, introdotti dal legislatore per ridurre il numero delle cause pendenti e consentire al contribuente di regolarizzare la propria posizione a condizioni vantaggiose. L'art. 95 fornisce il raccordo processuale: stabilisce che, una volta perfezionata la definizione, il giudizio si estingue, individuando la forma del provvedimento di chiusura e la sorte delle spese. La norma assicura così che l'effetto sostanziale della definizione si traduca in un coerente epilogo del processo.

La funzione di chiusura del processo

Sul piano sistematico, l'art. 95 rientra tra le disposizioni che governano la conclusione del giudizio tributario. L'estinzione per cessazione della materia del contendere si affianca alle altre cause di estinzione del processo, come la rinuncia al ricorso e l'inattività delle parti. Tutte queste ipotesi accomunano l'effetto di chiudere il giudizio senza una pronuncia di merito sul rapporto tributario, ma per ragioni che attengono al venir meno dell'interesse o dell'impulso processuale. La disposizione in esame, in particolare, valorizza il dato del sopravvenuto disinteresse alla decisione, dovuto al fatto che la controversia ha perso ogni concreta ragion d'essere. Ne deriva una norma di chiusura essenziale per la gestione ordinata del contenzioso tributario.

Il rapporto con le altre cause di estinzione

L'estinzione per cessazione della materia del contendere si distingue dalle altre cause di estinzione del processo tributario per il fatto generatore. Mentre la rinuncia al ricorso presuppone una manifestazione di volontà della parte di abbandonare la lite, e l'estinzione per inattività deriva dal mancato compimento di atti necessari alla prosecuzione, la cessazione della materia del contendere consegue al venir meno oggettivo dell'oggetto della controversia. Non è dunque richiesta una rinuncia formale né si sanziona un'inerzia: ciò che rileva è che la lite abbia perso ogni concreta utilità. La specificità del regime delle spese previsto dal terzo comma per le definizioni delle pendenze conferma l'autonomia di questa figura rispetto alle altre ipotesi estintive, che seguono regole proprie in punto di spese.

Casi pratici

Caso 1: definizione agevolata della lite

Tizio ha impugnato un avviso di accertamento davanti alla corte di giustizia tributaria. Nel corso del giudizio aderisce a una misura di definizione delle pendenze prevista dalla legge, versando le somme richieste. La lite perde così il proprio oggetto. Il presidente dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere con decreto. Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, senza diritto di rivalsa.

Caso 2: estinzione parziale

Caio impugna un atto contenente più rilievi. In corso di causa definisce soltanto alcuni dei rilievi mediante una misura di definizione delle pendenze, mentre contesta ancora i restanti. Il giudizio si estingue limitatamente ai rilievi definiti, in applicazione dell'art. 95, che ammette la cessazione della materia del contendere 'in tutto o in parte', e prosegue per i capi della pretesa ancora controversi.

Domande frequenti

Quando si estingue il giudizio per cessazione della materia del contendere?

Secondo l'art. 95 D.Lgs. 175/2024, il giudizio si estingue, in tutto o in parte, nei casi di definizione delle pendenze tributarie previsti dalla legge e in ogni altro caso in cui sia cessata la materia del contendere, cioè sia venuto meno l'oggetto della lite.

Con quale provvedimento si dichiara la cessazione della materia del contendere?

Con decreto del presidente o con sentenza della corte di giustizia tributaria. Il provvedimento presidenziale adottato in forma di decreto è reclamabile a norma dell'art. 76 del testo unico.

Il giudizio può estinguersi solo in parte?

Sì. L'art. 95 prevede espressamente l'estinzione 'in tutto o in parte': se la definizione o il venir meno dell'interesse riguardano solo alcuni capi della pretesa, il giudizio si estingue per quella parte e prosegue per il resto.

Come sono regolate le spese in caso di definizione delle pendenze?

Le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate. Non si applica la regola della soccombenza, perché la lite si chiude per effetto della definizione agevolata e non vi è un soccombente da individuare.

Il decreto presidenziale di cessazione è impugnabile?

Sì. Il decreto del presidente che dichiara la cessazione della materia del contendere è reclamabile a norma dell'art. 76 del testo unico, così da garantire un riesame della dichiarazione nel rispetto del contraddittorio.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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