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Ultimo aggiornamento: 29 Maggio 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
Il processo si interrompe per il venir meno della parte privata, del suo rappresentante o del difensore; il termine per ricorrere è prorogato di sei mesi.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 89 D.Lgs. 175/2024 – Interruzione del processo

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Il processo è interrotto se, dopo la proposizione del ricorso, si verifica: a) il venir meno, per morte o altre cause, o la perdita della capacità di stare in giudizio di una delle parti, diversa dall'ufficio tributario, o del suo legale rappresentante o la cessazione di tale rappresentanza; b) la morte, la radiazione o sospensione dall'albo o dall'elenco di uno dei difensori incaricati a sensi dell'articolo 57.

2. L'interruzione si ha al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente e nei casi di cui al comma 1, lettera b). In ogni altro caso l'interruzione si ha al momento in cui l'evento è dichiarato o in pubblica udienza o per iscritto con apposita comunicazione del difensore della parte a cui l'evento si riferisce.

3. Se uno degli eventi di cui al comma 1 si avvera dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie in caso di trattazione della controversia in camera di consiglio o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, esso non produce effetto a meno che non sia pronunciata sentenza e il processo prosegua davanti al giudice adito.

4. Se uno degli eventi di cui al comma 1, lettera a), si verifica durante il termine per la proposizione del ricorso il termine è prorogato di sei mesi a decorrere dalla data dell'evento. Si applica anche a questi termini la sospensione prevista dalla legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Commento

Quando viene meno una parte o il difensore. L'articolo 89 tutela il diritto di difesa di fronte agli eventi che colpiscono la parte privata o il suo patrocinatore. Il processo si interrompe se, dopo la proposizione del ricorso, viene meno per morte o altre cause una parte diversa dall'ufficio, o se questa perde la capacità di stare in giudizio, ovvero se cessa la rappresentanza del legale rappresentante. La stessa sorte segue la morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore incaricato ai sensi dell'articolo 57.

Il momento in cui scatta l'interruzione varia secondo le situazioni. Se la parte sta in giudizio personalmente, o nel caso del difensore, l'interruzione si ha automaticamente al momento dell'evento. Negli altri casi, invece, opera dal momento in cui l'evento è dichiarato in pubblica udienza oppure comunicato per iscritto dal difensore della parte cui l'evento si riferisce: il sistema bilancia così la tutela della parte colpita con l'esigenza di certezza per le controparti.

Il comma 3 prevede una soglia di salvaguardia: se l'evento si verifica dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie nella trattazione camerale, o dopo la chiusura della discussione in pubblica udienza, non produce effetto e il processo prosegue. Il comma 4 protegge infine chi è colpito dall'evento durante il termine per ricorrere, prorogandolo di sei mesi dalla data dell'evento e applicando la sospensione feriale dei termini. L'interruzione è poi dichiarata secondo l'articolo 90, produce gli effetti dell'articolo 91 e il processo riprende nelle forme dell'articolo 92.

Casi pratici

Caso 1: Decesso del ricorrente in corso di causa

Dopo aver proposto ricorso e mentre il giudizio è pendente, il ricorrente che sta in giudizio personalmente viene a mancare. L'interruzione opera al momento dell'evento; gli eredi potranno far riprendere il processo presentando istanza di trattazione nei termini previsti dall'articolo 92.

Domande frequenti

Quali eventi interrompono il processo?

Il venir meno o la perdita di capacità di stare in giudizio di una parte diversa dall'ufficio o del suo rappresentante, la cessazione della rappresentanza, e la morte, radiazione o sospensione dall'albo del difensore incaricato.

Da quando opera l'interruzione?

Al momento dell'evento se la parte sta in giudizio personalmente o nel caso del difensore; negli altri casi quando l'evento è dichiarato in udienza o comunicato per iscritto dal difensore.

Cosa succede se l'evento è tardivo rispetto alla decisione?

Se si verifica dopo l'ultimo giorno per il deposito di memorie nella trattazione camerale o dopo la chiusura della discussione, non produce effetto e il processo prosegue.

L'evento incide sul termine per ricorrere?

Sì: se l'evento riguarda la parte e cade durante il termine per proporre il ricorso, il termine è prorogato di sei mesi dalla data dell'evento, con applicazione della sospensione feriale.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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