Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Art. 76 D.Lgs. 175/2024 – Reclamo contro i provvedimenti presidenziali

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo da notificare alle altre parti costituite nelle forme di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla loro comunicazione da parte della segreteria.

2. Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena d'inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo quanto disposto dall'articolo 68, commi 1 e 3.

3. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie.

4. Scaduti i termini, la corte di giustizia tributaria decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio.

5. La corte di giustizia tributaria pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile nella quale sono dati i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

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In sintesi

  • Contro i provvedimenti del presidente è ammesso reclamo, da notificare alle altre parti costituite nelle forme dell'articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla loro comunicazione.
  • Il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito secondo l'articolo 68, commi 1 e 3.
  • Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie; scaduti i termini, la corte decide immediatamente in camera di consiglio.
  • La corte pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile con i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Come rimettere al collegio la decisione del presidente. L'articolo 76 disciplina il reclamo contro i provvedimenti del presidente adottati in sede di esame preliminare ai sensi dell'articolo 75. È lo strumento che assicura il doppio vaglio: ciò che il presidente ha deciso in via monocratica con decreto può essere rimesso alla valutazione collegiale della corte di giustizia tributaria. La parte che intende reclamare deve notificare il reclamo alle altre parti costituite nelle forme previste dall'articolo 66, commi 1 e 2, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della segreteria.

Il procedimento è scandito da termini perentori brevi, coerenti con l'esigenza di rapida definizione della fase preliminare. Dopo la notifica, il reclamante, nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione e a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, effettua il deposito del reclamo secondo le modalità dell'articolo 68, commi 1 e 3, replicando lo schema della costituzione in giudizio del ricorrente. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo, le altre parti possono presentare memorie a difesa delle proprie posizioni. La struttura del contraddittorio è dunque accelerata ma piena.

Scaduti i termini, la corte decide immediatamente il reclamo in camera di consiglio. Il comma 5 distingue la forma della decisione in funzione del suo contenuto: la corte pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo, cioè quando definisce il giudizio; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile, con la quale detta i provvedimenti per la prosecuzione del processo. La diversa veste non è formale: la sentenza, che chiude il giudizio, è soggetta ai mezzi di impugnazione ordinari, mentre l'ordinanza che dispone la prosecuzione è espressamente non impugnabile, perché non pregiudica l'esito della causa, che proseguirà verso la trattazione secondo gli articoli 78 e seguenti.

Casi pratici

Caso 1: Reclamo contro la dichiarazione di inammissibilità

Il presidente dichiara con decreto l'inammissibilità del ricorso. Il ricorrente propone reclamo entro trenta giorni dalla comunicazione, notificandolo alla controparte e depositandolo nei successivi quindici giorni. La corte, riesaminata la questione in camera di consiglio, può confermare l'inammissibilità con sentenza oppure, ritenendolo ammissibile, disporre con ordinanza la prosecuzione del processo.

Domande frequenti

Entro quanto devo proporre reclamo contro il decreto del presidente?

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento da parte della segreteria, notificandolo alle altre parti costituite nelle forme dell'articolo 66, commi 1 e 2.

Cosa devo fare dopo aver notificato il reclamo?

Nel termine perentorio di quindici giorni dall'ultima notificazione, a pena di inammissibilità rilevabile d'ufficio, devi effettuare il deposito del reclamo secondo l'articolo 68, commi 1 e 3.

Le altre parti possono difendersi nel procedimento di reclamo?

Sì. Nei successivi quindici giorni dalla notifica del reclamo le altre parti possono presentare memorie; scaduti i termini, la corte decide immediatamente in camera di consiglio.

Con quale provvedimento decide la corte sul reclamo?

Pronuncia sentenza se dichiara l'inammissibilità del ricorso o l'estinzione del processo; negli altri casi pronuncia ordinanza non impugnabile con i provvedimenti per la prosecuzione del processo.

Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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