In sintesi
L'art. 76 tutela i procedimenti di adozione internazionale già in corso o definiti prima dell'entrata in vigore della legge, applicando ad essi la disciplina previgente.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 L. 184/1983 – Norme transitorie adozioni internazionali in corso
Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)
Alle procedure relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima.
Stesso numero, altri codici
- Art. 76 Cod. Amb. — disposizioni generali
- Art. 76 D.Lgs. 159/2011 — Altre sanzioni penali
- Art. 76 D.Lgs. 209/2005 — Requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali
- Art. 76 D.Lgs. 42/2004 — Assistenza e collaborazione a favore degli Stati membri dell'Unione europea
- Art. 76 CAD — Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sis...
- Art. 76 Codice Civile: Computo dei gradi
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Commento
Tutela dei procedimenti in corso. L'articolo 76 è una norma di diritto intertemporale: sancisce il principio della continuità regolatoria per le procedure di adozione internazionale già instaurate o già concluse alla data di entrata in vigore della legge n. 184/1983.
La disposizione risponde a un'esigenza fondamentale di certezza del diritto: i procedimenti adottivi in materia internazionale, per la loro complessità e durata, possono attraversare fasi normative diverse. Il cambio di disciplina a procedimento già avviato potrebbe creare gravi incertezze per le famiglie coinvolte e, soprattutto, rischiare di pregiudicare il superiore interesse del minore già inserito in un percorso adottivo.
Questa clausola di salvaguardia è coerente con la tecnica normativa abituale nelle grandi riforme del diritto di famiglia, dove la tutela delle situazioni giuridiche sorte sotto la vecchia disciplina è essenziale per evitare che la norma innovativa abbia effetti retroattivi indesiderati.
Casi pratici
Caso 1: Coppia con procedura già in corso all'entrata in vigore
Tizio e Caia hanno avviato nel 1982 una procedura di adozione di un minore straniero secondo le norme allora vigenti. Quando entra in vigore la legge n. 184/1983, la procedura non è ancora conclusa. In forza dell'art. 76, la loro procedura prosegue e viene definita secondo le regole anteriori, senza che sia necessario riavviare l'iter secondo la nuova disciplina.
Domande frequenti
Le nuove regole della legge 184/1983 si applicano anche ai procedimenti già avviati?
No: l'art. 76 stabilisce che le procedure in corso o già definite all'entrata in vigore della legge continuano a essere regolate dalle disposizioni previgenti.
Qual è la ratio della norma transitoria?
Garantire la certezza del diritto e la continuità dei percorsi adottivi già avviati, evitando che il cambio di disciplina pregiudichi i minori già inseriti in un iter di adozione internazionale.
La norma riguarda solo le adozioni internazionali?
Sì, l'art. 76 si riferisce esplicitamente alle procedure di adozione di minori stranieri.
Vedi anche