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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
All'apertura del procedimento di adottabilità, i genitori sono avvisati e assistiti da difensore; il tribunale può adottare subito provvedimenti provvisori nell'interesse del minore, da confermare entro 30 giorni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 10 L. 184/1983 – Apertura del procedimento di adottabilità

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. Il presidente del tribunale per i minorenni o un giudice da lui delegato, ricevuto il ricorso di cui all'articolo 9, comma 2, provvede all'immediata apertura di un procedimento relativo allo stato di abbandono del minore. Dispone immediatamente, all'occorrenza, tramite i servizi sociali locali o gli organi di pubblica sicurezza, più approfonditi accertamenti sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore, sull'ambiente in cui ha vissuto e vive ai fini di verificare se sussiste lo stato di abbandono.

2. All'atto dell'apertura del procedimento, sono avvertiti i genitori o, in mancanza, i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore. Con lo stesso atto il presidente del tribunale per i minorenni li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio per il caso che essi non vi provvedano. Tali soggetti, assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti disposti dal tribunale, possono presentare istanze anche istruttorie e prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti nel fascicolo previa autorizzazione del giudice.

3. Il tribunale può disporre in ogni momento e fino all'affidamento preadottivo ogni opportuno provvedimento provvisorio nell'interesse del minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o una comunità di tipo familiare, la sospensione della responsabilità genitoriale
dei genitori sul minore, la sospensione dell'esercizio delle funzioni del tutore e la nomina di un tutore provvisorio.

4. In caso di urgente necessità, i provvedimenti di cui al comma 3 possono essere adottati dal presidente del tribunale per i minorenni o da un giudice da lui delegato.

5. Il tribunale, entro trenta giorni, deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti ai sensi del comma 4. Il tribunale provvede in camera di consiglio con l'intervento del pubblico ministero, sentite tutte le parti interessate ed assunta ogni necessaria informazione. Deve inoltre essere sentito il minore che ha compiuto gli anni dodici e anche il minore di età inferiore, in considerazione della sua capacità di discernimento. I provvedimenti adottati debbono essere comunicati al pubblico ministero ed ai genitori. Si applicano le norme di cui agli articoli 330 e seguenti del codice civile.

Commento

L'avvio del procedimento e le garanzie difensive. L'articolo 10 disciplina la fase iniziale del procedimento di adottabilità, bilanciando l'urgenza di tutelare il minore con il rispetto delle garanzie processuali dei genitori. Il presidente del tribunale per i minorenni, ricevuto il ricorso del procuratore, deve provvedere immediatamente all'apertura del procedimento e disporre gli accertamenti necessari, anche tramite servizi sociali e organi di pubblica sicurezza, sulle condizioni giuridiche e di fatto del minore.

Il comma 2 presidia il diritto di difesa in modo pieno: i genitori o i parenti entro il quarto grado che abbiano rapporti significativi con il minore devono essere avvertiti dell'apertura del procedimento, invitati a nominare un difensore e informati della nomina di un difensore di ufficio. Possono partecipare a tutti gli accertamenti, presentare istanze istruttorie e accedere al fascicolo previa autorizzazione del giudice. Questa costruzione processuale riflette la natura contenziosa che il procedimento assume sin dall'inizio.

Il tribunale dispone di ampi poteri provvisori: può collocare temporaneamente il minore presso una famiglia o una comunità, sospendere la responsabilità genitoriale, sospendere le funzioni del tutore e nominare un tutore provvisorio. In caso di urgenza questi poteri possono essere esercitati in via monocratica dal presidente o da un giudice delegato, ma il collegio deve pronunciarsi entro trenta giorni. Il minore di almeno dodici anni deve essere sentito, così come il minore più piccolo se capace di discernimento.

Casi pratici

Caso 1: Provvedimento urgente di collocamento temporaneo

Il procuratore segnala al presidente del tribunale per i minorenni la situazione di grave abbandono del minore Tizio. Il presidente, accertata l'urgenza, dispone immediatamente il collocamento temporaneo del minore presso una comunità di tipo familiare e nomina un tutore provvisorio. Entro trenta giorni il collegio, sentiti il pubblico ministero e le parti, conferma i provvedimenti urgenti.

Domande frequenti

Come vengono avvisati i genitori dell'apertura del procedimento di adottabilità?

Il presidente del tribunale li avverte con atto che li invita a nominare un difensore e li informa della nomina di un difensore di ufficio se non vi provvedono.

I genitori possono partecipare agli accertamenti del tribunale?

Sì. Assistiti dal difensore, possono partecipare a tutti gli accertamenti, presentare istanze istruttorie e prendere visione degli atti previa autorizzazione del giudice.

Quali provvedimenti provvisori può adottare il tribunale?

Collocamento temporaneo presso famiglia o comunità, sospensione della responsabilità genitoriale dei genitori, sospensione del tutore e nomina di tutore provvisorio.

Entro quanto tempo il tribunale deve pronunciarsi sui provvedimenti urgenti?

Entro trenta giorni il tribunale deve confermare, modificare o revocare i provvedimenti urgenti assunti in via monocratica.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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