L. 4 maggio 1983, n. 184 – Diritto del minore a una famiglia
Articolo abrogato. Non è più in vigore: l’abrogazione è stata disposta dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151. Il testo previgente è riportato qui sotto a fini di consultazione storica.
Testo previgente
1. Fermo restando quanto previsto in altre disposizioni di legge, i genitori adottivi e coloro che hanno un minore in affidamento preadottivo hanno diritto a fruire dei seguenti benefici: a) l’astensione dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, primo comma, della leg ge 9 dicembre 1977, n. 903, anche se il mi nore adottato ha superato i sei anni di età; b) l’assenza dal lavoro, quale regolata dall’articolo 6, secondo comma, e dall’articolo 7 della predetta legge n. 903 del 1977 , sino a che il minore adottato non abbia raggiunto i sei anni di età; c) congedo di durata corrispondente al periodo di permanenza nello Stato straniero richiesto per l’adozione
Questa disposizione non è più in vigore. Gli estremi dell'atto che l'ha abrogata sono indicati qui sopra. Il testo resta consultabile a fini di ricostruzione storica: non va usato per valutare una situazione attuale. Per la disciplina vigente parti dall'indice: Adozione e affidamento (L. 184/1983).
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Articolo abrogato.
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
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