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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'articolo 36 fissa le regole per le adozioni internazionali secondo lo status del Paese di origine: procedura chiusa per i Paesi aderenti alla Convenzione, condizioni cumulative stringenti per i non aderenti, regime speciale per i cittadini italiani residenti all'estero da almeno due anni.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 36 L. 184/1983 – Adozione internazionale: Paesi aderenti e non alla Convenzione

Testo vigente — Legge 4 maggio 1983, n. 184 (aggiornato da Normattiva)

1. L'adozione internazionale dei minori provenienti da Stati che hanno ratificato la Convenzione, o che nello spirito della Convenzione abbiano stipulato accordi bilaterali, può avvenire solo con le procedure e gli effetti previsti dalla presente legge.

2. L'adozione o affidamento a scopo adottivo, pronunciati in un Paese non aderente alla Convenzione né firmatario di accordi bilaterali, possono essere dichiarati efficaci in Italia a condizione che: a) sia accertata la condizione di abbandono del minore straniero o il consenso dei genitori biologici
ad una adozione che determini per il minore adottato l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio
degli adottanti e la cessazione dei rapporti giuridici fra il minore e la famiglia d'origine; b) gli adottanti abbiano ottenuto il decreto di idoneità previsto dall'articolo 30 e le procedure adottive siano state effettuate con l'intervento della Commissione di cui all'articolo 38 e di un ente autorizzato; c) siano state rispettate le indicazioni contenute nel decreto di idoneità; d) sia stata concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera h).

3. Il relativo provvedimento è assunto dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Di tale provvedimento è data comunicazione alla Commissione, che provvede a quanto disposto dall'articolo 39, comma 1, lettera e).

4. L'adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione.

Commento

Il doppio regime delle adozioni internazionali: Paesi aderenti e non alla Convenzione. L'articolo 36 distingue due grandi categorie di adozioni internazionali in relazione allo status del Paese di origine del minore rispetto alla Convenzione dell'Aja del 1993. Per i Paesi che hanno ratificato la Convenzione o stipulato accordi bilaterali (comma 1), il sistema è chiuso: le procedure e gli effetti previsti dalla legge italiana sono gli unici percorsi ammissibili, senza deroghe.

Per i Paesi non aderenti (comma 2), la legge non esclude ogni possibilità di riconoscimento, ma impone un quadro di condizioni cumulative molto rigoroso. Occorre anzitutto accertare l'abbandono del minore o il consenso informato dei genitori biologici a un'adozione produttiva di effetti pieni — ossia l'acquisizione dello stato di figlio nato nel matrimonio degli adottanti e la cessazione dei rapporti con la famiglia di origine. È necessario inoltre che gli adottanti siano in possesso del decreto di idoneità rilasciato dal tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 30, che la procedura si sia svolta con l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali e di un ente autorizzato, e che siano state rispettate le indicazioni del decreto di idoneità. Il provvedimento di riconoscimento è adottato dal tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità.

Il comma 4 introduce un regime speciale per i cittadini italiani stabilmente residenti all'estero: se al momento della pronuncia dell'adozione dimostrino di aver soggiornato continuativamente nel Paese straniero e di avervi risieduto da almeno due anni, il provvedimento è riconosciuto ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché sia conforme ai principi della Convenzione dell'Aja. Questa disposizione mira ad evitare ingiustificate discriminazioni nei confronti di cittadini italiani radicati nel Paese estero di residenza.

Casi pratici

Caso 1: Coppia italiana adotta in un Paese non aderente alla Convenzione

Tizio e Caia, con regolare decreto di idoneità, avviano la procedura di adozione in un Paese che non ha ratificato la Convenzione dell'Aja né stipulato accordi bilaterali con l'Italia. La procedura si svolge con l'intervento della Commissione per le adozioni internazionali e di un ente autorizzato. Il tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità, verificate le condizioni cumulative dell'articolo 36, comma 2, dichiara l'adozione efficace in Italia e comunica il provvedimento alla Commissione.

Caso 2: Cittadino italiano residente all'estero da due anni

Sempronio, cittadino italiano, risiede stabilmente in un Paese straniero da oltre due anni e ottiene da quell'autorità giudiziaria la pronuncia dell'adozione di un minore locale. Al suo rientro in Italia presenta al tribunale per i minorenni la documentazione attestante il soggiorno continuativo e la residenza biennale all'estero. Il tribunale, verificata la conformità ai principi della Convenzione dell'Aja, riconosce l'adozione ad ogni effetto in Italia.

Domande frequenti

Le adozioni da Paesi che non hanno ratificato la Convenzione dell'Aja sono ammesse in Italia?

Sono ammesse, ma a condizioni molto stringenti: occorre accertare l'abbandono del minore o il consenso dei genitori biologici all'adozione piena, gli adottanti devono avere il decreto di idoneità, la procedura deve essere stata condotta con l'intervento della Commissione e di un ente autorizzato e devono essere state rispettate le indicazioni del decreto di idoneità.

Un cittadino italiano che vive all'estero da anni può ottenere il riconoscimento in Italia dell'adozione pronunciata nel suo Paese di residenza?

Sì. Se al momento della pronuncia dimostra di aver soggiornato continuativamente nel Paese straniero e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, l'adozione è riconosciuta in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione dell'Aja.

Chi è competente a riconoscere l'adozione pronunciata in un Paese non aderente alla Convenzione?

Il tribunale per i minorenni che ha emesso il decreto di idoneità all'adozione. Il provvedimento di riconoscimento viene comunicato alla Commissione per le adozioni internazionali, che provvede agli adempimenti di sua competenza.

L'adozione da un Paese con accordo bilaterale con l'Italia segue le stesse regole di quella da un Paese che ha ratificato la Convenzione?

Sì. Il comma 1 equipara i Paesi firmatari di accordi bilaterali a quelli che hanno ratificato la Convenzione: in entrambi i casi si applicano le procedure e gli effetti previsti dalla legge italiana, senza possibilità di deroghe.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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