← Torna a Intelligenza artificiale — AI Act (Regolamento UE 2024/1689)
Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
  • Le autorità di vigilanza del mercato hanno competenze e poteri specifici per controllare che le prove di sistemi di IA in condizioni reali rispettino il Regolamento (UE) 2024/1689.
  • Quando le prove si svolgono all'interno di uno spazio di sperimentazione normativa (sandbox), le autorità verificano la conformità nell'ambito del loro ruolo di controllo della sandbox stessa.
  • In caso di incidente grave o di sospetta violazione delle condizioni degli artt. 60-61, l'autorità può sospendere o cessare le prove oppure imporre modifiche al fornitore e al deployer.
  • Ogni decisione di sospensione o modifica deve essere motivata e indicare le modalità di contestazione disponibili per il fornitore.
  • Le decisioni adottate in uno Stato membro devono essere comunicate alle autorità degli altri Stati coinvolti nella prova.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 76 Reg. (UE) 2024/1689 — Controllo delle prove in condizioni reali da parte delle autorità di vigilanza del mercato

Regolamento (UE) 2024/1689 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2024 che stabilisce regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (regolamento sull’intelligenza artificiale)

1. Le autorità di vigilanza del mercato hanno le competenze e i poteri per garantire che le prove in condizioni reali siano conformi al presente regolamento.

2. Qualora siano effettuate prove in condizioni reali per i sistemi di IA sottoposti a controllo all'interno di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA a norma dell'articolo 58, le autorità di vigilanza del mercato verificano la conformità dell'articolo 60 nell'ambito del loro ruolo di controllo per lo spazio di sperimentazione normativa per l'IA. Tali autorità possono, se del caso, consentire che le prove in condizioni reali siano effettuate dal fornitore o potenziale fornitore in deroga alle condizioni di cui all'articolo 60, paragrafo 4, lettere f) e g).

3. Qualora sia stata informata dal potenziale fornitore, dal fornitore o da un terzo di un incidente grave o abbia altri motivi per ritenere che le condizioni di cui agli articoli 60 e 61 non siano soddisfatte, un'autorità di vigilanza del mercato può adottare una delle seguenti decisioni sul suo territorio, a seconda dei casi:

a) sospendere o cessare le prove in condizioni reali;

b) imporre al fornitore o potenziale fornitore e al deployer o al potenziale deployer di modificare qualsiasi aspetto delle prove in condizioni reali.

4. Ove un'autorità di vigilanza del mercato abbia adottato una decisione di cui al paragrafo 3 o sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 60, paragrafo 4, lettera b), la decisione o l'obiezione ne indica i motivi ed espone le modalità con cui il fornitore o potenziale fornitore può contestare la decisione o l'obiezione.

5. Se del caso, ove un'autorità di vigilanza del mercato abbia adottato una decisione di cui al paragrafo 3, ne comunica i motivi alle autorità di vigilanza del mercato degli altri Stati membri in cui il sistema di IA è stato sottoposto a prova conformemente al piano di prova.

Commento

Il controllo delle prove in condizioni reali come funzione di vigilanza

L'art. 76 attribuisce alle autorità di vigilanza del mercato uno specifico potere di intervento sulle prove di sistemi di IA condotte in condizioni reali. La norma si inserisce nel quadro più ampio dei poteri di vigilanza conferiti alle autorità nazionali dal Capo VII dell'AI Act, ma si specializza su una fase particolarmente delicata del ciclo di vita dei sistemi: quella dei test su persone reali, in contesti non controllati, prima o durante la commercializzazione.

La logica è quella del controllo preventivo dei rischi: un sistema di IA testato su persone reali può causare danni concreti prima ancora di essere immesso sul mercato. Le autorità devono quindi poter intervenire rapidamente, senza attendere l'esito delle procedure ordinarie di enforcement.

Competenze e poteri: il quadro generale

Il par. 1 afferma in modo netto che le autorità di vigilanza del mercato «hanno le competenze e i poteri» per garantire la conformità delle prove in condizioni reali. Questa formulazione è deliberatamente ampia: non enumera in modo tassativo i poteri specifici, ma rinvia al quadro generale della vigilanza del mercato (art. 74 ss.) e alla normativa nazionale di attuazione. In pratica, le autorità possono: richiedere documentazione al fornitore; effettuare ispezioni; raccogliere campioni; richiedere chiarimenti; adottare misure cautelari.

Il regime speciale per le prove nelle sandbox

Il par. 2 disciplina la situazione in cui le prove in condizioni reali si svolgono all'interno di uno spazio di sperimentazione normativa per l'IA (sandbox, art. 57 ss.). In questo caso le autorità di vigilanza del mercato verificano la conformità all'art. 60 nell'ambito del loro ruolo di supervisione della sandbox. La norma prevede anche una specifica flessibilità: le autorità possono autorizzare il fornitore a effettuare le prove in deroga alle condizioni di cui all'art. 60, par. 4, lett. f) e g) — relative rispettivamente alla sorveglianza umana del fornitore durante le prove e alla metodologia di testing. Questa flessibilità è giustificata dal contesto controllato della sandbox, che offre garanzie aggiuntive rispetto alle prove «libere».

I poteri di intervento in caso di incidenti o violazioni

Il par. 3 è il cuore operativo dell'articolo. L'autorità può adottare misure di intervento quando:

  • Sia stata informata di un incidente grave da parte del fornitore potenziale, dal fornitore effettivo, dal deployer potenziale o da un terzo (incluse organizzazioni della società civile o ricercatori).
  • Abbia altri motivi per ritenere che le condizioni degli artt. 60 e 61 non siano soddisfatte — la norma non richiede la certezza della violazione, ma una ragionevole base per il sospetto.

Le misure disponibili sono due:

  • Sospensione o cessazione delle prove (lett. a): misura più grave, adottata quando i rischi per i soggetti o la gravità della violazione non permettono la prosecuzione nemmeno con modifiche.
  • Imposizione di modifiche (lett. b): misura meno invasiva, con cui l'autorità ordina al fornitore o al deployer di modificare specifici aspetti del piano di prova o delle modalità di conduzione.

La distinzione tra fornitore e deployer è rilevante anche qui: l'obbligo di modifica può gravare su entrambi, a seconda di chi controlla l'aspetto da modificare.

Motivazione e diritto di contestazione

Il par. 4 impone che ogni decisione adottata ai sensi del par. 3 sia motivata e indichi le modalità con cui il fornitore o il potenziale fornitore può contestare la decisione o l'obiezione. Questa garanzia procedurale è fondamentale: le decisioni di sospensione o di modifica possono avere impatto economico e reputazionale significativo per il fornitore, e il diritto di ricorso è un contrappeso necessario ai poteri di intervento.

Coordinamento transfrontaliero

Il par. 5 introduce un obbligo di comunicazione orizzontale tra autorità di Stati membri diversi: se un'autorità adotta una decisione di sospensione o modifica, ne comunica i motivi alle autorità degli altri Stati in cui il sistema di IA era sottoposto a prova. Questo meccanismo è essenziale per le prove condotte simultaneamente in più Paesi — situazione sempre più comune per i sistemi di IA sviluppati da operatori attivi a livello europeo. La comunicazione garantisce che una criticità rilevata in uno Stato membro non passi inosservata negli altri.

Casi pratici

Caso 1:

Caso 2:

Caso 3:

Domande frequenti

Chi può segnalare all'autorità di vigilanza un problema durante le prove in condizioni reali?

L'art. 76, par. 3, prevede che la segnalazione possa provenire dal fornitore potenziale o effettivo, dal deployer potenziale o effettivo, ma anche da 'un terzo'. Rientrano quindi anche organizzazioni di pazienti, associazioni di consumatori, ricercatori indipendenti o singoli soggetti partecipanti alla prova.

L'autorità di vigilanza può fermare una prova senza preavviso?

L'art. 76 non prevede espressamente un preavviso obbligatorio, ma richiede che ogni decisione sia motivata (par. 4). In caso di urgenza (incidente grave con rischio immediato per i soggetti), una sospensione immediata è compatibile con la norma, purché seguita da motivazione e indicazione delle modalità di contestazione.

Le prove in sandbox hanno lo stesso regime di controllo di quelle 'libere'?

Il regime di controllo è simile, ma le autorità che supervisionano la sandbox hanno un ulteriore potere di flessibilità: possono autorizzare il fornitore a derogare ad alcune condizioni specifiche dell'art. 60 (par. 4, lett. f e g) che nel contesto controllato della sandbox sono meno necessarie.

Se l'autorità di uno Stato sospende le prove, le prove negli altri Stati devono fermarsi?

Non automaticamente. Il par. 5 prevede solo l'obbligo di comunicazione tra autorità. Tuttavia, le autorità degli altri Stati — ricevuta la comunicazione — potranno valutare autonomamente se adottare misure analoghe sul proprio territorio.

Il fornitore può contestare la decisione dell'autorità di vigilanza?

Sì. Il par. 4 impone espressamente che la decisione indichi 'le modalità con cui il fornitore o potenziale fornitore può contestare la decisione o l'obiezione'. Le modalità di ricorso dipendono dall'ordinamento nazionale (ricorso amministrativo, ricorso al giudice amministrativo ecc.).

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.