Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 59 D.Lgs. 175/2024 – Spese del giudizio

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio che sono liquidate con la sentenza.

2. Le spese del giudizio sono compensate, in tutto o in parte, in caso di soccombenza reciproca e quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate ovvero quando la parte è risultata vittoriosa sulla base di documenti decisivi che la stessa ha prodotto solo nel corso del giudizio.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile.

4. Le spese di giudizio comprendono, oltre al contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre il contributo previdenziale e l'imposta sul valore aggiunto, se dovuti.

5. Con l'ordinanza che decide sulle istanze cautelari la corte di giustizia tributaria provvede sulle spese della relativa fase. La pronuncia sulle spese conserva efficacia anche dopo il provvedimento che definisce il giudizio, salvo diversa statuizione espressa nella sentenza di merito.

6. I compensi agli incaricati dell'assistenza tecnica sono liquidati sulla base dei parametri previsti per le singole categorie professionali. Agli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 57, comma 4, si applicano i parametri previsti per i dottori commercialisti e gli esperti contabili.

7. Nella liquidazione delle spese a favore dell'ente impositore, dell'agente della riscossione e dei soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, se assistiti da propri funzionari, si applicano le disposizioni per la liquidazione del compenso spettante agli avvocati, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

8. Qualora una delle parti ovvero il giudice abbia formulato una proposta conciliativa, non accettata dall'altra parte senza giustificato motivo, restano a carico di quest'ultima le spese del giudizio maggiorate del 50 per cento, ove il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta ad essa effettuata. Se è intervenuta conciliazione le spese si intendono compensate, salvo che le parti stesse abbiano diversamente convenuto nel processo verbale di conciliazione.

9. Nella liquidazione delle spese si tiene altresì conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti di parte.

In sintesi

  • La parte soccombente è condannata a rimborsare le spese del giudizio, liquidate con la sentenza; in caso di soccombenza reciproca o di gravi ed eccezionali ragioni motivate le spese possono essere compensate.
  • Si applica l'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile in materia di responsabilità aggravata.
  • Le spese comprendono il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali, gli esborsi, il contributo previdenziale e l'IVA se dovuti.
  • Se una proposta conciliativa non è accettata senza giustificato motivo, le spese restano a carico di chi l'ha rifiutata, maggiorate del 50 per cento, quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore alla proposta.

Chi paga le spese e secondo quali criteri. L'articolo 59 regola il regime delle spese del processo tributario, applicando il principio generale della soccombenza: la parte che perde è condannata a rimborsare le spese, liquidate dal giudice con la sentenza. La compensazione è possibile, in tutto o in parte, solo in caso di soccombenza reciproca oppure quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni che devono essere espressamente motivate, o ancora quando la parte vittoriosa lo sia grazie a documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio. La norma limita così la discrezionalità del giudice, in linea con l'esigenza di responsabilizzare le parti.

La disposizione richiama l'articolo 96, commi primo e terzo, del codice di procedura civile, consentendo la condanna per responsabilità aggravata in caso di lite temeraria. Il comma 4 definisce con precisione il contenuto delle spese rimborsabili: contributo unificato, onorari e diritti del difensore, spese generali ed esborsi, oltre al contributo previdenziale e all'IVA se dovuti. È prevista una disciplina specifica per la fase cautelare, dove la corte provvede sulle spese con la stessa ordinanza che decide sull'istanza, e una regola di liquidazione dei compensi per i difensori in base ai parametri delle rispettive categorie professionali.

Particolarmente rilevante sul piano pratico è il meccanismo legato alla conciliazione: se una parte o il giudice formula una proposta conciliativa e l'altra parte non l'accetta senza giustificato motivo, le spese restano a carico di quest'ultima maggiorate del 50 per cento, quando il riconoscimento delle sue pretese risulti inferiore al contenuto della proposta. È una norma che incentiva le definizioni concordate, in coerenza con gli strumenti deflattivi del contenzioso. La quantificazione delle spese a favore degli enti impositori assistiti da propri funzionari avviene con i parametri degli avvocati, ridotti del 20 per cento. Infine, il comma 9 prevede che nella liquidazione si tenga conto del rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza degli atti, in coerenza con l'articolo 63.

Casi pratici

Caso 1: Proposta conciliativa rifiutata

All'ente impositore viene proposta dal contribuente, o dal giudice, una conciliazione che il contribuente rifiuta senza giustificato motivo. La sentenza riconosce poi al contribuente meno di quanto offerto nella proposta: le spese del giudizio restano a suo carico, maggiorate del 50 per cento, in applicazione del meccanismo premiale dell'articolo 59.

Caso 2: Vittoria con documento prodotto tardivamente

Un contribuente vince il giudizio, ma soltanto grazie a un documento decisivo che ha prodotto solo nel corso del processo e che avrebbe potuto allegare prima. Il giudice, pur dando ragione al contribuente, compensa le spese, perché la norma consente la compensazione in questa specifica ipotesi.

Domande frequenti

Chi paga le spese del processo tributario?

La parte soccombente, cioè chi perde, è condannata a rimborsare le spese del giudizio liquidate con la sentenza, salvo i casi di compensazione previsti dalla norma.

Quando il giudice può compensare le spese?

In caso di soccombenza reciproca, quando ricorrono gravi ed eccezionali ragioni espressamente motivate, oppure quando la parte è risultata vittoriosa grazie a documenti decisivi prodotti solo nel corso del giudizio.

Cosa comprendono le spese rimborsabili?

Il contributo unificato, gli onorari e i diritti del difensore, le spese generali e gli esborsi sostenuti, oltre al contributo previdenziale e all'IVA se dovuti.

Cosa accade se rifiuto una proposta conciliativa?

Se la rifiuti senza giustificato motivo e il riconoscimento delle tue pretese risulta inferiore alla proposta, le spese del giudizio restano a tuo carico maggiorate del 50 per cento.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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