Art. 84 D.Lgs. 175/2024 – Deliberazioni della corte di giustizia tributaria
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La corte di giustizia tributaria, subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, delibera la decisione in segreto nella camera di consiglio e il presidente, al termine, dà lettura immediata del dispositivo, salva la facoltà della corte di riservarne il deposito in segreteria e la sua contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite entro il termine perentorio dei successivi sette giorni.
2. Quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
3. Alle deliberazioni del collegio si applicano le disposizioni di cui agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile. Non sono tuttavia ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
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In sintesi
Subito dopo la discussione in pubblica udienza o l'esposizione del relatore, la corte delibera in segreto nella camera di consiglio.
Il presidente dà lettura immediata del dispositivo, salvo riservarne il deposito in segreteria entro il termine perentorio di sette giorni con comunicazione ai difensori.
La deliberazione può essere rinviata di non oltre trenta giorni quando ne ricorrono i motivi.
Si applicano gli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile, ma non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande.
Il momento decisorio. L'articolo 84 disciplina il passaggio dalla trattazione alla decisione: chiusa la discussione in pubblica udienza, oppure esaurita l'esposizione del relatore nei casi di trattazione camerale, il collegio si ritira a deliberare in segreto. La segretezza della camera di consiglio è la garanzia che la decisione maturi senza interferenze esterne, e il dispositivo letto subito dal presidente cristallizza l'esito raggiunto.
La norma introduce una flessibilità pratica: il collegio può riservare il deposito del dispositivo in segreteria, da effettuarsi entro il termine perentorio di sette giorni, con contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite. È una valvola che consente di affinare la formulazione del dispositivo nelle cause più complesse. Il comma 2 ammette inoltre il rinvio della deliberazione, ma con un tetto rigido: non oltre trenta giorni.
Il richiamo agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile importa nel processo tributario le regole sulla collegialità, sull'ordine delle questioni e sulla votazione a maggioranza. La scelta più caratterizzante è però il divieto di sentenze non definitive o parziali: nel processo tributario la corte deve decidere l'intera controversia in un'unica pronuncia, senza frammentare il giudizio. La sentenza così deliberata sarà poi redatta secondo il contenuto prescritto dall'articolo 85 e resa pubblica con il deposito disciplinato dall'articolo 86.
Casi pratici
Caso 1: Lettura del dispositivo riservata
Conclusa la discussione di una causa con più motivi di ricorso, il collegio ritiene opportuno calibrare con attenzione la formulazione del dispositivo. Avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 84, riserva il deposito in segreteria, che avviene il sesto giorno con contestuale comunicazione ai difensori, entro il termine perentorio dei sette giorni.
Domande frequenti
Quando la corte delibera la decisione?
Subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, in segreto nella camera di consiglio.
Il dispositivo va letto subito?
Di regola sì: il presidente ne dà lettura immediata al termine. La corte può però riservarne il deposito in segreteria entro il termine perentorio di sette giorni, dandone comunicazione ai difensori.
Si può rinviare la deliberazione?
Sì, quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
La corte può decidere solo una parte delle domande?
No. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande: la decisione deve riguardare l'intera controversia.
Fonti consultate: 1 fonte verificata
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza · Divulgatore giuridico e fiscale
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. È un progetto individuale: la selezione delle fonti, la stesura dei commenti e la revisione sono curate direttamente dall’autore. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il testo della norma riproduce la fonte ufficiale vigente; il commento che segue è redazionale e ha finalità divulgativa. Questo contenuto non sostituisce in alcun modo il parere di un professionista abilitato: per la valutazione del caso concreto è necessario rivolgersi a un avvocato o a un consulente iscritto all'albo.
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In sintesi
Il momento decisorio. L'articolo 84 disciplina il passaggio dalla trattazione alla decisione: chiusa la discussione in pubblica udienza, oppure esaurita l'esposizione del relatore nei casi di trattazione camerale, il collegio si ritira a deliberare in segreto. La segretezza della camera di consiglio è la garanzia che la decisione maturi senza interferenze esterne, e il dispositivo letto subito dal presidente cristallizza l'esito raggiunto.
La norma introduce una flessibilità pratica: il collegio può riservare il deposito del dispositivo in segreteria, da effettuarsi entro il termine perentorio di sette giorni, con contestuale comunicazione ai difensori delle parti costituite. È una valvola che consente di affinare la formulazione del dispositivo nelle cause più complesse. Il comma 2 ammette inoltre il rinvio della deliberazione, ma con un tetto rigido: non oltre trenta giorni.
Il richiamo agli articoli 276 e seguenti del codice di procedura civile importa nel processo tributario le regole sulla collegialità, sull'ordine delle questioni e sulla votazione a maggioranza. La scelta più caratterizzante è però il divieto di sentenze non definitive o parziali: nel processo tributario la corte deve decidere l'intera controversia in un'unica pronuncia, senza frammentare il giudizio. La sentenza così deliberata sarà poi redatta secondo il contenuto prescritto dall'articolo 85 e resa pubblica con il deposito disciplinato dall'articolo 86.
Casi pratici
Caso 1: Lettura del dispositivo riservata
Conclusa la discussione di una causa con più motivi di ricorso, il collegio ritiene opportuno calibrare con attenzione la formulazione del dispositivo. Avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 84, riserva il deposito in segreteria, che avviene il sesto giorno con contestuale comunicazione ai difensori, entro il termine perentorio dei sette giorni.
Domande frequenti
Quando la corte delibera la decisione?
Subito dopo la discussione in pubblica udienza o, se questa non vi è stata, dopo l'esposizione del relatore, in segreto nella camera di consiglio.
Il dispositivo va letto subito?
Di regola sì: il presidente ne dà lettura immediata al termine. La corte può però riservarne il deposito in segreteria entro il termine perentorio di sette giorni, dandone comunicazione ai difensori.
Si può rinviare la deliberazione?
Sì, quando ne ricorrono i motivi la deliberazione in camera di consiglio può essere rinviata di non oltre trenta giorni.
La corte può decidere solo una parte delle domande?
No. Non sono ammesse sentenze non definitive o limitate solo ad alcune domande: la decisione deve riguardare l'intera controversia.