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Art. 108 D.Lgs. 175/2024 – Controdeduzioni dell’appellato e appello incidentale
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le parti diverse dall'appellante debbono costituirsi nei modi e termini di cui all'articolo 69 depositando apposito atto di controdeduzioni.
2. Nello stesso atto depositato nei modi e termini di cui al comma 1 può essere proposto, a pena d'inammissibilità, appello incidentale.
Stesso numero, altri codici
- Art. 108 Reg. (UE) 2024/1689 — Modifiche del regolamento (UE) 2018/1139
- Art. 108 Cod. Amb. — scarichi di sostanze pericolose
- Art. 108 D.Lgs. 159/2011 — Direzione investigativa antimafia
- Art. 108 D.Lgs. 209/2005 — Attività di distribuzione
- Art. 108 D.Lgs. 42/2004 — Canoni di concessione, corrispettivi di riproduzione, cauzione
- Art. 108 Codice Civile: Inapponibilità di termini e condizioni