Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 118 D.Lgs. 175/2024 – Giudizio di rinvio

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Quando la Corte di cassazione rinvia la causa alla corte di giustizia tributaria di primo o di secondo grado la riassunzione deve essere fatta nei confronti di tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza nelle forme rispettivamente previste per i giudizi di primo e di secondo grado in quanto applicabili.

2. Se la riassunzione non avviene entro il termine di cui al comma 1 o si avvera successivamente ad essa una causa di estinzione del giudizio di rinvio l'intero processo si estingue.

3. In sede di rinvio si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado a cui il processo è stato rinviato. In ogni caso, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

4. Le parti conservano la stessa posizione processuale che avevano nel procedimento in cui è stata pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse da quelle prese in tale procedimento, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

5. Subito dopo il deposito dell'atto di riassunzione, la segreteria della corte di giustizia tributaria adita richiede alla cancelleria della Corte di cassazione la trasmissione del fascicolo del processo.

In sintesi

  • Quando la Cassazione rinvia la causa alla corte di primo o secondo grado, la riassunzione va fatta verso tutte le parti personalmente entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
  • Mancata riassunzione nel termine o sopravvenuta causa di estinzione del rinvio: l'intero processo si estingue.
  • In sede di rinvio si osservano le norme del grado a cui il processo è stato rinviato; a pena d'inammissibilità va prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.
  • Le parti conservano la stessa posizione processuale e non possono formulare richieste diverse, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione; dopo il deposito dell'atto di riassunzione la segreteria richiede alla Cassazione il fascicolo.

La causa che riparte dopo la Cassazione. L'articolo 118 disciplina la fase che segue all'annullamento con rinvio: la Corte di cassazione, cassata la sentenza, restituisce la causa a una corte di giustizia tributaria di primo o secondo grado perché la decida nuovamente nel rispetto del principio di diritto enunciato. Per riattivare il giudizio serve l'iniziativa delle parti: la riassunzione, da compiersi nei confronti di tutte le parti personalmente, entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.

Il termine è perentorio e la sanzione drastica: se la riassunzione non avviene nei sei mesi, oppure se sopravviene una causa di estinzione del giudizio di rinvio, l'intero processo si estingue, con consolidamento dell'atto impositivo originario. Per questo la tempistica va presidiata con attenzione. In sede di rinvio si applicano le regole del grado a cui la causa è stata rinviata e, a pena d'inammissibilità, deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Il giudizio di rinvio è un giudizio chiuso: il comma 4 stabilisce che le parti conservano la stessa posizione processuale del giudizio in cui fu pronunciata la sentenza cassata e non possono formulare richieste diverse, salvi gli adeguamenti imposti dalla decisione di legittimità. Il comma 5 prevede infine che, dopo il deposito dell'atto di riassunzione, sia la segreteria a richiedere alla cancelleria della Cassazione la trasmissione del fascicolo. La norma si collega all'articolo 116 sui motivi del ricorso e all'articolo 126, comma 1, lettera d), che regola il pagamento del tributo dopo l'annullamento con rinvio e in caso di mancata riassunzione.

Casi pratici

Caso 1: La riassunzione tardiva

Dopo un annullamento con rinvio, una parte lascia trascorrere oltre sei mesi dalla pubblicazione della sentenza prima di riassumere la causa. La corte adita dichiara estinto l'intero processo ai sensi del comma 2, con la conseguenza prevista in materia di riscossione dall'articolo 126, comma 1, lettera d), per il caso di mancata riassunzione.

Domande frequenti

Entro quanto devo riassumere la causa dopo il rinvio?

Entro il termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza della Corte di cassazione, nei confronti di tutte le parti personalmente.

Cosa succede se non riassumo nel termine?

L'intero processo si estingue, così come accade se sopravviene una causa di estinzione del giudizio di rinvio.

Posso introdurre nuove domande in sede di rinvio?

No. Conservi la stessa posizione processuale e non puoi formulare richieste diverse, salvi gli adeguamenti imposti dalla sentenza di cassazione.

Devo produrre la sentenza di cassazione?

Sì, a pena d'inammissibilità deve essere prodotta copia autentica della sentenza di cassazione.

Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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