Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 77 D.Lgs. 175/2024 – Riunione dei ricorsi

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

2. Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa corte di giustizia tributaria il presidente di questa, di ufficio o su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di provvedere ai sensi del comma 1.

3. La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, può, con ordinanza motivata, disporne la separazione.

In sintesi

  • In qualunque momento il presidente della sezione dispone con decreto la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione che hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.
  • Se i processi pendono dinanzi a sezioni diverse della stessa corte, il presidente della corte, anche su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di sezione, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi proseguono.
  • La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ne ritarda o rende più gravosa la trattazione, può disporne la separazione con ordinanza motivata.

Trattare insieme le cause collegate. L'articolo 77 disciplina la riunione dei ricorsi, istituto che consente di concentrare in un unico procedimento più cause tra loro collegate, a beneficio dell'economia processuale e della coerenza delle decisioni. Il presidente della sezione può disporre con decreto, in qualunque momento, la riunione dei ricorsi assegnati alla sezione da lui presieduta che abbiano lo stesso oggetto o siano tra loro connessi. La riunione presuppone dunque l'identità di oggetto o la connessione, requisiti che giustificano la trattazione unitaria.

La norma affronta anche l'ipotesi in cui le cause da riunire pendano dinanzi a sezioni diverse della medesima corte. In tal caso interviene il presidente della corte, d'ufficio, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti delle sezioni, e determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando poi a tale sezione di provvedere alla riunione vera e propria. Si realizza così un coordinamento a due livelli: quello interno alla singola sezione e quello tra sezioni diverse, evitando che la suddivisione organizzativa della corte ostacoli la trattazione congiunta di cause omogenee.

La riunione non è però un vincolo rigido. Il comma 3 prevede che la corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ritarda o rende più gravosa la loro trattazione, possa disporne la separazione con ordinanza motivata. È una valvola di flessibilità che consente di tornare alla trattazione separata quando l'accorpamento, anziché semplificare, complica il giudizio. L'istituto va tenuto distinto dall'assegnazione mirata dei ricorsi seriali prevista dall'articolo 73, che opera sul piano organizzativo dell'assegnazione alla stessa sezione: la riunione produce invece la concentrazione formale dei processi in un'unica trattazione, con effetti più incisivi sulla gestione della causa.

Casi pratici

Caso 1: Due ricorsi connessi riuniti

Un contribuente impugna separatamente due atti connessi, relativi alla medesima vicenda tributaria, assegnati alla stessa sezione. Il presidente della sezione, rilevata la connessione, dispone con decreto la riunione dei due ricorsi, così da trattarli e deciderli congiuntamente.

Caso 2: Separazione di cause divenute troppo complesse

Dopo aver riunito più processi connessi, la corte si accorge che la trattazione congiunta sta rallentando e complicando il giudizio. Ricorrendone i presupposti, dispone con ordinanza motivata la separazione dei processi, riprendendone la trattazione distinta.

Domande frequenti

Quando può essere disposta la riunione dei ricorsi?

In qualunque momento, dal presidente della sezione con decreto, quando i ricorsi assegnati alla sezione hanno lo stesso oggetto o sono fra loro connessi.

Cosa accade se i ricorsi pendono davanti a sezioni diverse?

Il presidente della corte, d'ufficio, su istanza di parte o su segnalazione dei presidenti di sezione, determina con decreto la sezione davanti alla quale i processi devono proseguire, riservando a tale sezione di disporre la riunione.

La riunione può essere revocata?

Sì. La corte, se rileva che la riunione dei processi connessi ne ritarda o rende più gravosa la trattazione, può disporne la separazione con ordinanza motivata.

Riunione e assegnazione dei ricorsi seriali sono la stessa cosa?

No. L'assegnazione dei ricorsi seriali alla stessa sezione, prevista dall'articolo 73, è un provvedimento organizzativo; la riunione dell'articolo 77 concentra formalmente i processi in un'unica trattazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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