Testo dell'articoloVigente
Art. 48 D.Lgs. 175/2024 – Competenza per territorio
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le corti di giustizia tributaria di primo grado sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli enti impositori e degli agenti della riscossione che hanno sede nella loro circoscrizione. Per le controversie proposte nei confronti dei soggetti iscritti all'albo, di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è competente la corte di giustizia di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente locale impositore.
Se la controversia è proposta nei confronti di articolazioni dell'Agenzia delle entrate, con competenza su tutto o parte del territorio nazionale, individuate con il regolamento di amministrazione di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è competente la corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale spettano le attribuzioni sul rapporto controverso.
2. Le corti di giustizia tributaria di secondo grado sono competenti per le impugnazioni avverso le decisioni delle corti di giustizia tributaria di primo grado, che hanno sede nella loro circoscrizione.
In sintesi
Il criterio di competenza territoriale: la sede dell'ente impositore come punto di riferimento. L'articolo 48 disciplina la competenza per territorio delle corti di giustizia tributaria, adottando come criterio principale la localizzazione dell'ente o dell'ufficio coinvolto nella controversia, non la residenza del contribuente. Questa scelta è coerente con la natura del processo tributario: è l'ente impositore che ha emesso l'atto contestato, e la corte che ha sede nella stessa circoscrizione è quella più vicina alla fonte del provvedimento impugnato e alla documentazione rilevante.
Il criterio base è dunque la sede dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, dell'Agenzia delle dogane, dell'agente della riscossione o di altro ente impositore. Per i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del D.Lgs. 446/1997 - che comprende i concessionari della riscossione per gli enti locali - il parametro si sposta alla sede dell'ente locale impositore, che è il soggetto sostanziale della pretesa tributaria.
La norma affronta specificamente il caso delle articolazioni dell'Agenzia delle entrate con competenza su tutto o parte del territorio nazionale (come le Direzioni regionali o la Direzione centrale), richiamando il regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 300/1999: in questi casi è competente la corte nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio cui concretamente spettano le attribuzioni sul rapporto tributario controverso. Il secondo comma completa il quadro stabilendo che le corti di secondo grado decidono sulle impugnazioni delle sentenze delle corti di primo grado della propria circoscrizione regionale.
Casi pratici
Caso 1: Avviso di accertamento emesso da una Direzione provinciale distante
Il contribuente Tizio, residente a Napoli, riceve un avviso di accertamento emesso dalla Direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate di Torino, competente sul rapporto controverso in quanto sede dell'ufficio che ha eseguito il controllo. Tizio deve proporre il ricorso davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino e non a quella di Napoli, in applicazione dell'articolo 48, comma 1: il criterio è la sede dell'ufficio impositore, non la residenza del contribuente.
Domande frequenti
Davanti a quale corte tributaria si propone il ricorso?
Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ha sede l'ente impositore o l'agente della riscossione che ha emesso l'atto impugnato.
Se l'atto è emesso da un'articolazione nazionale dell'Agenzia delle entrate, qual è la corte competente?
La corte nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio dell'Agenzia delle entrate cui concretamente spettano le attribuzioni sul rapporto controverso, individuato in base al regolamento di amministrazione previsto dall'articolo 71 del D.Lgs. 300/1999.
Davanti a quale corte si impugna la sentenza tributaria di primo grado?
Davanti alla corte di giustizia tributaria di secondo grado nella cui circoscrizione ha sede la corte di primo grado che ha emesso la sentenza.
Un contribuente residente a Milano può proporre ricorso davanti alla corte di Roma?
No, la competenza non segue la residenza del contribuente ma la sede dell'ente impositore. Se l'ufficio che ha emesso l'atto ha sede a Roma, il ricorso va proposto davanti alla corte tributaria di Roma.
Fonti consultate: 1 fonte verificate