Testo dell'articoloVigente
Art. 52 D.Lgs. 175/2024 – Poteri delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, ai fini istruttori e nei limiti dei fatti dedotti dalle parti, esercitano tutte le facoltà di accesso, di richiesta di dati, di informazioni e chiarimenti conferite agli uffici tributari ed all'ente locale da ciascuna legge d'imposta.
2. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, possono richiedere apposite relazioni ad organi tecnici dell'amministrazione dello Stato o di altri enti pubblici compreso il Corpo della Guardia di finanza, ovvero disporre consulenza tecnica. I compensi spettanti ai consulenti tecnici non possono eccedere quelli previsti dalla legge 8 luglio 1980, n. 319 e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.
3. Non è ammesso il giuramento. La corte di giustizia tributaria, ove lo ritenga necessario ai fini della decisione e anche senza l'accordo delle parti, può ammettere la prova testimoniale, assunta con le forme di cui all'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Nei casi in cui la pretesa tributaria sia fondata su verbali o altri atti facenti fede fino a querela di falso, la prova è ammessa soltanto su circostanze di fatto diverse da quelle attestate dal pubblico ufficiale. La notificazione dell'intimazione e del modulo di deposizione testimoniale, il cui modello, con le relative istruzioni per la compilazione, è reso disponibile sul sito istituzionale dal Dipartimento della giustizia tributaria, può essere effettuata anche in via telematica. In deroga all'articolo 103-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, se il testimone è in possesso di firma digitale, il difensore della parte che lo ha citato deposita telematicamente il modulo di deposizione trasmessogli dal testimone dopo che lo stesso lo ha compilato e sottoscritto in ogni sua parte con firma digitale apposta in base a un certificato di firma qualificato la cui validità non è scaduta ovvero che non è stato revocato o sospeso al momento della sottoscrizione.
4. Le corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, se ritengono illegittimo un regolamento o un atto generale rilevante ai fini della decisione, non lo applicano, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, salva l'eventuale impugnazione nella diversa sede competente.
5. L'amministrazione prova in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni. Spetta comunque al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso, quando non sia conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Commento
I poteri istruttori e decisori delle corti tributarie: inquisitorietà attenuata e onere della prova sull'amministrazione. L'articolo 52 è la norma cardine sui poteri del giudice tributario. Combina tre elementi di grande rilievo sistematico: le facoltà istruttorie (commi 1-3), il potere di disapplicazione normativa (comma 4) e la regola sull'onere della prova (comma 5). Il processo tributario si coloca in una posizione intermedia tra il processo civile — dominato dal principio della disponibilità delle prove da parte delle parti — e quello amministrativo: il giudice tributario dispone di poteri istruttori officiosi significativi ma non illimitati.
I poteri istruttori del comma 1 sono particolarmente estesi: la corte può esercitare tutte le facoltà di accesso, richiesta dati, informazioni e chiarimenti che le singole leggi d'imposta conferiscono agli uffici tributari. Si tratta di un rinvio mobile alle norme sostanziali di ciascun tributo: il giudice può fare ciò che l'amministrazione può fare in fase di accertamento, ma solo nei limiti dei fatti dedotti dalle parti — un vincolo che preserva la natura dispositiva del processo. Per le questioni tecnicamente complesse, il comma 2 ammette la consulenza tecnica e le relazioni di organi tecnici pubblici; il giuramento è invece espressamente escluso, scelta che riflette la natura documentale del contenzioso tributario. La prova testimoniale è ammessa ma solo nella forma scritta prevista dall'articolo 257-bis del c.p.c., con una limitazione specifica: quando la pretesa tributaria si fonda su atti facenti fede sino a querela di falso, la prova testimoniale è ammessa solo su fatti diversi da quelli attestati dal pubblico ufficiale.
Il comma 4 attribuisce alla corte il potere di disapplicare, in relazione al caso concreto, regolamenti o atti generali ritenuti illegittimi, senza però pronunciarsi sulla loro validità erga omnes (che resta riservata al giudice amministrativo). Il comma 5 introduce una regola fondamentale sull'onere della prova: spetta all'amministrazione dimostrare le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice annulla l'atto se la prova è assente, contraddittoria o comunque insufficiente a dimostrare «in modo circostanziato e puntuale» le ragioni oggettive della pretesa. Il contribuente resta onere di provare le ragioni del rimborso quando non consegue al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Casi pratici
Caso 1: Richiesta di consulenza tecnica per la stima di un'azienda
In un giudizio tributario avente ad oggetto l'avviamento di un'azienda ceduta e il conseguente valore normale accertato dall'Agenzia delle entrate, la corte tributaria di primo grado, ritenendo la questione di stima tecnicamente complessa, dispone una consulenza tecnica ai sensi dell'articolo 52, comma 2. Il consulente nominato determina il valore di mercato dell'azienda alla data della cessione; la corte utilizza la relazione come elemento istruttorio per valutare la fondatezza della pretesa dell'Agenzia.
Caso 2: Annullamento dell'atto per prova insufficiente dell'amministrazione
L'Agenzia delle entrate emette un avviso di accertamento basato su indici di redditività settoriali, contestando a Caio ricavi non dichiarati. In giudizio, l'Agenzia non produce documentazione specifica sulla situazione concreta di Caio ma si limita a richiamare la media di settore. La corte tributaria, ai sensi dell'articolo 52, comma 5, annulla l'atto perché la prova della fondatezza della pretesa risulta insufficiente a dimostrare in modo circostanziato e puntuale le ragioni oggettive dell'accertamento.
Domande frequenti
Il giudice tributario può disporre consulenza tecnica?
Sì, quando occorre acquisire elementi conoscitivi di particolare complessità, la corte può richiedere relazioni ad organi tecnici pubblici (inclusa la Guardia di finanza) o disporre consulenza tecnica; i compensi non possono eccedere i limiti previsti dalla legge n. 319/1980 e dal D.P.R. 115/2002.
È ammessa la prova testimoniale nel processo tributario?
Sì, ma solo nella forma scritta prevista dall'articolo 257-bis del codice di procedura civile. Il giuramento è invece espressamente escluso.
Su chi grava l'onere della prova nel processo tributario?
L'amministrazione deve provare in giudizio le violazioni contestate con l'atto impugnato. Il giudice annulla l'atto se la prova è mancante, contraddittoria o insufficiente. Spetta invece al contribuente fornire le ragioni della richiesta di rimborso non conseguente al pagamento di somme oggetto di accertamenti impugnati.
Il giudice tributario può disapplicare un regolamento illegittimo?
Sì, ai sensi del comma 4 può non applicare, in relazione all'oggetto dedotto in giudizio, un regolamento o atto generale che ritenga illegittimo, fermo restando che la sua caducazione erga omnes spetta al giudice amministrativo.
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