Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 100 D.Lgs. 175/2024 – Conciliazione in udienza

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Ciascuna parte entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.

2. All'udienza la corte di giustizia tributaria, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione rinviando eventualmente la causa alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo conciliativo.

3. La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. Il processo verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al contribuente.

4. La corte di giustizia tributaria dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

In sintesi

  • Ciascuna parte, entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, può presentare istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia.
  • All'udienza la corte, se sussistono le condizioni di ammissibilità, invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo.
  • La conciliazione si perfeziona con la redazione del processo verbale, che indica somme dovute, termini e modalità di pagamento e costituisce titolo per la riscossione e per il pagamento.
  • La corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

L'accordo raggiunto davanti al giudice. L'articolo 100 disciplina la conciliazione in udienza, variante della definizione consensuale in cui l'accordo si forma e si formalizza nel contesto della trattazione orale. A differenza della conciliazione fuori udienza dell'articolo 99, qui l'impulso muove da un'istanza di parte da presentare entro il termine fissato dall'articolo 80, comma 2, e l'accordo si cristallizza in un processo verbale redatto in udienza.

Il ruolo della corte è attivo: se sussistono le condizioni di ammissibilità, essa invita le parti alla conciliazione e, ove l'accordo non sia ancora maturo, può rinviare la causa alla successiva udienza per consentirne il perfezionamento. È un meccanismo che valorizza la mediazione del giudice nel favorire una soluzione concordata, senza imporla.

Il perfezionamento avviene con la redazione del processo verbale, nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento; il verbale costituisce titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento di quelle dovute al contribuente. A differenza della conciliazione fuori udienza, qui è espressamente la corte a dichiarare con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Versamenti e riduzione delle sanzioni seguono poi l'articolo 102.

Casi pratici

Caso 1: Conciliazione perfezionata all'udienza successiva

All'udienza la corte, ravvisate le condizioni di ammissibilità, invita le parti a conciliare ma l'accordo non è ancora definito. Rinvia quindi alla successiva udienza, in cui le parti perfezionano la conciliazione con processo verbale; la corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Domande frequenti

Entro quando si chiede la conciliazione in udienza?

Ciascuna parte può presentare istanza entro il termine di cui all'articolo 80, comma 2, per la conciliazione totale o parziale della controversia.

Qual è il ruolo della corte?

Se sussistono le condizioni di ammissibilità, la corte invita le parti alla conciliazione, rinviando eventualmente alla successiva udienza per il perfezionamento dell'accordo.

Come si perfeziona la conciliazione in udienza?

Con la redazione del processo verbale, che indica somme dovute, termini e modalità di pagamento e costituisce titolo per la riscossione e per il pagamento.

Come si chiude il giudizio?

La corte dichiara con sentenza l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all'Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.