In sintesi
La sentenza nasce con il deposito telematico in segreteria entro trenta giorni dalla deliberazione; la segreteria la comunica alle parti entro tre giorni.
Testo dell'articoloVigente
Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 86 D.Lgs. 175/2024 – Pubblicazione e comunicazione della sentenza
Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. La sentenza è resa pubblica, nel testo integrale originale, mediante deposito telematico nella segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado entro trenta giorni dalla data della deliberazione. Il segretario fa risultare l'avvenuto deposito della sentenza apponendovi la propria firma digitale e la data, dandone comunicazione alle parti costituite entro tre giorni dal deposito.
Stesso numero, altri codici
- Art. 86 Reg. (UE) 2024/1689 — Diritto alla spiegazione dei singoli processi decisionali
- Art. 86 Cod. Amb. — deroghe
- Art. 86 D.Lgs. 159/2011 — Validità della documentazione antimafia
- Art. 86 D.Lgs. 209/2005 — Articolo abrogato
- Art. 86 D.Lgs. 42/2004 — Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea
- Art. 86 CAD — Articolo abrogato
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Commento
Quando la sentenza viene al mondo. L'articolo 86 individua il momento di pubblicazione della sentenza nel suo deposito telematico in segreteria, da effettuarsi entro trenta giorni dalla data della deliberazione. La pubblicazione è l'atto che fa esistere la sentenza per l'ordinamento e ne segna la nascita giuridica: prima del deposito il provvedimento non è ancora opponibile alle parti.
La norma è rigorosa sulle forme telematiche, oggi ordinarie nel processo tributario: il deposito avviene del testo integrale originale, e il segretario ne fa risultare l'avvenuto compimento apponendo la propria firma digitale e la data. Questi adempimenti documentano con certezza il momento di pubblicazione, dal quale decorrono effetti rilevanti.
Segue l'onere di comunicazione: la segreteria avvisa le parti costituite del deposito entro tre giorni. Tale comunicazione, però, non equivale alla notificazione a istanza di parte regolata dall'articolo 87 e non fa decorrere il termine breve d'impugnazione: serve a portare a conoscenza l'esistenza della sentenza, mentre il termine breve di sessanta giorni di cui all'articolo 105 decorre dalla notificazione tra le parti. In assenza di notificazione opera invece il termine lungo richiamato dall'articolo 87, comma 3.
Casi pratici
Caso 1: Deposito e comunicazione tempestivi
Deliberata la decisione, l'estensore redige la sentenza che viene depositata telematicamente il venticinquesimo giorno, entro i trenta previsti. Il segretario appone firma digitale e data e, due giorni dopo, la segreteria comunica l'avvenuto deposito alle parti costituite, come prescrive l'articolo 86.
Domande frequenti
Come viene pubblicata la sentenza?
Mediante deposito telematico del testo integrale originale nella segreteria della corte di giustizia tributaria, entro trenta giorni dalla data della deliberazione.
Cosa fa il segretario?
Fa risultare l'avvenuto deposito apponendo la propria firma digitale e la data, e ne dà comunicazione alle parti costituite entro tre giorni.
La comunicazione del deposito fa decorrere il termine per impugnare?
No: la comunicazione del deposito avvisa solo dell'esistenza della sentenza. Il termine breve decorre dalla notificazione a istanza di parte secondo l'articolo 105.
Entro quanto va comunicato il deposito alle parti?
Entro tre giorni dal deposito.
Vedi anche