Testo dell'articoloVigente
Art. 60 D.Lgs. 175/2024 – Comunicazioni e notificazioni
Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)
1. Le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale con raccomandata con avviso di ricevimento. Le comunicazioni agli enti impositori, agli agenti della riscossione ed ai soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La segreteria può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma 2.
2. Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, salvo quanto disposto dall'articolo 62.
3. Le notificazioni sono fatte esclusivamente con modalità telematiche e, nelle ipotesi previste dall'articolo 61 comma 3, possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto, ovvero all'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia.
4. Gli enti impositori, gli agenti della riscossione e i soggetti iscritti nell'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 2.
5. Qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione; i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto.
In sintesi
Come l'ufficio comunica e come si notifica nel processo tributario. L'articolo 60 detta la disciplina generale delle comunicazioni e delle notificazioni, distinguendo i due istituti. Le comunicazioni sono gli avvisi che la segreteria della corte rivolge alle parti, ad esempio per informarle della data di trattazione; si effettuano mediante avviso consegnato con ricevuta o spedito con raccomandata con avviso di ricevimento, e nei confronti delle parti pubbliche anche mediante trasmissione di un elenco in duplice esemplare. Le notificazioni, invece, sono gli atti con cui le parti si portano reciprocamente a conoscenza degli atti processuali, e seguono le norme del codice di procedura civile (articoli 137 e seguenti), fatta salva la regola sul luogo dettata dall'articolo 62.
La norma recepisce la transizione al processo tributario telematico: le notificazioni sono fatte esclusivamente con modalità telematiche, salvo le ipotesi residuali previste dall'articolo 61, comma 3, nelle quali è ammessa anche la spedizione a mezzo posta in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento, sul quale non devono comparire segni o indicazioni che rivelino il contenuto dell'atto, oppure la consegna diretta all'impiegato addetto presso l'ufficio del Ministero dell'economia e delle finanze o l'ente locale. Gli enti impositori e gli agenti della riscossione possono avvalersi anche del messo comunale o di messo autorizzato.
Di particolare rilievo pratico è il comma 5, che fissa il momento perfezionativo delle comunicazioni e notificazioni a mezzo posta: queste si considerano fatte alla data della spedizione, mentre i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto. È la cosiddetta scissione degli effetti, che tutela chi notifica per i ritardi non imputabili. La disposizione si raccorda con l'articolo 61 sui depositi e le comunicazioni telematiche, con l'articolo 62 sul luogo delle comunicazioni e con l'articolo 66 sulla proposizione del ricorso.
Casi pratici
Caso 1: Notifica a mezzo posta e scissione dei termini
Un difensore spedisce un atto a mezzo posta l'ultimo giorno utile. Ai fini del rispetto del termine la notifica si considera fatta alla data di spedizione, mentre il termine che la controparte deve osservare per la propria attività decorre dalla data in cui essa riceve effettivamente l'atto.
Domande frequenti
Qual è la differenza tra comunicazione e notificazione?
La comunicazione è l'avviso che la segreteria della corte invia alle parti; la notificazione è l'atto con cui le parti portano reciprocamente a conoscenza gli atti processuali, secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile.
Le notificazioni si fanno per via telematica?
Sì, di regola esclusivamente con modalità telematiche. Solo nelle ipotesi previste dall'articolo 61, comma 3, sono ammesse anche la spedizione a mezzo posta o la consegna diretta all'impiegato addetto.
Quando si perfeziona una notifica a mezzo posta?
Si considera fatta alla data della spedizione; i termini che decorrono dalla notificazione o dalla comunicazione, invece, iniziano a decorrere dalla data in cui l'atto è ricevuto.
Come avvengono le comunicazioni agli enti impositori?
Possono essere fatte mediante trasmissione di un elenco in duplice esemplare, uno dei quali, datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della corte.
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