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Ultimo aggiornamento: 1 Giugno 2026
Fonte: Normattiva.it · Gazzetta Ufficiale
Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti
  5. Vedi anche
In sintesi
L'ente impositore, l'agente della riscossione e i concessionari si costituiscono entro sessanta giorni depositando telematicamente le controdeduzioni, in cui prendono posizione sui motivi e propongono le eccezioni non rilevabili d'ufficio.

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale — Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.
Art. 69 D.Lgs. 175/2024 – Costituzione in giudizio della parte resistente

Testo vigente — D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. L'ente impositore, l'agente della riscossione ed i soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nei cui confronti è stato proposto il ricorso si costituiscono in giudizio entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

2. La costituzione della parte resistente è fatta mediante deposito telematico presso la segreteria della corte di giustizia tributaria adita del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Le controdeduzioni e i documenti di cui al periodo precedente, nei casi di cui all'articolo 129 comma 3, sono depositati in tante copie quante sono le parti in giudizio.

3. Nelle controdeduzioni la parte resistente espone le sue difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente e indica le prove di cui intende valersi, proponendo altresì le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e instando, se del caso, per la chiamata di terzi in causa.

Commento

La difesa dell'ente impositore. L'articolo 69 disciplina la costituzione in giudizio della parte resistente, cioè dell'ente impositore, dell'agente della riscossione o dei concessionari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 53 del d.lgs. 446/1997, individuati come parti dall'articolo 55. È l'atto con cui la parte pubblica entra formalmente nel processo per contrastare il ricorso. Il termine è di sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale: un termine più ampio di quello concesso al ricorrente per la propria costituzione (trenta giorni ex articolo 68), in considerazione dei tempi dell'organizzazione amministrativa.

La costituzione si effettua mediante deposito telematico, presso la segreteria della corte adita, del fascicolo della parte resistente, contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione. Nelle ipotesi residuali dell'articolo 129, comma 3, le controdeduzioni e i documenti sono depositati in tante copie quante sono le parti in giudizio. Il deposito telematico riflette la regola generale di digitalizzazione dell'articolo 61.

Il comma 3 definisce il contenuto e la funzione delle controdeduzioni, atto centrale della difesa resistente. In esse la parte espone le proprie difese prendendo posizione sui motivi dedotti dal ricorrente, indica le prove di cui intende valersi e, soprattutto, propone le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio. Questo è un profilo decisivo: le eccezioni in senso stretto non sollevate con le controdeduzioni rischiano la preclusione, mentre quelle rilevabili d'ufficio possono essere esaminate dal giudice in ogni momento (come l'inammissibilità del ricorso, secondo l'articolo 68). La parte resistente può inoltre instare per la chiamata di terzi in causa, raccordandosi con l'articolo 58 sul litisconsorzio e l'intervento.

Casi pratici

Caso 1: Eccezione di merito non sollevata

Un ente impositore si costituisce in giudizio ma omette di proporre, nelle controdeduzioni, un'eccezione di merito non rilevabile d'ufficio. La sede propria per formularla è l'atto di costituzione: trascurandola, l'ente espone la propria difesa al rischio di preclusione, perché solo le eccezioni rilevabili d'ufficio possono essere esaminate in ogni momento.

Domande frequenti

Entro quanto si costituisce l'ente impositore?

Entro sessanta giorni dal giorno in cui il ricorso è stato notificato, consegnato o ricevuto a mezzo del servizio postale.

Come si costituisce la parte resistente?

Mediante deposito telematico, presso la segreteria della corte adita, del proprio fascicolo contenente le controdeduzioni e i documenti offerti in comunicazione.

Cosa devono contenere le controdeduzioni?

Le difese della parte resistente sui motivi del ricorrente, l'indicazione delle prove, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio e, se del caso, l'istanza di chiamata di terzi in causa.

Cosa rischia l'ente che non propone le eccezioni nelle controdeduzioni?

Le eccezioni non rilevabili d'ufficio vanno proposte con le controdeduzioni; la parte resistente le indica nel proprio atto difensivo per evitare la preclusione, mentre quelle rilevabili d'ufficio possono essere esaminate dal giudice in ogni momento.

Vedi anche

A cura di
Andrea Marton — Autore e divulgatore giuridico
Autore e responsabile editoriale di La Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica gratuita su 54 testi e codici italiani. I contenuti hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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