Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 126 D.Lgs. 175/2024 – Pagamento del tributo e delle sanzioni in pendenza del processo

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Anche in deroga a quanto previsto nelle singole leggi d'imposta, nei casi in cui è prevista la riscossione frazionata del tributo oggetto di giudizio davanti alle corti di giustizia tributaria, il tributo, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere pagato: a) per i due terzi, dopo la sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado che respinge il ricorso; b) per l'ammontare risultante dalla sentenza della corte di giustizia tributaria di primo grado, e comunque non oltre i due terzi, se la stessa accoglie parzialmente il ricorso; c) per il residuo ammontare determinato nella sentenza della corte di giustizia tributaria di secondo grado; d) per l'ammontare dovuto nella pendenza del giudizio di primo grado dopo la sentenza della Corte di cassazione di annullamento con rinvio e per l'intero importo indicato nell'atto in caso di mancata riassunzione. Per le ipotesi indicate nelle precedenti lettere gli importi da versare vanno in ogni caso diminuiti di quanto già corrisposto.

2. Se il ricorso viene accolto, il tributo corrisposto in eccedenza rispetto a quanto statuito dalla sentenza della corte di giustizia tributaria, con i relativi interessi previsti dalle leggi fiscali, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. In caso di mancata esecuzione del rimborso il contribuente può richiedere l'ottemperanza a norma dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di primo grado ovvero, se il giudizio è pendente nei gradi successivi, alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

3. Le imposte suppletive debbono essere corrisposte dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo con ricorso in cassazione.

4. Il pagamento, in pendenza di processo, delle risorse proprie tradizionali di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2020/2053/UE, Euratom del Consiglio, del 14 dicembre 2020 e dell'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione resta disciplinato dal regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, e dalle altre disposizioni dell'Unione europea in materia.

5. Con riferimento all'esecuzione delle sanzioni, in caso di ricorso alle corti di giustizia tributaria, anche nei casi in cui non è prevista riscossione frazionata si applicano le disposizioni dettate dai commi 1 e 2.

6. La corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106.

7. La sospensione deve essere concessa se viene prestata la garanzia di cui all'articolo 127.

8. Se in esito alla sentenza di primo o di secondo grado la somma corrisposta eccede quella che risulta dovuta, l'ufficio deve provvedere al rimborso ai sensi del comma 2.

9. Le sanzioni accessorie sono eseguite quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo.

In sintesi

  • In caso di riscossione frazionata, il tributo con interessi si paga: per due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; per l'ammontare risultante dalla sentenza di primo grado e comunque non oltre i due terzi se accoglie parzialmente; per il residuo dopo la sentenza di secondo grado; dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione, per l'ammontare dovuto in pendenza del primo grado, e per l'intero in caso di mancata riassunzione. Gli importi vanno diminuiti di quanto già versato.
  • Se il ricorso è accolto, il tributo pagato in eccedenza con interessi è rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza; in mancanza si può chiedere l'ottemperanza ex art. 128.
  • Le imposte suppletive si pagano dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo in cassazione; le risorse proprie UE e l'IVA all'importazione seguono la disciplina dell'Unione.
  • Per le sanzioni si applicano i commi 1 e 2 anche senza riscossione frazionata; la corte di secondo grado può sospendere l'esecuzione (art. 106), e la sospensione è dovuta se è prestata la garanzia dell'art. 127. Le sanzioni accessorie si eseguono quando il provvedimento di irrogazione è definitivo.

Quanto si paga mentre la causa è in corso. L'articolo 126 governa la riscossione frazionata del tributo in pendenza di giudizio, bilanciando l'interesse dell'erario a incassare con quello del contribuente a non pagare per intero una pretesa ancora contestata. Il comma 1 scandisce la progressione: due terzi dopo la sentenza di primo grado che respinge il ricorso; l'importo risultante dalla sentenza, e comunque non oltre i due terzi, se l'accoglimento è parziale; il residuo dopo la sentenza di secondo grado; e, dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione, l'ammontare dovuto in pendenza del primo grado, salvo l'intero in caso di mancata riassunzione. In ogni caso gli importi si decurtano di quanto già versato.

Il meccanismo funziona nei due sensi. Se il ricorso è accolto, il tributo corrisposto in eccedenza, con i relativi interessi, deve essere rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza; se il rimborso non arriva, il contribuente può attivare il giudizio di ottemperanza dell'articolo 128 davanti alla corte di primo grado o, se la causa pende nei gradi successivi, davanti a quella di secondo grado. I commi 3 e 4 dettano regole particolari per le imposte suppletive, esigibili solo dopo l'ultima sentenza non più impugnabile se non per cassazione, e per le risorse proprie tradizionali dell'Unione europea e l'IVA all'importazione, che restano disciplinate dalla normativa unionale.

Sul fronte delle sanzioni, il comma 5 estende i criteri dei commi 1 e 2 anche dove non è prevista riscossione frazionata. La corte di giustizia tributaria di secondo grado può sospendere l'esecuzione applicando, in quanto compatibili, le previsioni dell'articolo 106, e la sospensione deve essere concessa se è prestata la garanzia dell'articolo 127. Infine, l'eventuale eccedenza versata è rimborsata ai sensi del comma 2 e le sanzioni accessorie si eseguono solo quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo. La norma si lega all'articolo 117 sulla sospensione in cassazione e all'articolo 127 sulle condanne a favore del contribuente.

Casi pratici

Caso 1: Il rimborso d'ufficio dopo la vittoria

Un contribuente, che aveva versato i due terzi del tributo dopo la sentenza di primo grado sfavorevole, vede accolto il ricorso in appello. Ai sensi del comma 2, l'eccedenza con interessi va rimborsata d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza. Decorso il termine senza rimborso, il contribuente chiede l'ottemperanza ai sensi dell'articolo 128 alla corte di giustizia tributaria di secondo grado.

Domande frequenti

Quanto devo pagare dopo la sentenza di primo grado sfavorevole?

Due terzi del tributo con i relativi interessi se il ricorso è respinto, oppure l'importo risultante dalla sentenza e comunque non oltre i due terzi se è accolto parzialmente, decurtati di quanto già versato.

Se vinco, come riottengo quanto pagato in più?

Il tributo versato in eccedenza, con interessi, è rimborsato d'ufficio entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza; se il rimborso manca, puoi chiedere l'ottemperanza ai sensi dell'articolo 128.

Posso ottenere la sospensione dell'esecuzione delle sanzioni?

La corte di secondo grado può sospenderla applicando l'articolo 106; la sospensione deve essere concessa se presti la garanzia dell'articolo 127.

Cosa succede dopo l'annullamento con rinvio della Cassazione?

Si paga l'ammontare dovuto in pendenza del primo grado; in caso di mancata riassunzione, l'intero importo indicato nell'atto. Le imposte suppletive si pagano dopo l'ultima sentenza non impugnata o impugnabile solo in cassazione.

Ultimo aggiornamento redazionale: Testo vige
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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