Indice
  1. Testo dell'articolo
  2. Commento
  3. Casi pratici
  4. Domande frequenti

Testo dell'articoloVigente

Informazione giuridica di carattere generale. Il presente contenuto costituisce informazione giuridica di carattere generale e non sostituisce in alcun modo il parere di un avvocato iscritto all’Albo. La norma riportata è tratta da fonti ufficiali (Normattiva, Gazzetta Ufficiale) e il commento ha finalità divulgativa. Per la valutazione del caso specifico è necessario consultare un professionista abilitato.

Art. 122 D.Lgs. 175/2024 – Procedimento

Testo vigente – D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) (aggiornato da Normattiva)

1. Davanti alla corte di giustizia tributaria di primo e secondo grado adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento davanti ad essa in quanto non derogate da quelle della presente sezione.

In sintesi

  • Disciplina il procedimento di revocazione davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado.
  • Rinvia, per quanto non derogato, alle norme ordinarie del procedimento davanti alla corte adita.
  • La revocazione è un mezzo di impugnazione straordinario, esperibile in casi tassativi.
  • Collocata nel Testo unico della giustizia tributaria (D.Lgs. 175/2024).
  • Garantisce coerenza con il rito tributario ordinario, salvo le specialità della revocazione.
Indice dei contenuti

L’art. 122 del D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (Testo unico della giustizia tributaria) regola il procedimento da seguire nel giudizio di revocazione davanti alle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado. La disposizione adotta una tecnica normativa di rinvio: davanti alla corte adita per la revocazione si osservano le norme stabilite per il procedimento ordinario davanti ad essa, in quanto non derogate dalle disposizioni specifiche della sezione dedicata a tale impugnazione.

La revocazione come mezzo di impugnazione straordinario

La revocazione è un rimedio di carattere straordinario, che consente di rimettere in discussione una sentenza in presenza di vizi tassativamente indicati dalla legge, quali l’errore di fatto risultante dagli atti, il dolo di una parte, la scoperta di documenti decisivi o il contrasto con un giudicato precedente. A differenza dell’appello, essa non apre un riesame pieno della controversia, ma è circoscritta ai motivi specifici che ne giustificano l’esperimento. Nel processo tributario la revocazione si modella sull’istituto previsto dal codice di procedura civile, adattato alle peculiarità della materia.

La tecnica del rinvio al rito ordinario

L’art. 122 evita di riscrivere per intero le regole procedurali, rinviando a quelle generali del giudizio tributario davanti alla corte competente. Questo rinvio assicura coerenza sistematica ed economia normativa: il giudizio di revocazione si svolge, quanto a forme, termini e poteri delle parti, secondo le regole ordinarie, salvo che la disciplina speciale della revocazione non disponga diversamente. La clausola di salvezza (“in quanto non derogate”) individua il criterio di prevalenza della norma speciale su quella generale.

La competenza della corte adita

La revocazione si propone davanti alla stessa corte di giustizia tributaria che ha emesso la sentenza impugnata. Ciò si spiega con la natura dell’istituto: il giudice è chiamato a rivedere la propria decisione alla luce dei vizi denunciati. Il Testo unico, riorganizzando la materia, ha confermato questa logica, collocando l’art. 122 tra le disposizioni che assicurano l’ordinato svolgimento del giudizio rescindente e, ove la revocazione sia accolta, di quello rescissorio.

Il coordinamento nel Testo unico del 2024

Il D.Lgs. 175/2024 ha riunito in un corpo organico le disposizioni sull’ordinamento e sul processo tributario, in attuazione della delega per la riforma fiscale. La disciplina della revocazione, già presente nel previgente D.Lgs. 546/1992, è stata trasfusa e coordinata nel Testo unico. L’art. 122, in particolare, fissa la regola di integrazione procedurale che consente di applicare il rito ordinario là dove la sezione speciale taccia.

Profili pratici

Per il difensore, la corretta individuazione delle norme applicabili è essenziale: occorre verificare anzitutto se la disciplina speciale della revocazione detti una regola ad hoc e, in difetto, applicare quella ordinaria del giudizio davanti alla corte. La proposizione del ricorso per revocazione richiede particolare attenzione ai presupposti di ammissibilità - la tassatività dei motivi e i termini di proposizione - poiché un’impugnazione fondata su motivi diversi da quelli previsti è destinata all’inammissibilità.

Giudizio rescindente e giudizio rescissorio

La revocazione si articola, secondo lo schema generale, in due fasi logicamente distinte: il giudizio rescindente, nel quale la corte verifica la sussistenza del motivo di revocazione dedotto, e il giudizio rescissorio, nel quale, accertato il vizio, si procede a un nuovo esame della controversia per emettere la decisione sostitutiva. Il rinvio operato dall’art. 122 alle norme ordinarie del procedimento davanti alla corte adita assicura che entrambe le fasi si svolgano secondo regole certe e coerenti con il rito tributario, salvo le specialità imposte dalla natura straordinaria del rimedio.

La tassatività dei motivi e la sua ratio

Il carattere straordinario della revocazione si riflette nella tassatività dei motivi: il rimedio non è esperibile per un generico dissenso dalla decisione, ma solo nei casi tipici previsti dalla legge, quali l’errore di fatto risultante dagli atti, il dolo della parte, la falsità delle prove, la scoperta di documenti decisivi o il contrasto con un precedente giudicato. Questa tassatività risponde all’esigenza di stabilità del giudicato: una volta che la sentenza è divenuta definitiva, essa può essere rimessa in discussione solo in presenza di vizi gravi e specifici, non per riaprire indiscriminatamente il merito. Il difensore deve quindi calibrare con rigore l’impugnazione sui motivi consentiti.

Coordinamento con il modello processualcivilistico

La revocazione tributaria si modella sull’omologo istituto del processo civile, di cui mutua l’impianto, adattandolo alle peculiarità della materia fiscale e all’organizzazione delle corti di giustizia tributaria. Il rinvio dell’art. 122 al rito ordinario consente di colmare le lacune della disciplina speciale attingendo a un sistema processuale collaudato. Ne deriva, per l’interprete, l’esigenza di un’operazione di coordinamento tra fonti: individuare la regola speciale ove esista, applicare quella ordinaria in via integrativa e, ove utile, valorizzare l’elaborazione formatasi sull’istituto generale, nei limiti della sua compatibilità con il processo tributario.

Stabilità del giudicato ed equilibrio del sistema

Il rinvio dell’art. 122 al rito ordinario si comprende anche alla luce dell’esigenza di stabilità del giudicato tributario. La revocazione consente di correggere errori gravi senza minare la certezza dei rapporti giuridici: per questo il legislatore la circonda di presupposti rigorosi e ne disciplina il procedimento con regole certe, mutuate dal rito ordinario. L’equilibrio tra giustizia del caso concreto e stabilità delle decisioni è il filo conduttore dell’intera disciplina.

Casi pratici

Caso 1: documento decisivo scoperto dopo la sentenza

Tizio scopre, dopo la sentenza, un documento decisivo che non aveva potuto produrre per causa di forza maggiore. Propone revocazione davanti alla stessa corte tributaria, che applica il rito ordinario salvo le regole speciali dell’istituto.

Caso 2: motivi non ammessi

Caio tenta la revocazione per mera diversa valutazione delle prove. Il difensore lo avverte che, non rientrando tale doglianza tra i motivi tassativi, l’impugnazione sarebbe inammissibile.

Domande frequenti

Quale procedimento si segue nella revocazione tributaria?

Quello ordinario previsto per il giudizio davanti alla corte di giustizia tributaria adita, in quanto non derogato dalle norme speciali sulla revocazione (art. 122 D.Lgs. 175/2024).

Cos’è la revocazione?

Un mezzo di impugnazione straordinario, esperibile solo per i vizi tassativi indicati dalla legge, come l’errore di fatto o la scoperta di documenti decisivi.

Davanti a quale giudice si propone?

Davanti alla stessa corte di giustizia tributaria, di primo o secondo grado, che ha emesso la sentenza impugnata.

Perché la norma rinvia al rito ordinario?

Per economia normativa e coerenza sistematica: si applicano le regole generali del giudizio, salvo le specialità proprie della revocazione.

Qual è la fonte attuale della disciplina?

Il Testo unico della giustizia tributaria, D.Lgs. 175/2024, che ha riordinato e coordinato la materia precedentemente contenuta nel D.Lgs. 546/1992.

Ultimo aggiornamento redazionale: 20 giugno 2026
Fonti consultate: 1 fonte verificate
A cura di
Andrea Marton — Dottore in Economia e Finanza, praticante commercialista
Fondatore e responsabile editoriale di Legge in Chiaro, portale di divulgazione giuridica e fiscale gratuita su 101 testi e codici italiani. I contenuti sono curati e rivisti da un team di laureati in economia; hanno scopo informativo e divulgativo e non costituiscono consulenza professionale. Profilo completo →
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